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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 15809/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34921/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1221/2019 depositata i l 18/07/2019 , R.G.N. 638/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G.34921/2019 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Milano, a conferma della pronuncia del Tribunale di Monza, ha rigettato il gravame proposto dalla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” diretto a sentir dichiarare il proprio diritto a fruiredell’agevolazione contributiva di cui all’art. 8, l. n. 223 del 1991 per l’assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità; la Corte territoriale ha accertato che la società richiedente non aveva provato di possedere i requisiti per beneficiare delle predette agevolazioni: in particolare, aveva mancato di dimostrare di costituire una nuova entità imprenditoriale e non una diramazione della “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” dalla quale aveva affittato il ramo d’azienda; la cassazione della sentenza è domandata dalla società “Print FinisghingLi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” sulla base di due motivi illustrati da memoria; l’INPS ha depositato tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 4, parte ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in correlazione con l’art. 99 e l’art. 161 c.p.c.”;contesta la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, asserendo che la domanda originaria aveva ad oggetto l’illegittimità del provvedimento di diniego dell’INPS e non già il diritto alla fruizione degli sgravi contributivi di cui all’art. 8 l. n. 223 del 1991; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3, lamenta “Violazione e/o erronea applicazione di norma di legge, in relazione all’art. 2697 c.c. in merito alla ripartizione dell’onere probatorio” quanto all’asserita legittimità del provvedimento di diniego emesso dall’INPS ed oggetto del thema decidendum , sostenendoche sarebbe stato l’INPS e non la società tenuto a dimostrare una diversa verità sostanziale; il primo motivo è inammissibile;la ricorrente si duole, genericamente, di un vizio di ultrapetizione, senza trascrivere, né produrre l’atto introduttivo dell’appello, da cui risulti l’oggetto della domanda, né il provvedimento dell’INPS della cui illegittimità si duole; recentemente, le Sezioni Unite (Sez.

Un. n. 8950 del 2022), anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021,sono ritornate sull’entità delprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. quale corollario del requisito di specificità dei motivi; a tal proposito, il [OSCURATO:PERSONA] ha avvertito come il predetto principio non vada interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non possa pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti postia fondamento del ricorso, ma che il suddetto onere può non ritenersi sussistente soltanto a condizione che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito; l’orientamento di legittimità prevalente è conformemente orientato nel senso di ritenere che in ogni caso, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, cod. proc. civ., anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez.

I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto, poiché ciò non soddisferebbe il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, il cui contenuto è finalizzato principalmente all’idoneità delle censure a consentire la decisione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6769 del 2022); applicando tale principio di diritto al caso in esame, si rileva come parte ricorrente abbia mancato di trascrivere e di produrre, col ricorso per cassazione, l’atto introduttivo dell’appello da cui risulta l’oggetto della domanda, oltre che il provvedimento di diniego dell’INPS cui si riferisce la censura; né il generico richiamo al contenuto di tali atti all’interno del ricorso può ritenersi soddis facente al fine del corretto adempimento del canone di autosufficienza del ricorso, che solo è in grado di garantirne la necessaria autonomia ai fini della decisione nel giudizio per cassazione; peraltro, nel caso di specie, va rilevato che la Corte territoriale si è pronunciata proprio sulladedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; la doglianza era stata, infatti, oggetto di specifico motivo di gravame , e la Corte territoriale sul punto ha confermato(p. 3) il giudizio del Tribunale, secondo cui effettivamente vi era un vizio di motivazione de l provvedimento dell’INPS, per essere stata l’impossibilità di accedere ai benefici erroneamente ricondotta al collegamento tra le due società , perché il contratto di affitto di ramo d’azienda fra la “Litover” (che aveva posto in mobilità) e la società “Prin” (che aveva assunto) era fittizio , ma che tale errore rivestivauna portata circoscritta tale da non imped ire l’accertamento della sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla legge; da ciò appare chiaro come il nucleo motivazionale della decisione , diversamente da quanto tenta di adombrare la ricorrente, non pertiene all’erronea motivazione contenuta nel provvedimento di diniego dell’INPS , ma ha riguardo a l mancato raggiungimento della prova dell’esistenza dei presupposti di legge ai fini della decontribuzione; la carenza di specificità rileva anche con riferimento alla censura di nullità della sentenza per error in procedendo, poiché in tal caso, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame;(così Sez.

