CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 36126/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076, che enuncia la nozione di "privata dimora" in termini che non escludono la riconducibilità dell'immobile in esame alla predetta categoria, come incensurabilmente motivato a pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente