CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 19151/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13655-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 1568/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/10/2017 R.G.N. 126/2015; Oggetto R.G.N. 13655/2018 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza n. 1568 del 2017, la Corte d’appello di Milano, respingendo l’appello principale e quello incidentale, ha confermato la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], di cui era presidente [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti e l’espletamento da parte della Addante di mansioni di cuoca e addetta alle pulizie presso l’asilo gestito dalla associazione, con conseguente condanna delle resistenti al pagamento delle differenze retributive e del TFR, pari ad euro 22.191,73; in particolare la Corte, per quanto qui rileva, nel respingere l’appello incidentale proposto dalla lavoratrice, ha, in primo luogo, ritenuto corretta la determinazione da parte del CTU della somma dovuta (peraltro quantificata in misura superiore ma limitata dal giudice di primo grado a quanto richiesto dalla stessa parte nel proprio ricorso introduttivo) e, quanto all’indennità di preavviso richiesta, escludendo che vi fosse prova in atti del licenziamento orale dedotto, ha reputato la domanda sfornita di precise e circostanziate deduzioni in merito al fatto allegato; per la cassazione della sentenza propone ricorso, assistito da memoria, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nn.3 e 4 cod. proc. civ., parte ricorrente censura la decisione impugnata ai sensi degli artt. 2118 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., per non aver riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire l’indennità sostitutiva del preavviso a seguito del recesso immediato disposto dal datore di lavoro; con il secondo motivo si contesta il criterio di calcolo utilizzato dai giudici di merito che hanno accertato le differenze retributive “lordizzando” il percepito dalla ricorrente durante il periodo di lavoro in nero; con il terzo motivo si allega la liquidazione delle spese in quanto effettuata in modo unitario e non per fasi e in misura inferiore rispetto ai parametri del DM 55/14. Il primo motivo è infondato. Va preliminarmente rilevato che nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072 del 2021); la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo, ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni (Cass. n. 41205 del 2021); con riguardo a tale profilo deve, quindi, rilevarsi come, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, la Corte si sia pronunziata sulla relativa domanda e, nondimeno, ne abbia escluso la fondatezza sulla base di una valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità; non v’è dubbio, infatti, che, come rilevato da parte ricorrente, l'art. 2118, secondo comma, cod. civ. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato (Cass. n. 1148 del 2014, Cass. n. 13988 del 2017); nondimeno, la Corte territoriale ha reputato del tutto generiche le allegazioni al riguardo precisando, anzi, l’assenza, nella stessa domanda, di “precise e circostanziate deduzioni in merito al fatto allegato”; tale valutazione, in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità. il secondo motivo non può trovare accoglimento; con riferimento alla dedotta violazione dell’art.360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., va rilevato, infatti, che si verte nell’ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017); la Corte, invero, da conto, nella propria motivazione, della correttezza della liquidazione operata dal CTU nominato in primo grado che ha accertato che nel periodo interessato l’importo lordo spettante alla lavoratrice, al minimo tabellare, comprensivo di tfr, fosse pari a euro 135.334,85, mentre la somma netta percepita era pari a euro 80.000,00, corrispondente ad euro 112,512,42 lordi, così ritenendo congrua la liquidazione della somma corrispondente alla differenza contabile fra i predetti importi, pari a euro 22.822,43, decurtata, tuttavia ad euro 22.193,73, avendo la ricorrente domandato quest’ultima somma; deve ritenersi che la Corte abbia deciso, al riguardo, sulla base del principio della domanda, condividendo l’iter argomentativo del primo giudice che aveva decurtato la somma dovuta alla luce della specifica richiesta in tal senso di parte ricorrente; nessun elemento è stato addotto da parte ricorrente, in dispregio del disposto di cui all’art. 366 cod. proc. civ., in senso contrario rispetto a tale conclusione della Corte circa la precisa quantificazione della domanda e la decisione, nel merito, di riconoscere esattamente quanto dalla parte richiesto; deve ricordarsi, al riguardo, che l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass. 342/2021); quanto, infine, al terzo motivo, concernente le spese, lo stesso è infondato; va rilevato, al riguardo, che per poter censurare la determinazione effettuata dal giudice assumendo l’erronea quantificazione relativa alle singole fasi, occorre che vengano specificate e precisate, secondo costante giurisprudenza di legittimità (cfr., sul punto, Cass. n. 18190 del 2015), le voci della tabella degli onorari e dei diritti che si ritengono violate mentre, nella specie, in dispregio del disposto di cui all’art. 366 cod. proc. civ., ciò non è avvenuto, talch é , nel rispetto dei minimi tabellari, nessuna diversa opzione interpretativa può essere effettuata in sede di legittimità; deve concludersi che parte ricorrente, nel formulare le proprie censure mediante ricorso per cassazione, non si è conformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021). alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3500,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei pres