Un. n. 20181 del 2018); pertanto, alla stregua del principio di specificità nei sensi sopra richiamati, anche (e soprattutto) riguardo alla deduzione del vizio ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere o allegare l’atto introduttivo del giudizio in appello , nonché il provvedimento di diniego dell’INPS di cui asseri sce l’illegittimità,in modo da consentire alla Corte investita della questione, di verificare l’esistenza del vizio ed eventualmentedi provvedere all'emenda dell'errore denunciato secondo la prospettazione alternativa prospettata nel ricorso; il secondo motivo è infondato; nel provvedimento impugnato non si ravvisa violazione alcuna del principio di suddivisione degli oneri probatori, atteso che ivi si afferma - in conformità col generale principio di ripartizione degli oneri probatori - che la dimostrazione dell’esistenza dei presupposti ai fini della fruizione del beneficio di legge (nella specie art. 15, co.6 della l. n. 264 del 1949 e art. 8 della l. n. 223 del 1991) , non può che gravaresu chi pretende di far valere il diritto agevolativo; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida inEuro 200,00 per esborsi, Euro 5 .500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34921/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1221/2019 depositata i l 18/07/2019 , R.G.N. 638/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G.34921/2019 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Milano, a conferma della pronuncia del Tribunale di Monza, ha rigettato il gravame proposto dalla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” diretto a sentir dichiarare il proprio diritto a fruiredell’agevolazione contributiva di cui all’art. 8, l. n. 223 del 1991 per l’assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità; la Corte territoriale ha accertato che la società richiedente non aveva provato di possedere i requisiti per beneficiare delle predette agevolazioni: in particolare, aveva mancato di dimostrare di costituire una nuova entità imprenditoriale e non una diramazione della “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” dalla quale aveva affittato il ramo d’azienda; la cassazione della sentenza è domandata dalla società “Print FinisghingLi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” sulla base di due motivi illustrati da memoria; l’INPS ha depositato tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 4, parte ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in correlazione con l’art. 99 e l’art. 161 c.p.c.”;contesta la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, asserendo che la domanda originaria aveva ad oggetto l’illegittimità del provvedimento di diniego dell’INPS e non già il diritto alla fruizione degli sgravi contributivi di cui all’art. 8 l. n. 223 del 1991; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3, lamenta “Violazione e/o erronea applicazione di norma di legge, in relazione all’art. 2697 c.c. in merito alla ripartizione dell’onere probatorio” quanto all’asserita legittimità del provvedimento di diniego emesso dall’INPS ed oggetto del thema decidendum , sostenendoche sarebbe stato l’INPS e non la società tenuto a dimostrare una diversa verità sostanziale; il primo motivo è inammissibile;la ricorrente si duole, genericamente, di un vizio di ultrapetizione, senza trascrivere, né produrre l’atto introduttivo dell’appello, da cui risulti l’oggetto della domanda, né il provvedimento dell’INPS della cui illegittimità si duole; recentemente, le Sezioni Unite (Sez. Un. n. 8950 del 2022), anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021,sono ritornate sull’entità delprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. quale corollario del requisito di specificità dei motivi; a tal proposito, il [OSCURATO:PERSONA] ha avvertito come il predetto principio non vada interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non possa pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti postia fondamento del ricorso, ma che il suddetto onere può non ritenersi sussistente soltanto a condizione che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito; l’orientamento di legittimità prevalente è conformemente orientato nel senso di ritenere che in ogni caso, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, cod. proc. civ., anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto, poiché ciò non soddisferebbe il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, il cui contenuto è finalizzato principalmente all’idoneità delle censure a consentire la decisione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6769 del 2022); applicando tale principio di diritto al caso in esame, si rileva come parte ricorrente abbia mancato di trascrivere e di produrre, col ricorso per cassazione, l’atto introduttivo dell’appello da cui risulta l’oggetto della domanda, oltre che il provvedimento di diniego dell’INPS cui si riferisce la censura; né il generico richiamo al contenuto di tali atti all’interno del ricorso può ritenersi soddis facente al fine del corretto adempimento del canone di autosufficienza del ricorso, che solo è in grado di garantirne la necessaria autonomia ai fini della decisione nel giudizio per cassazione; peraltro, nel caso di specie, va rilevato che la Corte territoriale si è pronunciata proprio sulladedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; la doglianza era stata, infatti, oggetto di specifico motivo di gravame , e la Corte territoriale sul punto ha confermato(p. 3) il giudizio del Tribunale, secondo cui effettivamente vi era un vizio di motivazione de l provvedimento dell’INPS, per essere stata l’impossibilità di accedere ai benefici erroneamente ricondotta al collegamento tra le due società , perché il contratto di affitto di ramo d’azienda fra la “Litover” (che aveva posto in mobilità) e la società “Prin” (che aveva assunto) era fittizio , ma che tale errore rivestivauna portata circoscritta tale da non imped ire l’accertamento della sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla legge; da ciò appare chiaro come il nucleo motivazionale della decisione , diversamente da quanto tenta di adombrare la ricorrente, non pertiene all’erronea motivazione contenuta nel provvedimento di diniego dell’INPS , ma ha riguardo a l mancato raggiungimento della prova dell’esistenza dei presupposti di legge ai fini della decontribuzione; la carenza di specificità rileva anche con riferimento alla censura di nullità della sentenza per error in procedendo, poiché in tal caso, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame;(così Sez. Un. n. 20181 del 2018); pertanto, alla stregua del principio di specificità nei sensi sopra richiamati, anche (e soprattutto) riguardo alla deduzione del vizio ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere o allegare l’atto introduttivo del giudizio in appello , nonché il provvedimento di diniego dell’INPS di cui asseri sce l’illegittimità,in modo da consentire alla Corte investita della questione, di verificare l’esistenza del vizio ed eventualmentedi provvedere all'emenda dell'errore denunciato secondo la prospettazione alternativa prospettata nel ricorso; il secondo motivo è infondato; nel provvedimento impugnato non si ravvisa violazione alcuna del principio di suddivisione degli oneri probatori, atteso che ivi si afferma - in conformità col generale principio di ripartizione degli oneri probatori - che la dimostrazione dell’esistenza dei presupposti ai fini della fruizione del beneficio di legge (nella specie art. 15, co.6 della l. n. 264 del 1949 e art. 8 della l. n. 223 del 1991) , non può che gravaresu chi pretende di far valere il diritto agevolativo; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida inEuro 200,00 per esborsi, Euro 5 .500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto