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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 29861/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4214/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE VENEZIA n. 1367/2021 , pubblicatail 1° luglio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’ordinanza - ingiunzione n. 5003/2013, con la quale il Comune di Venezia gli aveva irrogato la sanzione di euro 172,00 (spese comprese) in ordine alla violazione prevista da ll’art. 32, comma 2 del [OSCURATO:PERSONA] per la navigazione locale, consistita nel non aver esposto il contrassegno LV,deducendo l’incompetenza del Comune di Venezia, ex artt. 18 e 21 - septies della L. n. 241/90,in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia; - il Giudice di Pace di Venezia, con sentenza n. 1231/2018, accolse l’opposizione e ritenne sussistente la competenza della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento per il Coordinamento della [OSCURATO:PERSONA] della Laguna di Venezia; - propose appello il Comune di Venezia resistito da [OSCURATO:PERSONA]; - il Tribunale di Venezia , con sentenza n. 1367/2021, accolse l’appello ed affermò la legittimità dell’ordinanza - ingiunzione emessa dal Comune di Venezia, da considerarsi competente, richiamando l’art. 1 del Regolamento che attribuisce alla Provincia il coordinamento della navigazione locale della [OSCURATO:PERSONA], ma non il potere sanzionatorio.

Secondo il citato Tribunale, lo stesso Regolamento adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, all’art. 32, stabilisce che l’inosservanza delle norme di cui ai precedenti commi è sanzionata ai sensi dell’art. 53, comma 3 del D. Lgs 171/2005; la [OSCURATO:PERSONA] con delibera n. 4040/2008 ha delegato ai Comuni le funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale previste dal D. Lgs 171/2005.La delega è, infatti, prevista dall’art. 1 della Regione Veneto n. 10/1977, che ha delegato ai Comuni le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative. - A conferma di tale tesi, il Tribunale veneziano richiamò l’art.11 del D. Lgs 422/1997, che ha delegato alla Provincia di Venezia (oggi [OSCURATO:PERSONA] di Venezia) la competenza all’emanazione del Regolamento volto all’elaborazione della normativa di coordinamento d’intesa con “i soggetti competenti in materia”. - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Venezia sulla base di due motivi; - il Comune di Venezia ha resistito con controricorso; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - in prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli art. 32, comma 3 del D. Lgs. n . 422 del 1997, delle delibere d ella [OSCURATO:PERSONA] n.4040 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 105 del D. Lgs [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.112 nonché dell’art.21- septies della L. 241/90; secondo la prospettazione del ricorrente, ai sensi dell’art.3 del D. Lgs . n . 422/1997, la potestà di disciplinare il sistema di rilevamento dei natanti circolanti in ambito lagunare è stato delegato dallo Stato alla Provincia, ora [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, e non alla Regione sicché la potestà sanzionatoria spetterebbe al Presidente della Regione, ai sensi dell’art.17, comma 4 della L. 689/81.

Il ricorrente rileva che le uniche competenze delegate dalla Regione ai Comuni riguardano i servizi di trasporto e non la disciplina dei contrassegni, per i quali deve applicarsi la disciplina speciale; - sulla questione relativa all’attribuzione del potere sanzionatorio al Comune, che è ente diverso da quello che ha emanato il Regolamento, non vi sono precedenti da parte di questa Corte e la stessa riveste particolare importanza, anche alla stregua della circostanza che il ricorrente ha fatto riferimento ad una difformità di orientamenti da parte della giurisprudenza di merito; - la questione merita, pertanto, di essere trattata in pubblica udienza; P.Q.M.

Rimette la causaalla pubblica udienza.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4214/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE VENEZIA n. 1367/2021 , pubblicatail 1° luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’ordinanza - ingiunzione n. 5003/2013, con la quale il Comune di Venezia gli aveva irrogato la sanzione di euro 172,00 (spese comprese) in ordine alla violazione prevista da ll’art. 32, comma 2 del [OSCURATO:PERSONA] per la navigazione locale, consistita nel non aver esposto il contrassegno LV,deducendo l’incompetenza del Comune di Venezia, ex artt. 18 e 21 - septies della L. n. 241/90,in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia; - il Giudice di Pace di Venezia, con sentenza n. 1231/2018, accolse l’opposizione e ritenne sussistente la competenza della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento per il Coordinamento della [OSCURATO:PERSONA] della Laguna di Venezia; - propose appello il Comune di Venezia resistito da [OSCURATO:PERSONA]; - il Tribunale di Venezia , con sentenza n. 1367/2021, accolse l’appello ed affermò la legittimità dell’ordinanza - ingiunzione emessa dal Comune di Venezia, da considerarsi competente, richiamando l’art. 1 del Regolamento che attribuisce alla Provincia il coordinamento della navigazione locale della [OSCURATO:PERSONA], ma non il potere sanzionatorio. Secondo il citato Tribunale, lo stesso Regolamento adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, all’art. 32, stabilisce che l’inosservanza delle norme di cui ai precedenti commi è sanzionata ai sensi dell’art. 53, comma 3 del D. Lgs 171/2005; la [OSCURATO:PERSONA] con delibera n. 4040/2008 ha delegato ai Comuni le funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale previste dal D. Lgs 171/2005.La delega è, infatti, prevista dall’art. 1 della Regione Veneto n. 10/1977, che ha delegato ai Comuni le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative. - A conferma di tale tesi, il Tribunale veneziano richiamò l’art.11 del D. Lgs 422/1997, che ha delegato alla Provincia di Venezia (oggi [OSCURATO:PERSONA] di Venezia) la competenza all’emanazione del Regolamento volto all’elaborazione della normativa di coordinamento d’intesa con “i soggetti competenti in materia”. - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Venezia sulla base di due motivi; - il Comune di Venezia ha resistito con controricorso; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - in prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli art. 32, comma 3 del D. Lgs. n . 422 del 1997, delle delibere d ella [OSCURATO:PERSONA] n.4040 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 105 del D. Lgs [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.112 nonché dell’art.21- septies della L. 241/90; secondo la prospettazione del ricorrente, ai sensi dell’art.3 del D. Lgs . n . 422/1997, la potestà di disciplinare il sistema di rilevamento dei natanti circolanti in ambito lagunare è stato delegato dallo Stato alla Provincia, ora [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, e non alla Regione sicché la potestà sanzionatoria spetterebbe al Presidente della Regione, ai sensi dell’art.17, comma 4 della L. 689/81. Il ricorrente rileva che le uniche competenze delegate dalla Regione ai Comuni riguardano i servizi di trasporto e non la disciplina dei contrassegni, per i quali deve applicarsi la disciplina speciale; - sulla questione relativa all’attribuzione del potere sanzionatorio al Comune, che è ente diverso da quello che ha emanato il Regolamento, non vi sono precedenti da parte di questa Corte e la stessa riveste particolare importanza, anche alla stregua della circostanza che il ricorrente ha fatto riferimento ad una difformità di orientamenti da parte della giurisprudenza di merito; - la questione merita, pertanto, di essere trattata in pubblica udienza; P.Q.M. Rimette la causaalla pubblica udienza. Così deciso in Ro
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