CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36936/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 1'11 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Bari, che - per quanto qui di interesse - ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Trani che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, nella qualità di titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", avrebbe sottratto e distrutto le scritture contabili obbligatorie relative agli anni 2010, 2011 e 2012, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e di arrecare pregiudizio ai creditori. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce la «carenza di motivazione». Sostiene che l'imputato, al momento della dichiarazione di fallimento, non rivestiva più la qualità di imprenditore. Il Tribunale e la Corte di appello non avrebbero fornito alcuna risposta alla doglianza con la quale la difesa aveva contestato la sussistenza di uno dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. 2.2. Con un secondo motivo, deduce la «violazione del principio di legittimità circa la qualità di imprenditore dell'imputato». Contesta la sentenza del Tribunale di Trani di dichiarazione del fallimento, perché non avrebbe «evidenziato se l'azienda avesse presentato regolarmente le dichiarazioni dei redditi». Al riguardo, evidenzia che tale circostanza poteva essere facilmente accertata dalla Guardia di finanza e che, dall'eventuale presentazione delle dichiarazioni dei redditi, si sarebbe potuta desumere la fondatezza delle dichiarazioni dell'imputato relative alla circostanza che la documentazione contabile sarebbe stata perduta a seguito del furto della propria automobile, all'interno della quale si trovava custodita. Il ricorrente, infine, censura la sentenza dichiarativa di fallimento poiché non avrebbe specificato «se il credito azionato rientrasse nei limiti previsti dall'intervenuta modifica alla legge fallimentare» per la dichiarazione dello stato di insolvenza e perché non avrebbe indicato il volume d'affari dell'azienda. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Entrambi i motivi - che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati - sono inammissibili, atteso che, in sede penale, non è sindacabile la sentenza dichiarativa di fallimento.Al riguardo, va ribadito che «il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n.267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato d'insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, anche nel caso in cui l'imputato di un reato fallimentare non sia legittimato ad opporsi alla sentenza dichiarativa del fallimento, poichè, diversamente, si determinerebbe una impropria forma di impugnazione di una sentenza civile in sede penale» (Sez. 5, Sentenza n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti, Rv. 273188; Sez. U, Sentenza n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398). Va, in ogni caso, evidenziato che la tesi secondo la quale, dall'eventuale presentazione delle dichiarazioni dei redditi, si sarebbe potuto desumere che la documentazione contabile sussisteva appare confusa, basata su mere congetture e, inoltre, entra nel merito delle valutazioni fatte dai giudici di merito, che hanno ritenuto dimostrato che l'imputato avesse volontariamente distrutto le scritture contabili e che la vicenda relativa al furto dell'autovettura fosse strumentale a "coprire" l'avvenuta distruzione. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa