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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 06712/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativo di una censura già esaminata e disattesa con congrua motivazione; rilevato che con argomentazioni lineari e corrette la Corte di appello ha giustificato la mancata esclusione della recidiva, ritenendo di non poter qualificare il fatto in esame come manifestazione delle disagiate condizioni del ricorrente, dovendo, piuttosto, considerarlo una ulteriore dimostrazione della radicata propensione criminale, risultante dai precedenti penali e confermata dalla violenza posta in essere nei confronti degli operanti, brandendo due coltelli, dimostrativa di perdurante e più accentuata pericolosità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere' estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativo di una censura già esaminata e disattesa con congrua motivazione; rilevato che con argomentazioni lineari e corrette la Corte di appello ha giustificato la mancata esclusione della recidiva, ritenendo di non poter qualificare il fatto in esame come manifestazione delle disagiate condizioni del ricorrente, dovendo, piuttosto, considerarlo una ulteriore dimostrazione della radicata propensione criminale, risultante dai precedenti penali e confermata dalla violenza posta in essere nei confronti degli operanti, brandendo due coltelli, dimostrativa di perdurante e più accentuata pericolosità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere' estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 06712/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris