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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 21670/2026

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provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Milano, con decreto del 16/04/2025,ha disposto, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen., 322-ter cod. pen., 19 e 53 d.lgs. n. 231/2001, il sequestro preventivo, in relazione al reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., così riqualificato il fatto contestato dal pubblico ministero ai sensidell'art. 640-bis cod. pen.:-dei crediti di imposta derivanti da “superbonus” per l'importo complessivodi 19.498.736,00 euro da eseguirsi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria diMACOS s.r.l.;- dei crediti di imposta derivanti da “superbonus” per l'importo complessivodi 3.714.004,00 euro nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]In via subordinata, qualora non fosse stato possibile sequestrare i predetticrediti in forma diretta, è stato disposto il sequestro preventivo per equivalentenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA], di MariusNeagu, di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sino allaconcorrenza di euro 23.212.781,00.Il sequestro diretto dei crediti di imposta è stato eseguito per euro9.949.764,50 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e per euro 2.119.503,79 nei confronti diMIR [OSCURATO:SOCIETA].

E’ stato, inoltre, eseguito il sequestro per equivalente didisponibilità finanziarie di [OSCURATO:SOCIETA]. per 56.192,20 euro e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.per 11.087.320,51 euro, raggiungendo così l’importo complessivo per cui era statodisposto il sequestro.I fatti attengono all'esecuzione di un contratto di appalto relativo a uncondominio sito in Milano.

Secondo l’impostazione accusatoria, i coindagatiavrebbero falsamente attestato e comunicato all'Agenzia delle entrate l'avvenutaesecuzione di lavori nel corso del 2023 per un ammontare pari a euro 25.712.781,beneficiando del credito di imposta del 110%, mentre detti lavori sarebbero stati,alla data del 31/12/2023, eseguiti per un valore complessivo non superiore a2.500.000 euro.Nelle diverse qualità di terza sequestrataria e di società indagata ex d. lgs. n.231/2001, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto il dissequestro della somma di euro11.087.320,51, oggetto del sequestro per equivalente eseguito nei suoi confronti;l’istanza è stata rigettata dal GIP.Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Milano ha rigettato l'appelloproposto avverso tale provvedimento dalla società quale indagata ai sensi del d.lgs. 231/2001, e ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla medesimasocietà nella qualità di terza sequestrataria.2.

Avverso l’ordinanza del Tribunale per il riesame ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., denunciando i motivi di annullamento di seguitosintetizzati.2.1.

Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 316-tercod. pen. e 322 cod. proc. pen. in quanto, in esito alla riqualificazione dei fatti exart. 316-ter cod. pen., il credito d’imposta ottenuto indebitamente dovrebbeessere qualificato non come “profitto” ma come “prodotto” del reato e, in quantotale, potrebbe essere oggetto solo di sequestro diretto e non di sequestro perequivalente.2.2.

Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 321 e322-bis cod. proc. pen.Nella prospettazione difensiva il Tribunale per il riesame avrebbe richiamatoil principio del devolutum per evitare di esaminare la legittimità del sequestro perequivalente.

Infatti, l’istanza di revoca consentiva un controllo sui presuppostioriginari di applicazione del sequestro e, quindi, sulla possibilità giuridica dimantenere il sequestro per equivalente dopo la riqualificazione del fatto ex art.316-ter cod. pen.2.3.

Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 321,322-bis cod. proc. pen., 19 e 53 d. lgs. n. 231/2001.Erroneamente il Tribunale avrebbe negato alla ricorrente la qualità di “terzasequestrataria” e quindi la legittimazione a chiedere la revoca della misuracautelare reale, disposta nei confronti della società non ai sensi degli artt. 19 e 53del d.lgs. 231/2001 -come misura, cioè, direttamente legata alla responsabilitàdell’ente-, ma solo “per equivalente”, laddove fosse impossibile sequestraredirettamente i crediti fiscali.In ogni caso, si evidenzia che nella disciplina della responsabilità degli enti, laablazione cautelare è direttamente funzionale ad anticipare la sanzione dellaconfisca e, per questa ragione, avrebbe dovuto trovare spazio una valutazioneprognostica in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'ente, dalla quale farderivare l'applicazione della confisca.

Invece non è stata effettuata alcuna concretaverifica in ordine alla possibile culpa in vigilando della società, all’adozione eefficacia dei modelli organizzativi ex art. 6 d.lgs. 231/2001, ai presupposti delfumus commissi delicti a carico dell’ente.2.4.

Violazione di legge e apparenza della motivazione, con riferimento allaquantificazione del prodotto del reato.

