CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08560/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], perprocura speciale in atti;-ricorrente--contro-[OSCURATO:SOCIETA], in liquidazione, in persona del legale rappres. p.t.;[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’avv.-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 469/2023,pubblicata in data 20.01.2023;Numero registro generale 10697/2023Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 8560/2026Data pubblicazione 06/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26.03.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHEIl Tribunale di Velletri ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ai suoifideiussori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di pagare la somma di €249.354,41 alla Monte dei [OSCURATO:PERSONA] spa, mandatariadi [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], quale saldo debitore alla chiusuradi alcuni contratti di conto corrente tra le parti.Il Tribunale accoglieva l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dallaMauro’s Garage, osservando che: la MPS [OSCURATO:PERSONA] spa nonaveva depositato, nel giudizio d’opposizione, entro i termini concessi exart. 183, c.6, n.2, cpc, la documentazione prodotta a sostegno del ricorsomonitorio, essendo suo onere ritirarla in cancelleria una volta scaduto iltermine stabilito nel decreto ingiuntivo a norma dell’art. 641 cpc, in virtùdell’art. 638, c3, cpc; al riguardo, non era fondato l’assunto che ilfascicolo monitorio sarebbe stato depositato all’atto della costituzione neigiudizi d’opposizione, poi riuniti, in quanto in entrambi gli indici foliari deifascicoli di parte opposta alla generica menzione “fascicolo fasemonitoria” seguiva la dicitura a penna “ci si riserva di depositare”, a nullarilevando che tale espressione fosse stata cancellata; l’opposta non avevaneppure documentato l’avvenuto ritiro del fascicolo di parte allegato alricorso monitorio alla scadenza del termine ex art. 641 cpc, né erano statielencati specificamente tutti i documenti inseriti nel fascicolo monitorio.Con sentenza del 20.1.2023 la Corte territoriale rigettava l’appello dellaSiena [OSCURATO:SOCIETA], e per essa la [OSCURATO:SOCIETA] quale cessionaria della [OSCURATO:SOCIETA], osservando che: non era ammissibile l’istanza di rimessione inistruttoria dell’appellante- asserendo di aver sin dall’inizio del giudiziomonitorio adempiuto al proprio onere probatorio per essere in realtà gliNumero registro generale 10697/2023Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 8560/2026Data pubblicazione 06/04/2026dall’art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., data la tardività del deposito deidocumenti allegati al ricorso monitorio; tra l’altro, l’appellante sosteneva,in maniera assolutamente non condivisibile, di aver depositato nelfascicolo monitorio la copia dei contratti di conto corrente e, unitamentealla comparsa di costituzione, gli estratti analitici; come correttamenteevidenziato dal primo giudice, all’asserita produzione documentalemancherebbero comunque documenti fondamentali ai fini della decisione,quali gli estratti conto integrali, comprensivi degli scalari, per tutti irapporti di conto corrente, dall’accensione fino al momento del passaggioa sofferenza; né era applicabile l’orientamento giurisprudenziale dellaCassazione- secondo il quale i documenti allegati al ricorso peringiunzione sono da considerare parte della sfera di cognizione del giudiceanche nella eventuale e successiva fase di opposizione a decretoingiuntivo- in quanto tali documenti non erano stati prodotti in manierarituale dalla parte interessata.[OSCURATO:PERSONA] spa, quale procuratrice della Siena NPL 2028,ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello, affidandosiad unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA]’unico motivo denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697c. c., ed omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360/1 c., n.1 e 3, cpc. per avere la Corte distrettuale ritenuto tardivo il deposito deidocumenti allegati al ricorso monitorio, essendo invece tale produzioneammissibile in quanto non soggetta alle preclusioni, in quanto da riteneregià acquisita al giudizio di cognizione.Al riguardo, la ricorrente assume altresì che: dai verbali di causa risultavachiaramente che il fascicolo di parte era stato consegnato al c.t.u.all'udienza di giuramento, in data 25/09/2013, completo e regolarmenteNumero registro generale 10697/2023Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 8560/2026Data pubblicazione 06/04/2026presente nel fascicolo d'ufficio: tanto risultava dall’assenza di qualsivogliacontestazione di parte o del giudice sul punto; pertanto, nulla avrebbequindi impedito al giudice di primo grado, vista la ricostruzione e lacompleta produzione, di rimettere in istruttoria il giudizio.Il ricorso è fondato.L’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 52della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta didecreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effettidell'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodottinuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera dicognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di nondispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non possonoperciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegatiall'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primogrado, devono essere ritenuti ammissibili (SU, n. 14475/15).E’ stato altresì affermato, al riguardo, che nel giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al ricorsomonitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per leproduzioni documentali, atteso che tali documenti, ai sensi dell'art. 638,comma 3, c.p.c., restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino allascadenza del termine per proporre opposizione, sicché, essendo giàesposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come"nuovi" nei successivi sviluppi del processo (Cass., n. 20584/19:fattispecie relativa alla produzione, dopo la scadenza del termine ex art.183, comma 6, c.p.c., del fascicolo della fase monitoria con le copie dellescritture private disconosciute, nemmeno contestate quanto allaconformità agli originali, successivamente depositati).Numero registro generale 10697/2023Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 8560/2026Data pubblicazione 06/04/2026Ora, nella specie, in virtù dei suesposti principi va anzitutto consideratainfondata l’eccezione sollevata nel controricorso, che sostiene lasussistenza di un giudicato interno per mancata impugnazione dellasentenza di primo grado in relazione alla questione della tardività dellaproduzione, poiché, avendo la Corte d’appello statuito sulla questionedella tardività, ha inteso quest’ultima come devoluta in appello, per cuiavrebbe dovuto la controricorrente proporre ricorso incidentale avente adoggetto la formazione del giudicato interno in ordine alla questione dellatardività per mancanza di motivo di appello sul punto, ed impugnandol’accertamento della corte territoriale di avvenuta devoluzione dellaquestione in appello.Ne consegue l’infondatezza della statuizione relativa alla tardività deldeposito dei documenti inseriti nel fascicolo monitorio, per inosservanzadei termini di cui all’art. 183 cpc, non potendo essi essere ritenuti nuovi,a norma dell’art. 345 cpc, appunto perché acquisiti alla sfera del giudiziodi cognizione promosso con l’opposizione a decreto ingiuntivo.Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio allaCorte d’appello la quale dovrà attenersi al principio di diritto di cui allecitate pronunce di questa Corte, e pronunciarsi sulle spese del giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata.Rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, neilimiti di cui in motivazione, anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]