CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2025
Cassazione n. 24495/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 del GIP TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed i motivi nuovi trasmessi in data 28 maggio 2025, rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità ex art. 110, 628 co. 1 e 3 nn. 1 e 2, 61 n. 7 cod. pen. e del riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61 comma 3 nn. 2 e 7 è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha ritenuto corrette sia la qualificazione giuridica del fatto in questione sia il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate circostanze aggravanti (cfr. pag. 2 della sentenza impuganata); che, inoltre, non è deducibile per carenza d'interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio; che i motivi nuovi da ultimo trasmessi a mezzo p.e.c. reiterano le doglianze già innanzi esaminate; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 17