Secondo la difesa, il giudice ha riconosciutoche i lavori furono eseguiti nel 2024, quindi la società avrebbe avuto diritto almenoal bonus del 70%, se non a quello del 110%.

Di conseguenza, il sequestro avrebbedovuto riguardare solo la differenza tra i due regimi agevolativi, quantificata nel40% dell’importo considerato illecito, e non nell’intero credito d’imposta.Inoltre, il sequestro per equivalente sarebbe stato illegittimo perché il profittoera già stato direttamente vincolato tramite il sequestro dei crediti fiscali detenutida [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, all’art. 121 (Misure urgenti in materia di salute,sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesseall'emergenza epidemiologica da COVID-19) ha previsto un credito di imposta,cedibile a terzi, derivante dall’esecuzione dei lavori edili previsti dalla norma, entroil termine in essa indicato (cd. superbonus).A prescindere dalla qualificazione giuridica, come truffa aggravata o comeindebita percezione di erogazioni pubbliche, della condotta di colui che attestifalsamente all’amministrazione pubblica di aver eseguito i lavori entro il termineprevisto dalla norma, va rilevato che le agevolazioni concesse attraverso detrazionifiscali, che non implicano un attuale ed effettivo esborso di denaro pubblico (comeaccade per i mutui, le sovvenzioni, i finanziamenti) ma fanno sorgere, in capo alcontribuente, un diritto di credito nei confronti della finanza pubblica, esigibilemediante compensazione con le imposte a debito e cedibile, costituiscono profittodel reato, in quanto utilità economiche da esso derivanti in via immediata e diretta.2.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché formulato in modo deltutto generico.In ogni caso esso è manifestamente infondatoIn tema di appello cautelare, la cognizione del giudice, per la naturadevolutiva del gravame, è circoscritta entro il limite dei motivi dedottidall'appellante, oltre che di quanto deciso con il provvedimento gravato, sicchénon possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottopostaal giudice di prime cure, né al giudice ad quem è attribuito il potere di estenderela propria cognizione ex officio a questioni non esaminate dal giudice a quo, salvoche si tratti di nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado (Sez.2, n. 6597 del 11/01/2024, Salvati, Rv. 285931 – 01).L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevandoche né l'istanza originaria né l'atto di appello contenevano contestazioni suipresupposti dell'illecito dipendente dal reato (sotto il profilo della carenza diadeguata valutazione dell'interesse, del vantaggio e della colpa dellaorganizzazione) né sulla necessità dell'anticipazione dell'ablazione (periculum).Pertanto le doglianze nuove, relative al titolo genetico più che al provvedimentoimpugnato, introdotte in fase di discussione sono state ritenute inammissibili.3.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse.Il provvedimento impugnato, infatti, ha evidenziato che il reato di cui all’art.316-ter cod. pen. è presupposto, ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 231/2001, dell'illecitoamministrativo per cui è indagata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per cui – ai sensi degli artt. 19 e53 medesimo decreto- è consentito il sequestro per equivalente funzionale allaconfisca.

Ha, quindi, dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla ricorrentequale terza proprietaria dei beni avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari, in quanto il sequestro non è stato eseguito nei suoi confronti qualesequestrataria dei beni ma, appunto, in qualità di indagata.Ha, poi, rigettato l’appello presentato dalla stessa in qualità di indagata.Da ciò consegue che l'eventuale annullamento della statuizione con cui è statadichiarata l'inammissibilità dell'appello non sarebbe comunque idoneo a procurarealla ricorrente alcuna utilità concreta, atteso che il rigetto nel meritodell'impugnazione rimarrebbe in ogni caso fermo ed efficace.4.

Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.Questa Corte ha già avuto modo di affermare, con orientamento che il Collegiocondivide, che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche perequivalente, il profitto confiscabile, commesso mediante la costituzione di creditidi imposta fittizi generati da false asseverazioni di fine lavori, dev'essereindividuato con riferimento alla totalità del contributo statale, senza che possatenersi conto dell'esecuzione o del completamento dei lavori in data successiva aquella di rilascio dell'asseverazione, né dei costi sostenuti dall'impresa per la lororealizzazione, in quanto, per effetto della non veridicità delle asseverazioni, sidetermina la decadenza dall'intero beneficio fiscale ai sensi dell'art. 121, comma5, d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio2020, n. 77 (Sez. 2, n. 11608 del 05/03/2026, Rv. 289641 – 01, in una fattispeciein cui la condotta contestata è stata qualificata ex art. 640-bis cod. pen.).Del tutto generica, infine, è la deduzione di illegittimità del sequestro perchéparte del credito era già stata oggetto di sequestro in danno di [OSCURATO:SOCIETA]5.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 12/05/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Milano, con decreto del 16/04/2025,ha disposto, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen., 322-ter cod. pen., 19 e 53 d.lgs. n. 231/2001, il sequestro preventivo, in relazione al reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., così riqualificato il fatto contestato dal pubblico ministero ai sensidell'art. 640-bis cod. pen.:-dei crediti di imposta derivanti da “superbonus” per l'importo complessivodi 19.498.736,00 euro da eseguirsi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria diMACOS s.r.l.;- dei crediti di imposta derivanti da “superbonus” per l'importo complessivodi 3.714.004,00 euro nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]In via subordinata, qualora non fosse stato possibile sequestrare i predetticrediti in forma diretta, è stato disposto il sequestro preventivo per equivalentenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA], di MariusNeagu, di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sino allaconcorrenza di euro 23.212.781,00.Il sequestro diretto dei crediti di imposta è stato eseguito per euro9.949.764,50 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e per euro 2.119.503,79 nei confronti diMIR [OSCURATO:SOCIETA]. E’ stato, inoltre, eseguito il sequestro per equivalente didisponibilità finanziarie di [OSCURATO:SOCIETA]. per 56.192,20 euro e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.per 11.087.320,51 euro, raggiungendo così l’importo complessivo per cui era statodisposto il sequestro.I fatti attengono all'esecuzione di un contratto di appalto relativo a uncondominio sito in Milano. Secondo l’impostazione accusatoria, i coindagatiavrebbero falsamente attestato e comunicato all'Agenzia delle entrate l'avvenutaesecuzione di lavori nel corso del 2023 per un ammontare pari a euro 25.712.781,beneficiando del credito di imposta del 110%, mentre detti lavori sarebbero stati,alla data del 31/12/2023, eseguiti per un valore complessivo non superiore a2.500.000 euro.Nelle diverse qualità di terza sequestrataria e di società indagata ex d. lgs. n.231/2001, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto il dissequestro della somma di euro11.087.320,51, oggetto del sequestro per equivalente eseguito nei suoi confronti;l’istanza è stata rigettata dal GIP.Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Milano ha rigettato l'appelloproposto avverso tale provvedimento dalla società quale indagata ai sensi del d.lgs. 231/2001, e ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla medesimasocietà nella qualità di terza sequestrataria.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale per il riesame ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., denunciando i motivi di annullamento di seguitosintetizzati.2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 316-tercod. pen. e 322 cod. proc. pen. in quanto, in esito alla riqualificazione dei fatti exart. 316-ter cod. pen., il credito d’imposta ottenuto indebitamente dovrebbeessere qualificato non come “profitto” ma come “prodotto” del reato e, in quantotale, potrebbe essere oggetto solo di sequestro diretto e non di sequestro perequivalente.2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 321 e322-bis cod. proc. pen.Nella prospettazione difensiva il Tribunale per il riesame avrebbe richiamatoil principio del devolutum per evitare di esaminare la legittimità del sequestro perequivalente. Infatti, l’istanza di revoca consentiva un controllo sui presuppostioriginari di applicazione del sequestro e, quindi, sulla possibilità giuridica dimantenere il sequestro per equivalente dopo la riqualificazione del fatto ex art.316-ter cod. pen.2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 321,322-bis cod. proc. pen., 19 e 53 d. lgs. n. 231/2001.Erroneamente il Tribunale avrebbe negato alla ricorrente la qualità di “terzasequestrataria” e quindi la legittimazione a chiedere la revoca della misuracautelare reale, disposta nei confronti della società non ai sensi degli artt. 19 e 53del d.lgs. 231/2001 -come misura, cioè, direttamente legata alla responsabilitàdell’ente-, ma solo “per equivalente”, laddove fosse impossibile sequestraredirettamente i crediti fiscali.In ogni caso, si evidenzia che nella disciplina della responsabilità degli enti, laablazione cautelare è direttamente funzionale ad anticipare la sanzione dellaconfisca e, per questa ragione, avrebbe dovuto trovare spazio una valutazioneprognostica in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'ente, dalla quale farderivare l'applicazione della confisca. Invece non è stata effettuata alcuna concretaverifica in ordine alla possibile culpa in vigilando della società, all’adozione eefficacia dei modelli organizzativi ex art. 6 d.lgs. 231/2001, ai presupposti delfumus commissi delicti a carico dell’ente.2.4. Violazione di legge e apparenza della motivazione, con riferimento allaquantificazione del prodotto del reato. Secondo la difesa, il giudice ha riconosciutoche i lavori furono eseguiti nel 2024, quindi la società avrebbe avuto diritto almenoal bonus del 70%, se non a quello del 110%. Di conseguenza, il sequestro avrebbedovuto riguardare solo la differenza tra i due regimi agevolativi, quantificata nel40% dell’importo considerato illecito, e non nell’intero credito d’imposta.Inoltre, il sequestro per equivalente sarebbe stato illegittimo perché il profittoera già stato direttamente vincolato tramite il sequestro dei crediti fiscali detenutida [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, all’art. 121 (Misure urgenti in materia di salute,sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesseall'emergenza epidemiologica da COVID-19) ha previsto un credito di imposta,cedibile a terzi, derivante dall’esecuzione dei lavori edili previsti dalla norma, entroil termine in essa indicato (cd. superbonus).A prescindere dalla qualificazione giuridica, come truffa aggravata o comeindebita percezione di erogazioni pubbliche, della condotta di colui che attestifalsamente all’amministrazione pubblica di aver eseguito i lavori entro il termineprevisto dalla norma, va rilevato che le agevolazioni concesse attraverso detrazionifiscali, che non implicano un attuale ed effettivo esborso di denaro pubblico (comeaccade per i mutui, le sovvenzioni, i finanziamenti) ma fanno sorgere, in capo alcontribuente, un diritto di credito nei confronti della finanza pubblica, esigibilemediante compensazione con le imposte a debito e cedibile, costituiscono profittodel reato, in quanto utilità economiche da esso derivanti in via immediata e diretta.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché formulato in modo deltutto generico.In ogni caso esso è manifestamente infondatoIn tema di appello cautelare, la cognizione del giudice, per la naturadevolutiva del gravame, è circoscritta entro il limite dei motivi dedottidall'appellante, oltre che di quanto deciso con il provvedimento gravato, sicchénon possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottopostaal giudice di prime cure, né al giudice ad quem è attribuito il potere di estenderela propria cognizione ex officio a questioni non esaminate dal giudice a quo, salvoche si tratti di nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado (Sez.2, n. 6597 del 11/01/2024, Salvati, Rv. 285931 – 01).L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevandoche né l'istanza originaria né l'atto di appello contenevano contestazioni suipresupposti dell'illecito dipendente dal reato (sotto il profilo della carenza diadeguata valutazione dell'interesse, del vantaggio e della colpa dellaorganizzazione) né sulla necessità dell'anticipazione dell'ablazione (periculum).Pertanto le doglianze nuove, relative al titolo genetico più che al provvedimentoimpugnato, introdotte in fase di discussione sono state ritenute inammissibili.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse.Il provvedimento impugnato, infatti, ha evidenziato che il reato di cui all’art.316-ter cod. pen. è presupposto, ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 231/2001, dell'illecitoamministrativo per cui è indagata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per cui – ai sensi degli artt. 19 e53 medesimo decreto- è consentito il sequestro per equivalente funzionale allaconfisca. Ha, quindi, dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla ricorrentequale terza proprietaria dei beni avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari, in quanto il sequestro non è stato eseguito nei suoi confronti qualesequestrataria dei beni ma, appunto, in qualità di indagata.Ha, poi, rigettato l’appello presentato dalla stessa in qualità di indagata.Da ciò consegue che l'eventuale annullamento della statuizione con cui è statadichiarata l'inammissibilità dell'appello non sarebbe comunque idoneo a procurarealla ricorrente alcuna utilità concreta, atteso che il rigetto nel meritodell'impugnazione rimarrebbe in ogni caso fermo ed efficace.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.Questa Corte ha già avuto modo di affermare, con orientamento che il Collegiocondivide, che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche perequivalente, il profitto confiscabile, commesso mediante la costituzione di creditidi imposta fittizi generati da false asseverazioni di fine lavori, dev'essereindividuato con riferimento alla totalità del contributo statale, senza che possatenersi conto dell'esecuzione o del completamento dei lavori in data successiva aquella di rilascio dell'asseverazione, né dei costi sostenuti dall'impresa per la lororealizzazione, in quanto, per effetto della non veridicità delle asseverazioni, sidetermina la decadenza dall'intero beneficio fiscale ai sensi dell'art. 121, comma5, d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio2020, n. 77 (Sez. 2, n. 11608 del 05/03/2026, Rv. 289641 – 01, in una fattispeciein cui la condotta contestata è stata qualificata ex art. 640-bis cod. pen.).Del tutto generica, infine, è la deduzione di illegittimità del sequestro perchéparte del credito era già stata oggetto di sequestro in danno di [OSCURATO:SOCIETA]5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 12/05/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
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