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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 29379/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22511-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 103/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 29/03/2016 R.G.N. 2059/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 22511/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 103 del 2016, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado - che aveva accolto la domanda dell'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] volta al ripristino del trattamento pensionistico„ decurtatogli a seguito dell'accertamento di una situazione d'incompatibilità con l'iscrizione ad INARCASSA - riconosceva il diritto dell'ingegnere a vedersi riconosciuti, ai fini del trattamento previdenziale, i contributi versati fino al quinquennio antecedente al disconoscimento, datato 27 maggio 2010;

2. avverso tale pronuncia INARCASSA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, ulteriormente illustrato con memoria;

3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria;

4. l'INPS ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

5. con il primo motivo la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 21, commi 1, 5 e 6 legge n. 6 del 1981 e dell'art. 7, commi 5 e 6 dello Statuto INARCASSA, per avere la Corte di merito ritenuto che il limite quinquennale della potestà di provvedere alla revisione dell'anzianità degli iscritti, con riferimento al requisito di continuità dell'esercizio deila professione, operasse anche in relazione all'accertamento del requisito della mancanza di contemporanea iscrizione presso altra forma di previdenza obbligatoria;

6. con il secondo motivo, reiterate le predette violazioni, si assume che il potere di revisione non possa soggiacere ad alcun limite temporale ove non sia mai stata comunicata ad INARCASSA l'iscrizione all'INPS per effetto dell'attività lavorativa ai natura subordinata svolta, circostanza, nella specie, pacifica e mai contestata nei corso del giudizio;

7. i motivi, connessi e da esaminare congiuntamente, sono da accogliere;

8. questa Corte ha ormai consolidato il principio secondo cui, ai sensi della legge n. 1046 dei 1971, art. 2, è preclusa l'iscrizione all'INARCASSA in costanza di iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, con conseguente inefficacia dei contributi eventualmente versati nel periodo di doppia contribuzione n. 23687 del 2015);

9. si è precisato, a tal fine, che il potere della Cassa di rendere inefficaci entro il quinquennio, agli effetti dell'anzianità di iscrizione, i periodi per i quali la continuità nell'esercizio della professione non risulti dimostrata, è strettamente collegato; anche nei caso che detta continuità non risulti per la contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, al compimento dell'analitica attività di comunicazione posta a carico dell'iscritto dallo Statuto INARCASSA, a norma dell'art. 7 dello Statuto, approvato con d.m. 28 novembre 1995, funzionale all'esercizio del potere di verifica (Cass.. n. 16252 del 2018);

10. tale principio di diritto risulta affatto coerente ed in continuità con l'affermazione secondo cui il limite quinquennale previsto per la potestà di INARCASSA di rendere inefficaci i periodi per i quali non risulti dimostrata la continuità dell'esercizio della professione opera «a prescindere dalla esistenza di dichiarazioni non veritiere da parte dell'interessato» (così Cass.n. 4109 del 2012), dal momento che in nessun modo la presentazione di una dichiarazione non veritiera circa i requisiti previsti per la continuità dell'esercizio delta professione può essere accostata alla mancata comunicazione, da parte del professionista, di qualsiasi informazione in ordine ai medesimi, risultando in tale secondo caso difettare radicalmente il presupposto per ii decorso del termine di decadenza;

11. nel caso di specie, risulta incontestato che dalla verifica dell'estratto contribuivo era emersa la contribuzione obbligatoria all'INPS e, dunque, che l'odierno controricorrente omise di indicare di essere stato iscritto, nel periodo di iscrizione ad INARCASSA, anche ad un'altra forma di previdenza obbligatoria (in specie presso l'INPS, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c.) e non si è attivato, dunque, il meccanismo che avvia il decorso del termine quinquennale di decadenza previsto per l'esercizio del potere (Cass.n. 16252 del 2018 cit., alla cui più ampia motivazione si rinvia);

12. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22511-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 103/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 29/03/2016 R.G.N. 2059/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 22511/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 103 del 2016, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado - che aveva accolto la domanda dell'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] volta al ripristino del trattamento pensionistico„ decurtatogli a seguito dell'accertamento di una situazione d'incompatibilità con l'iscrizione ad INARCASSA - riconosceva il diritto dell'ingegnere a vedersi riconosciuti, ai fini del trattamento previdenziale, i contributi versati fino al quinquennio antecedente al disconoscimento, datato 27 maggio 2010; 2. avverso tale pronuncia INARCASSA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, ulteriormente illustrato con memoria; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria; 4. l'INPS ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 5. con il primo motivo la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 21, commi 1, 5 e 6 legge n. 6 del 1981 e dell'art. 7, commi 5 e 6 dello Statuto INARCASSA, per avere la Corte di merito ritenuto che il limite quinquennale della potestà di provvedere alla revisione dell'anzianità degli iscritti, con riferimento al requisito di continuità dell'esercizio deila professione, operasse anche in relazione all'accertamento del requisito della mancanza di contemporanea iscrizione presso altra forma di previdenza obbligatoria; 6. con il secondo motivo, reiterate le predette violazioni, si assume che il potere di revisione non possa soggiacere ad alcun limite temporale ove non sia mai stata comunicata ad INARCASSA l'iscrizione all'INPS per effetto dell'attività lavorativa ai natura subordinata svolta, circostanza, nella specie, pacifica e mai contestata nei corso del giudizio; 7. i motivi, connessi e da esaminare congiuntamente, sono da accogliere; 8. questa Corte ha ormai consolidato il principio secondo cui, ai sensi della legge n. 1046 dei 1971, art. 2, è preclusa l'iscrizione all'INARCASSA in costanza di iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, con conseguente inefficacia dei contributi eventualmente versati nel periodo di doppia contribuzione n. 23687 del 2015); 9. si è precisato, a tal fine, che il potere della Cassa di rendere inefficaci entro il quinquennio, agli effetti dell'anzianità di iscrizione, i periodi per i quali la continuità nell'esercizio della professione non risulti dimostrata, è strettamente collegato; anche nei caso che detta continuità non risulti per la contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, al compimento dell'analitica attività di comunicazione posta a carico dell'iscritto dallo Statuto INARCASSA, a norma dell'art. 7 dello Statuto, approvato con d.m. 28 novembre 1995, funzionale all'esercizio del potere di verifica (Cass.. n. 16252 del 2018); 10. tale principio di diritto risulta affatto coerente ed in continuità con l'affermazione secondo cui il limite quinquennale previsto per la potestà di INARCASSA di rendere inefficaci i periodi per i quali non risulti dimostrata la continuità dell'esercizio della professione opera «a prescindere dalla esistenza di dichiarazioni non veritiere da parte dell'interessato» (così Cass.n. 4109 del 2012), dal momento che in nessun modo la presentazione di una dichiarazione non veritiera circa i requisiti previsti per la continuità dell'esercizio delta professione può essere accostata alla mancata comunicazione, da parte del professionista, di qualsiasi informazione in ordine ai medesimi, risultando in tale secondo caso difettare radicalmente il presupposto per ii decorso del termine di decadenza; 11. nel caso di specie, risulta incontestato che dalla verifica dell'estratto contribuivo era emersa la contribuzione obbligatoria all'INPS e, dunque, che l'odierno controricorrente omise di indicare di essere stato iscritto, nel periodo di iscrizione ad INARCASSA, anche ad un'altra forma di previdenza obbligatoria (in specie presso l'INPS, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c.) e non si è attivato, dunque, il meccanismo che avvia il decorso del termine quinquennale di decadenza previsto per l'esercizio del potere (Cass.n. 16252 del 2018 cit., alla cui più ampia motivazione si rinvia); 12. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudiz
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