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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07218/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza di condanna emessa il 27/01/2020 dal Tribunale di Bologna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.590, comma 3, cod. pen. commesso in Granarolo dell'Emilia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato d'ufficio senza formalità di procedura non doversi procedere nei confronti dell'appellante per essere il reato estinto per prescrizione.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza, con unico motivo, per violazione dell'art.178, comma 1 lett.c), cod. proc. pen. ed erronea applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello emesso de plano una pronuncia di proscioglimento predibattimentale per intervenuta prescrizione del reato, senza constatare che dagli atti emergeva con evidenza non contestabile l'insussistenza dell'illecito ascritto all'imputata.

In particolare, secondo la ricorrente, glli elementi sottoposti al giudice di appello che rendevano evidente ictu ocull la prova dell'innoc:enza dell'imputata sono i seguenti: (i) è rimasta del tutto incerta persino la dinamica dell'incidente, (ii) l'unica spiegazione del verificarsi dell'infortunio andava ricondotta a una manomissione dei dispositivi di sicurezza, (iii) era imprevedibile .per il costruttore/venditore della macchina l'uso improprio della medesima come comprovato in giudizio.

Inoltre, dalle considerazioni tecniche del consulente di parte ing. [OSCURATO:PERSONA] si desumeva che l'imputata avesse positivamente dimostrato l'idoneità dei dispositivi di sicurezza presenti sulla macchina da lei venduta ad eviltare l'evento verificatosi.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna.

4. Il difensore della ricorrente ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La questione è analoga al caso deciso dalle Sezioni Unite con la sentenza Iannelli (Sez. 0, n. 28954 del 27/04/2017, Rv. 269809 - 01).2.1.

Secondo le Sezioni Unite, la sentenza predibattimantale di appello, di proscioglimentb dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, è viziata da nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, cornrna 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 3027 del 2002, Angelucci, cit.; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700-01; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv. 262833; Sez. 6, n. 28473 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250499), avendo il contraddittorio tra le parti valore di rango costituzionale (art. 111, secondo comma, Cost.) ed essendo esso postulato indefettibile di ogni pronuncia terminativa del processo, la cui violazione è il paradigma da cui traggono origine tutte le forme di nullità previste dal codice di rito.

Una sentenza emessa senza la preventiva interlocuzione delle parti processuali necessariamente integra la massima violaione del contraddittorio e, quindi, risulta viziata da nullità assoluta e insanabile.

2.2. Nel cbncorso tra causa di nullità e causa estintiva del reato, la stessa sentenza Iannli ha, tuttavia, ritenuto che debba prevalere la seconda quando la sua operatività sia pacifica, fatto salvo il limite dell'evidente innocenza dell'imputato che il legislatore si è preoccupato di tutelare con la previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen.

La Corte di cassazione investita del ricorso avverso una sentenza predibattimentale di estinzione del reato per prescrizione emessa dal giudice di appello non può, secondo la sentenza Iannelli, annullare tale pronuncia, pur in presenza di una nullità, perché la regressione del processo violerebbe il principio della pregiudizialità e della immediatezza della stessa causa estintiva e darebbe spazio, in nome solo dell'ortodossia ,della forma, «a una inutile dilatazione dell'attività processuale, il cui epilogo non può che realisticamente portare alla stessa soluzione».

3. Il diiitto vivente così enunciato è stato, tuttavia, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 111 del 5 aprile 202,, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.,in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato».

La Corte costituzionale ha, tra l'altro, evidenziato che «la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamenta nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'irriputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile n I giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetti a quella del giudice di merito».

4. La Corte di appello, anche nel caso di intervenuta prescrizione del reato, era quindi teriota a procedere in udienza, nel contraddittorio fra le parti e sussiste i'interiesse a ricorrere avverso tale pronuncia, anche nel caso, come quello in esame, in cui l'imputato non abbia rinunciato alla prescrizione, anche in vista di una possibile rinuncia alla prescrizione, ovvero della interlocuzione in ordine all'eventuale applicazione di formule più ampiamente liberatorie (Sez. 5, n. 44417 del 0$/10/2022, Pepi, Rv. 283811).

