CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36162/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1310-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Mppresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1LI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 1892/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza in data 23 maggio 2019 la Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate, per l'anno d'imposta 2008, aveva recuperato a tassazione IRPEF, IRAP ed IVA con riferimento all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con unico mezzo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR, in assenza della produzione del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, ritenuto comprovata la fittizietà delle operazioni contestate invertendo illegittimamente l'onere della prova. Il ricorso è inammissibile. Ric. 2020 n. 01310 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- Quanto alla dedotta mancata allegazione del processo verbale di constatazione e alla conseguente asserita nullità dell'avviso di accertamento, va anzitutto rilevato che, per un verso, tale eccezione non risulta riproposta con l'atto di appello, e, sotto altro profilo, il denunciato difetto di motivazione dell'atto impugnato postula, in ossequio al principio di autosufficienza, la trascrizione nel ricorso per cassazione dell'atto medesimo ovvero la sua l'allegazione, onde consentire alla Corte di valutare se l'Ufficio abbia legittimamente operato un rinvio alle conclusioni contenute nel processo verbale di constatazione, condividendone le conclusioni (cfr. Cass. n. 32957 del 2018). Va poi ribadito che: - «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 2017); - «L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per Ric. 2020 n. 01310 sez. MT - ud. 15-09-2021 -3- cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass. n. 27415 del 2018); - «Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto» (Cass. n. 29730 del 2020). Tanto premesso, si osserva come il ricorrente, con l'unico mezzo di impugnazione formulato, prospetti in realtà, sotto lo schermo del vizio di violazione di legge, una diversa valutazione delle risultanze fattuali, il cui apprezzamento è tuttavia riservato al giudice di merito. Nella specie, la CTR ha valutato la posizione di entrambi i fornitori del contribuente ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) nel contesto delle Ric. 2020 n. 01310 sez. MT - ud. 15-09-2021 -4- complessive risultanze probatorie, esaminando anche gli elementi di segno contrario offerti dal ricorrente, pervenendo alla conclusione - insindacabile in sede di legittimità alla stregua della giurisprudenza innanzi richiamata - che le operazioni oggetto di accertamento erano inesistenti. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 15 settembre 2021. Il