CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06951/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 1/04/2022 dalla Corte di appello di Milano; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; letta la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al secondo motivo di ricorso con rideterminazione della pena in mesi sei di reclusione. Lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 29 marzo 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 1) perché estinto per prescrizione e ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo 2) perché il fatto non sussiste. Ha rideterminato la pena per la residua imputazione di cui al capo 3) in mesi sei e giorni venti di reclusione. I reati contestati sono quelli di cui all'art. 707 (capo sub 1), 489 (capo sub 2) e 337 (capo sub 3) cod. pen. 2. Avverso la sentenza Monsalve ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi il ricorso: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale. La circostanza che l'imputato abbia posto in essere una fuga è contraddetto dalle risultanze investigative comprovanti l'andatura del veicolo, alla guida del quale si trovava, di 48 km/h. La Corte d'appello, da un lato, ha confermato la ricostruzione difensiva secondo cui l'imputato avrebbe percorso dodici chilometri in quindici minuti e, dall'altro, ha giudicato tale ricostruzione compatibile con la versione degli operanti circa la condotta da parte di Monsalve di fuga con manovre azzardate. L'accesso alla corsia riservata al transito dei trasporti eccezionali non rientra nel concetto di fuga pericolosa e, comunque, non sussistono nè violenza nè minaccia. La condotta dell'imputato non ha posto deliberatamente in pericolo l'incolumità degli utenti. La Corte territoriale non ha motivato sui motivi per i quali tale violazione abbia determinato una condizione di pericolo per gli altri utenti. La fuga in auto, realizzatasi in modo passivo e senza mettere in pericolo gli agenti o i soggetti terzi, non integra il reato. 2.2. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 442 cod. proc. pen. e alla riduzione della pena in misura inferiore a quella di 1/3 prevista per legge nell'ipotesi di giudizio abbreviato. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo di ricorso, con annullamento senza rinvio, rideterminando la pena in mesi sei di reclusione. Il primo motivo di ricorso deve, invece, essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato.La sentenza ha correttamente richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale integra il reato previsto dall'art. 337 cod. pen. la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze dell'ordine, non si limiti alla fuga in macchina, ma ponga in essere una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica ed inducendo nell'inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 6, n. 4391 del 06/11/2013, dep. 2014, Valiante, Rv. 258242; Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, E., Rv. 257915; Sez. 2, n. 46618 del 20/11/2009, Corrado, Rv. 245420). La difesa ha contestato la valutazione degli operanti in ordine alla pericolosità della condotta di guida tenuta dall'imputato, specificamente descritta nella sentenza impugnata, sulla base di generiche deduzioni. Ha fatto, in particolare, riferimento alla velocità del mezzo, di poco inferiore ai 50 km/h, che, tenuto conto della strada percorsa - una tangenziale - non appariva tale da mettere in pericolo gli utenti della strada. In realtà, il riferimento alla velocità è, comunque un dato generico, visto che la condotta deve essere inquadrata avuto riguardo a tutti gli elementi desumibili dalle risultanze riportate nella sentenza. Quella evidenziata dal ricorrente consiste in una "velocità media", tenuta non da una ordinaria autovettura, ma da un autocarro [OSCURATO:PERSONA], dotato dunque di una massa notevolmente più consistente; tale velocità non appare incompatibile con le manovre azzardate (specificamente richiamate in sentenza) percepite dagli operanti e indicate nella comunicazione di notizia di reato (richiamata sempre dalla pronuncia), tali da ostacolare l'inseguimento, in quanto costituenti un pericolo per la loro incolumità (nel che si concreta il reato). Anche l'aver imboccato la corsia riservata al transito dei trasporti eccezionali, in tale ottica assume uno specifico rilievo, evidenziando che l'imputato, giunto alle barriere autostradali, non ha esitato a evitarle, dimostrando di accettare qualunque percorso alternativo e dunque anche il rischio di essere arrestato. 3. Il secondo motivo è fondato. La pena è stata così determinata: pena base mesi sei di reclusione, aumentata per la recidiva a mesi nove di reclusione, ridotta per il rito a mesi sei e giorni venti di reclusione. La pena deve, invece, essere rideterminata nella misura di mesi sei di reclusione, questo essendo il risultato della riduzione di 1/3 sulla pena di mesi nove. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena, che ridetermina in mesi sei di reclusione. Dichiara inammissibile nel rest