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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 36406/2021

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eguente ORDINANZA sul ricorso 14702-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 19244/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020 n. 14702 sez.

S2 - ud. 16/06/2021 [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che, a sua volta, ha rigettato l'opposizione avverso la cartella esattoriale notificata da Equitalia sud relativa al mancato pagamento di un verbale elevato per violazione al codice della strada.

2. Il Comune di Canosa di Puglia è rimasto intimato.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

4. La ricorrente in prossimità dell'udienza ha presentato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso;. [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorso si fonda su due motivi: per violazione dell'art. 91, quarto comma, c,p,c, e del disposto d.m. n. 55 del 2004 Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: « Le censure mosse dal ricorrente con i due motivi di ricorso sono infondate in applicazione dei seguenti principi di diritto: In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l'esclusione del limite di Ric. 2020 n. 14702 sez. 52 - ud. 16/06/2021 liquidazione (Sez. 2, Sent. n. 9556 del 2014); In tema di liquidazione delle spese del giudizio di appello, ai fini della determinazione del valore della controversia, quando la sentenza di primo grado sia impugnata solo in ordine ad una questione processuale, il cui ipotetico accoglimento comporterebbe la necessità da parte del giudice del gravame di rimettere la causa al giudice di primo grado, il valore della causa deve considerarsi indeterminabile, poiché l'esame di tale unica questione non comporta la necessità di esaminare il merito della causa. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva considerato di valore indeterminabile la causa relativa all'impugnazione di una sentenza per violazione del contraddittorio determinata dalla nullità della notificazione dell'atto introduttivo) Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21613 del 04/09/2018»; il Collegio condivide la proposta del Relatore cone le precisazioni che seguono: In particolare, con riferimento al primo motivo deve darsi continuità al consolidato orientamento per il quale le opposizioni, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., alle esecuzioni per il recupero di crediti da sanzioni per violazioni al codice della strada appartengono alla competenza per materia del giudice di pace (Cass., ord. 18 febbraio 2015, n. 3283 (Rv. 634340), ove ulteriori riferimenti; v. pure Cass., ord. 16 ottobre 2014, n. 21914, ovvero Cass., ord. 23 novembre 2011, n. 24753; di recente, sia pure relativamente alla connessa problematica delle impugnative dei preavvisi di fermi amministrativi o delle ipoteche esattoriali per i crediti aventi ad oggetto le sanzioni per infrazioni al codice della strada, v.

Cass., ord. n. 9447/16 e la recentissima Cass., ord. n. 25384/16).

È stato in particolare affermato che: avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo del 1° settembre Ric. 2020 n. 14702 sez.

S2 - ud. 16/06/2021 2011 n. 150, la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, così come la cognizione dell'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di questi ultimi atti, poiché così si contesta comunque il diritto dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ..tali controversie devono essere decise secondo diritto e non sono soggette al giudizio equitativo ( vedi sub. 5.3 Ordinanza n. 3283 del 2015 sopra citata).

Da tali principi consegue che anche nel giudizio di opposizione di cui si discute, non è applicabile l'art.91, comma 4, c.p.c. con riferimento al secondo motivo si richiama il principio di diritto citato nella proposta; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato manifestamente infondato; - nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; - ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso per manifesta infondatezza.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da Ric. 2020 n. 14702 sez. 52 - ud. 16/06/2021 parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 16 giugno 2021.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 14702-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 19244/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020 n. 14702 sez. S2 - ud. 16/06/2021 [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che, a sua volta, ha rigettato l'opposizione avverso la cartella esattoriale notificata da Equitalia sud relativa al mancato pagamento di un verbale elevato per violazione al codice della strada. 2. Il Comune di Canosa di Puglia è rimasto intimato. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. 4. La ricorrente in prossimità dell'udienza ha presentato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso;. [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorso si fonda su due motivi: per violazione dell'art. 91, quarto comma, c,p,c, e del disposto d.m. n. 55 del 2004 Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: « Le censure mosse dal ricorrente con i due motivi di ricorso sono infondate in applicazione dei seguenti principi di diritto: In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l'esclusione del limite di Ric. 2020 n. 14702 sez. 52 - ud. 16/06/2021 liquidazione (Sez. 2, Sent. n. 9556 del 2014); In tema di liquidazione delle spese del giudizio di appello, ai fini della determinazione del valore della controversia, quando la sentenza di primo grado sia impugnata solo in ordine ad una questione processuale, il cui ipotetico accoglimento comporterebbe la necessità da parte del giudice del gravame di rimettere la causa al giudice di primo grado, il valore della causa deve considerarsi indeterminabile, poiché l'esame di tale unica questione non comporta la necessità di esaminare il merito della causa. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva considerato di valore indeterminabile la causa relativa all'impugnazione di una sentenza per violazione del contraddittorio determinata dalla nullità della notificazione dell'atto introduttivo) Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21613 del 04/09/2018»; il Collegio condivide la proposta del Relatore cone le precisazioni che seguono: In particolare, con riferimento al primo motivo deve darsi continuità al consolidato orientamento per il quale le opposizioni, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., alle esecuzioni per il recupero di crediti da sanzioni per violazioni al codice della strada appartengono alla competenza per materia del giudice di pace (Cass., ord. 18 febbraio 2015, n. 3283 (Rv. 634340), ove ulteriori riferimenti; v. pure Cass., ord. 16 ottobre 2014, n. 21914, ovvero Cass., ord. 23 novembre 2011, n. 24753; di recente, sia pure relativamente alla connessa problematica delle impugnative dei preavvisi di fermi amministrativi o delle ipoteche esattoriali per i crediti aventi ad oggetto le sanzioni per infrazioni al codice della strada, v. Cass., ord. n. 9447/16 e la recentissima Cass., ord. n. 25384/16). È stato in particolare affermato che: avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo del 1° settembre Ric. 2020 n. 14702 sez. S2 - ud. 16/06/2021 2011 n. 150, la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, così come la cognizione dell'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di questi ultimi atti, poiché così si contesta comunque il diritto dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ..tali controversie devono essere decise secondo diritto e non sono soggette al giudizio equitativo ( vedi sub. 5.3 Ordinanza n. 3283 del 2015 sopra citata). Da tali principi consegue che anche nel giudizio di opposizione di cui si discute, non è applicabile l'art.91, comma 4, c.p.c. con riferimento al secondo motivo si richiama il principio di diritto citato nella proposta; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato manifestamente infondato; - nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; - ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso per manifesta infondatezza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da Ric. 2020 n. 14702 sez. 52 - ud. 16/06/2021 parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 16 giugno 2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
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