CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10412/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 luglio 2023, con cui era stata a sua volta rigettata la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata in relazione al delitto di concorso in truffa aggravata. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione, di seguito sinteticamente esposti. n 2.1. Con il primo motivo, la difesa censura la carenza di motivazione, in quanto il Tribunale non avrebbe offerto risposta alle specifiche deduzioni relative al sopravvenire di elementi nuovi. In particolare, non è stata presa in considerazione l'intervenuta sentenza di primo grado, che ha escluso la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità ed ha invece riconosciuto l'attenuante del risarcimento del danno. 2.2. Con il secondo, connesso motivo, si deduce la violazione degli artt. 300 e 545-bis cod. proc. pen., in quanto, a riprova del processo di revisione critica intrapreso, da un lato, la gravità dei fatti risultava ridimensionata a seguito della suddetta pronuncia e, dall'altro, il ricorrente aveva prestato consenso alla sostituzione ex art. 20-bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il novum posto alla base della richiesta di revoca o attenuazione della misura in atto è costituito da una sentenza di condanna, con fissazione di un'udienza successiva per la eventuale sostituzione della sanzione irrogata. Risulta quindi improprio il richiamo all'art. 300 cod. proc. pen., che ha per oggetto i provvedimenti di archiviazione, non luogo a procedere e proscioglimento (comma 1) ovvero di condanna a pena sospesa o dichiarata estinta (comma 3) o di condanna a una pena di durata inferiore al periodo di custodia già subito (comma 4). Non appare, ad oggi, neppure rilevante il comma 4-bis, relativo all'impossibilità di mantenimento della misura cautelare quando «pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, ancorché sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo». Manca attualmente, invero, proprio il presupposto della già avvenuta sostituzione. 3.2. Il Tribunale, condividendo le conclusioni del giudice dibattimentale (che ha d'altronde pronunciato una condanna non lieve), ha dunque correttamente escluso la rilevanza della mera pendenza del subprocedimento disciplinato dall'art. 545-bis cod. proc. pen., che, si nota correttamente, non presenta alcun automatismo quanto alla concessione dei benefici e alla scelta della pena sostitutiva; specifici fatti processuali rilevanti sul punto potranno essere ritualmente valutati al loro concreto sopravvenire. Nella sentenza impugnata, si è ulteriormente evidenziato come la suddetta sentenza di condanna (di cui ha piena contezza, tanto che il dato della fissazione dell'udienza per la delibazione dell'istanza di sospensione è ricavato proprio e solo dall'ordinanza impugnata) confermi definitivamente la valutazione di gravità indiziaria e di ancora attuali esigenze cautelari, illustrando poi come - evidentemente a prescindere dalle valutazioni sulla sussistenza di alcune circostanze, ininfluenti sul giudizio complessivo (sempre permanendo, invero, la cruciale aggravante della minorata difesa della persona offesa ultraottantacinquenne) - sussistano appieno a tutt'oggi le esigenze di prevenzione sociale, tutelabili soltanto con una misura custodiale, a fronte della negativa valutazione della personalità dell'imputato, gravato da plurimi e specifici precedenti e inserito «in un chiaro contesto truffaldino purtroppo sempre più abituale e ricorrente». La motivazione, dunque, non presenta carenze argomentative, né illogicità. I motivi di ricorso sono dunque generici, laddove non si confrontano adeguatamente con quanto specificato nell'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata, e comunque manifestamente infondati. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i