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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2025

Cassazione n. 25905/2025

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2204/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n . 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1923/2023depositata il 12/06/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria di crediti da somministrazione di energia elettrica della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della [OSCURATO:SOCIETA]., conveniva, davanti al Tribunale di Pavia, il Comune di Castelletto di Branduzzo (di seguito Comune) perché fosse condannato al pagamento della somma di € 13.572,91 oltre interessi moratori e anatocistici, nonché dell’importo forfettario previsto dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. 231/02 a titolo di risarcimento del danno da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali.

In subordine, chiedeva la condanna del Comune al soddisfo del credito, in relazione all’importo accertato in corso di causa.

In via di ulteriore subordine, insisteva per la condanna del Comune convenuto a pagare, comunque, un indennizzo ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., in relazione alla diminuzione patrimoniale subìta da Eni ed [OSCURATO:PERSONA], sue danti causa.

Si costituiva, resistendo, il Comune di Castelletto di Branduzzo.

2. Il Tribunale di Pavia riteneva che la banca cessionaria avesse solo in parte dimostrato l’esistenza del proprio credito, posto che - delle due fatture prodotte - solo quella di Eni dimostrava l’esistenza di un consumo effettivo con riguardo alla fornitura di energia elettrica somministrata al Comune, mentre quella di Edison, in quanto priva di un qualsiasi dettaglio di consumo, non era utile ai fini probatori, e per l’effetto così statuiva: “1) condanna il Comune di Castelletto di Branduzzo a pagare a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la somma di € 2.064,37, con interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. L.vo n. 231/2002 dal 6 aprile 2017 al saldo e con interessi anatocistici maturati ex art.1283 c.c. sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi prima della notifica dell’atto di citazione; 2) condanna il Comune di Castelletto di Branduzzo a pagare a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. la somma di € 40,00 ai sensi dell’art. 6, secondo comma del D.L.vo n. 231/2002, come modificato dal D. L.vo novembre 2012, n. 192; 3) condanna il Comune di Castelletto di Branduzzo a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi”.

3. Contro questa sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (gia’ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 1923 del 12 giugno 2023.

5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Castelletto di Branduzzo.

6. E’ stata formulava proposta di definizione accelerata; il difensore del ricorrente ha chiesto la decisione nelle forme ordinarie, per cui il ricorso è statoavviato all’adunanza camerale.

Il ricorrente ed il resistente hanno depositato rispettiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia “Erronea o falsa applicazione di norma di legge (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c.) e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n.5 c.p.c. in relazione all’errato esame della fattura ceduta da [OSCURATO:PERSONA])”.

Deduce che l’impugnata sentenza è viziata sia ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per errata applicazione dell’art. 2697 cod. civ. quanto alla valutazione della prova del consumo effettivo fatturato da Edison, sia ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ,. a causa dell’errata valutazione effettuata nei precedenti gradi di giudizio, in riferimento alla corrispondenza fra la fattura elettronica prodotta da [OSCURATO:PERSONA] e quella cartacea prodotta dal Comune.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è infatti censurabile per cassazione soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, non anche nell’ipotesi in cui oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove (Cass., 29/05/2018, n. 13395; Cass., 31/08/2020, n. 18092; Cass., 26/06/2023, n. 18198).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. ed errata condanna al pagamento del contributo unificato.

Lamenta che l’impugnata sentenza, in violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., nella parte in cui esclude la ripetizione di spese ritenute eccessive o superflue, non ha tenuto conto che “la condanna veniva pronunciata in misura sensibilmente inferiore alla domanda, per un importo inferiore alla competenza del tribunale”, di talché l’importo del contributo unificato avrebbe dovuto essere lasciato a carico di parte attrice, che lo aveva anticipato, e non essere posto a carico del convenuto.

2.1. Il motivo è infondato.

Seppure l’art. 92 cod. proc. civ. invocato consente al giudice di escludere la ripetizione di spese ritenute eccessive e superflue, l’obbligazione di pagamento del contributo unificato ex art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 costituisce una obbligazione ex lege per un importo predeterminato e grava "in ogni caso" sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudice medesimo (cfr. in particolare Cass., 7/12/2021, n. 38943).

3. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore del Comune controricorrente , seguono la soccombenza.

11. Va disposta la condanna della ricorrente al pagamento altresì di somme, liquidate come in dispositivo ex art. 96, 3° e 4° co., ricorrendone i relativi presupposti di legge ( v.

Cass., Sez.

Un., 27/9/2023, n. 27433).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune controricorrente : delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.800,00, di cui euro 2.600,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 2.600,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.

Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 96, 4° co., c.p.c.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2204/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n . 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1923/2023depositata il 12/06/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria di crediti da somministrazione di energia elettrica della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della [OSCURATO:SOCIETA]., conveniva, davanti al Tribunale di Pavia, il Comune di Castelletto di Branduzzo (di seguito Comune) perché fosse condannato al pagamento della somma di € 13.572,91 oltre interessi moratori e anatocistici, nonché dell’importo forfettario previsto dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. 231/02 a titolo di risarcimento del danno da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali. In subordine, chiedeva la condanna del Comune al soddisfo del credito, in relazione all’importo accertato in corso di causa. In via di ulteriore subordine, insisteva per la condanna del Comune convenuto a pagare, comunque, un indennizzo ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., in relazione alla diminuzione patrimoniale subìta da Eni ed [OSCURATO:PERSONA], sue danti causa. Si costituiva, resistendo, il Comune di Castelletto di Branduzzo. 2. Il Tribunale di Pavia riteneva che la banca cessionaria avesse solo in parte dimostrato l’esistenza del proprio credito, posto che - delle due fatture prodotte - solo quella di Eni dimostrava l’esistenza di un consumo effettivo con riguardo alla fornitura di energia elettrica somministrata al Comune, mentre quella di Edison, in quanto priva di un qualsiasi dettaglio di consumo, non era utile ai fini probatori, e per l’effetto così statuiva: “1) condanna il Comune di Castelletto di Branduzzo a pagare a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la somma di € 2.064,37, con interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. L.vo n. 231/2002 dal 6 aprile 2017 al saldo e con interessi anatocistici maturati ex art.1283 c.c. sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi prima della notifica dell’atto di citazione; 2) condanna il Comune di Castelletto di Branduzzo a pagare a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. la somma di € 40,00 ai sensi dell’art. 6, secondo comma del D.L.vo n. 231/2002, come modificato dal D. L.vo novembre 2012, n. 192; 3) condanna il Comune di Castelletto di Branduzzo a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi”. 3. Contro questa sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (gia’ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 1923 del 12 giugno 2023. 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Castelletto di Branduzzo. 6. E’ stata formulava proposta di definizione accelerata; il difensore del ricorrente ha chiesto la decisione nelle forme ordinarie, per cui il ricorso è statoavviato all’adunanza camerale. Il ricorrente ed il resistente hanno depositato rispettiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia “Erronea o falsa applicazione di norma di legge (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c.) e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n.5 c.p.c. in relazione all’errato esame della fattura ceduta da [OSCURATO:PERSONA])”. Deduce che l’impugnata sentenza è viziata sia ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per errata applicazione dell’art. 2697 cod. civ. quanto alla valutazione della prova del consumo effettivo fatturato da Edison, sia ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ,. a causa dell’errata valutazione effettuata nei precedenti gradi di giudizio, in riferimento alla corrispondenza fra la fattura elettronica prodotta da [OSCURATO:PERSONA] e quella cartacea prodotta dal Comune. 1.1. Il motivo è inammissibile. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è infatti censurabile per cassazione soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, non anche nell’ipotesi in cui oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove (Cass., 29/05/2018, n. 13395; Cass., 31/08/2020, n. 18092; Cass., 26/06/2023, n. 18198). 2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. ed errata condanna al pagamento del contributo unificato. Lamenta che l’impugnata sentenza, in violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., nella parte in cui esclude la ripetizione di spese ritenute eccessive o superflue, non ha tenuto conto che “la condanna veniva pronunciata in misura sensibilmente inferiore alla domanda, per un importo inferiore alla competenza del tribunale”, di talché l’importo del contributo unificato avrebbe dovuto essere lasciato a carico di parte attrice, che lo aveva anticipato, e non essere posto a carico del convenuto. 2.1. Il motivo è infondato. Seppure l’art. 92 cod. proc. civ. invocato consente al giudice di escludere la ripetizione di spese ritenute eccessive e superflue, l’obbligazione di pagamento del contributo unificato ex art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 costituisce una obbligazione ex lege per un importo predeterminato e grava "in ogni caso" sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudice medesimo (cfr. in particolare Cass., 7/12/2021, n. 38943). 3. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. 4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore del Comune controricorrente , seguono la soccombenza. 11. Va disposta la condanna della ricorrente al pagamento altresì di somme, liquidate come in dispositivo ex art. 96, 3° e 4° co., ricorrendone i relativi presupposti di legge ( v. Cass., Sez. Un., 27/9/2023, n. 27433). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune controricorrente : delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.800,00, di cui euro 2.600,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 2.600,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 96, 4° co., c.p.c. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,
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