5. Per le indicate ragioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla slinza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di a ello di Bologna per il giudizio.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza di condanna emessa il 27/01/2020 dal Tribunale di Bologna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.590, comma 3, cod. pen. commesso in Granarolo dell'Emilia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato d'ufficio senza formalità di procedura non doversi procedere nei confronti dell'appellante per essere il reato estinto per prescrizione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza, con unico motivo, per violazione dell'art.178, comma 1 lett.c), cod. proc. pen. ed erronea applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello emesso de plano una pronuncia di proscioglimento predibattimentale per intervenuta prescrizione del reato, senza constatare che dagli atti emergeva con evidenza non contestabile l'insussistenza dell'illecito ascritto all'imputata. In particolare, secondo la ricorrente, glli elementi sottoposti al giudice di appello che rendevano evidente ictu ocull la prova dell'innoc:enza dell'imputata sono i seguenti: (i) è rimasta del tutto incerta persino la dinamica dell'incidente, (ii) l'unica spiegazione del verificarsi dell'infortunio andava ricondotta a una manomissione dei dispositivi di sicurezza, (iii) era imprevedibile .per il costruttore/venditore della macchina l'uso improprio della medesima come comprovato in giudizio. Inoltre, dalle considerazioni tecniche del consulente di parte ing. [OSCURATO:PERSONA] si desumeva che l'imputata avesse positivamente dimostrato l'idoneità dei dispositivi di sicurezza presenti sulla macchina da lei venduta ad eviltare l'evento verificatosi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna. 4. Il difensore della ricorrente ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La questione è analoga al caso deciso dalle Sezioni Unite con la sentenza Iannelli (Sez. 0, n. 28954 del 27/04/2017, Rv. 269809 - 01).2.1. Secondo le Sezioni Unite, la sentenza predibattimantale di appello, di proscioglimentb dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, è viziata da nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, cornrna 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 3027 del 2002, Angelucci, cit.; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700-01; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv. 262833; Sez. 6, n. 28473 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250499), avendo il contraddittorio tra le parti valore di rango costituzionale (art. 111, secondo comma, Cost.) ed essendo esso postulato indefettibile di ogni pronuncia terminativa del processo, la cui violazione è il paradigma da cui traggono origine tutte le forme di nullità previste dal codice di rito. Una sentenza emessa senza la preventiva interlocuzione delle parti processuali necessariamente integra la massima violaione del contraddittorio e, quindi, risulta viziata da nullità assoluta e insanabile. 2.2. Nel cbncorso tra causa di nullità e causa estintiva del reato, la stessa sentenza Iannli ha, tuttavia, ritenuto che debba prevalere la seconda quando la sua operatività sia pacifica, fatto salvo il limite dell'evidente innocenza dell'imputato che il legislatore si è preoccupato di tutelare con la previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen. La Corte di cassazione investita del ricorso avverso una sentenza predibattimentale di estinzione del reato per prescrizione emessa dal giudice di appello non può, secondo la sentenza Iannelli, annullare tale pronuncia, pur in presenza di una nullità, perché la regressione del processo violerebbe il principio della pregiudizialità e della immediatezza della stessa causa estintiva e darebbe spazio, in nome solo dell'ortodossia ,della forma, «a una inutile dilatazione dell'attività processuale, il cui epilogo non può che realisticamente portare alla stessa soluzione». 3. Il diiitto vivente così enunciato è stato, tuttavia, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 111 del 5 aprile 202,, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.,in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato». La Corte costituzionale ha, tra l'altro, evidenziato che «la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamenta nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'irriputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile n I giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetti a quella del giudice di merito». 4. La Corte di appello, anche nel caso di intervenuta prescrizione del reato, era quindi teriota a procedere in udienza, nel contraddittorio fra le parti e sussiste i'interiesse a ricorrere avverso tale pronuncia, anche nel caso, come quello in esame, in cui l'imputato non abbia rinunciato alla prescrizione, anche in vista di una possibile rinuncia alla prescrizione, ovvero della interlocuzione in ordine all'eventuale applicazione di formule più ampiamente liberatorie (Sez. 5, n. 44417 del 0$/10/2022, Pepi, Rv. 283811). 5. Per le indicate ragioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. P.Q.M. Annulla slinza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di a ello di Bologna per il giudizio. Così de
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