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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02581/2026

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 5 443 / 20 24 propost o da : [OSCURATO:PERSONA],c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale allegata a l ricorso, da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, rappresentat a e difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 5443/2024a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –resistente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] GRADO DELLA SICILIAn. 6915/8/ 20 2 3, depositata in data 21/8/2023; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 4 dicembre 202 5 ; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA].ra Avv. [OSCURATO:PERSONA](d’ora in poi, anche “la contribuente”), come in atti rappresentata, difesa e domiciliata proponeva formale ricorso in opposizione avverso: -l'intimazione di pagamento, n. 29120169008349871, asseritamente notificata il 11/01/2017 a mezzo pec; - le cartelle di pagamento n. 29120070006864476, 29120070022774649, 29120110017810300, 29120120028381345 e 29120140020976887, asseritamente mai notificate; - i ruoli esattoriali anno 2007 numero 1149, anno 2007 numero 300079, anno 2011 numero 3410, anno 2012 numero 3470 e anno 2014 numero 462; -gli avvisi di accertamento sottesi ai ruoli esattoriali anno 2007 numero 1149, anno 2007 numero 300079, anno 2011 numero 3410, anno 2012 numero 3470 e anno 2014 numero 462, asseritamente mai notificati, con i quali [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nella qualità di Agente della riscossione dei tributi per la Provincia di Agrigento, intimava il pagamento di € 14.113,59.

Nel contraddittorio con l’agente della riscossione, il giudice di primo grado rigettò il ricorso. r.g. n. 5443/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] appello, nella contumacia dell’agente della riscossione, la CGT-2 della Sicilia rigettò il gravame.

Avverso la sentenza di appello, la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato un atto di costituzione.

Ricevuta una proposta di decisione accelerata ex art. 380 bis c.p.c., la contribuente ha chiesto che il giudizio sia definito nelle forme ordinarie, depositando anche una memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione artt. 12 e 18 D.Lgs. 546/1992, artt. 81, 83, 101, 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.

Nullità della sentenza e del procedimento” la contribuente deduce che anche con il motivo n. 1 di pag. 2 di 15 della memoria illustrativadepositata nel giudizio di appello, aveva eccepito l’irregolare formazione del contraddittorio, nonché la radicale nullità della procura ad litemconferita al difensore costituito nel primo giudizio.

Invero, quest’ultimoaveva affermato di essere in possesso di specifica procura, che tuttavia, non avrebbe prodotto, sicché la contribuente aveva contestato l’omessa sottoscrizione del legale rappresentante allora in carica.

L’atto di resistenza del primo grado non sarebbe stato sottoscritto in alcuna parte dal soggetto in nome del quale se ne afferma la conferita procura, ovvero dal rappresentante legale della società, bensì dallo stesso difensore costituito, che sarebbe stato sfornito della necessaria valida procura speciale. r.g. n. 5443/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ancora la contribuente chedalle copie delle procure alle liti che i difensori dell’agente della riscossione depositano nei vari giudizi in cui esercitano il loro mandato difensivo emergerebbe la necessità della delibera del consiglio d’amministrazione, che autorizzi il legale rappresentante a conferire procura alle liti al difensore, delibera autorizzativa che nel presente giudizio non sarebbe stata prodotta.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La stessa contribuente, dopo aver proposto il ricorso per cassazione, ha depositato, tra gli altri documenti, un atto, qualificato come “procura speciale”, con il quale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., a ciò autorizzata giusta allegata delibera del consiglio di amministrazione del 17 febbraio 2014 , nominava e costituiva procuratori alle liti della società, per lo svolgimento dell’attività di rappresentanza tecnica ai sensidell’art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, innanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, una serie di dipendenti, tra i quali figura [OSCURATO:PERSONA], difensore costituito dell’agente della riscossione nel primo grado di giudizio.

Orbene, deve rilevarsi che il documento depositato dalla contribuente non è, in realtà, una procura speciale, bensì una procura generale.

Esso, infatti, contiene la nomina di procuratori non per un determinato giudizio o per determinati giudizi, bensì per tutti i giudizi che avessero visto [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. parte dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali o regionali.

Il difensore costituito nel giudizio di primo grado, [OSCURATO:PERSONA], era stato, dunque, correttamente investito dello ius postulandi, in virtù proprio della procura generalealle liti tributarie depositata nel presente giudizio di legittimità dalla contribuente, procura perfettamente valutabile a favore dell’agente della riscossioneanche se proveniente dalla parte avversa, in base al principio di acquisizione degli atti r.g. n. 5443/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] processuali (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 28498 del 23/12/2005, Rv. 586372 -01).

Peraltro,alla procura generale alle liti depositata nel presente giudizio era stata allegata la delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sicché è destituita di fondamento l’affermazione della contribuente secondo la qualesarebbe mancata, oltre che la procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante dell’agente della riscossione, anche la presupposta delibera autorizzativa. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione art. 132, comma 2, n.4 e art. 111, comma 6, Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma. n. 4, cod. proc. civ.”, la contribuente censura la sentenza impugnata per non aver adeguatamente motivato circa il rigetto dell’eccezione da lei spiegata relativa alla mancanza di ius postulandiin capo al difensore dell’agente della riscossione costituito in primo grado e alla mancanza della delibera autorizzativa da parte del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, il giudice di appello, nella sentenza impugnata, ha affermato che “va innanzitutto rilevato, per quanto attiene ai pretesi vizi della costituzione in primo grado da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che dalla lettura degli atti del processo si evince la costituzione in giudizio della predetta società a mezzo del suo procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. [OSCURATO:PERSONA].

L a mancanza in atti della delibera autorizzativa appare irrilevante stante l'omessa contestazione in proposito da parte della Zanchi nel giudizio di primo grado, per cui appare non appare contestabile in questo giudizio di appello l'assenza di tale delibera”.

2.1. Il motivo è infondato. r.g. n. 5443/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivazionale della sentenza d’appello è congruo e sufficiente a spiegare che dagli atti del processo emergeva la sussistenza di valida procura in capo al dott. [OSCURATO:PERSONA] ai fini della difesa in giudizio dell’agente della riscossione, procura rilasciata dalla Presidente del consiglio di amministrazione della società, Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Quanto, poi, allaquestione della mancanza della delibera autorizzativa, deve rilevarsi, innanzitutto, che la contribuente, nel corpo del ricorso per cassazione, non indica quale specifica disposizione dello statuto sociale prevedesse la necessità che il conferimento della procura alle liti da parte del Presidente del consiglio di amministrazione fosse preceduto da una delibera autorizzativa dello stesso organo collegiale; in secondo luogo, che la delibera autorizzativa, in ogni caso, esisteva, ed era stataallegata alla procura generale alle liti. 3.Il ricorso è rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell’agente della riscossione.

Lacontribuente va condannata, in favore della cassa delle ammende, al pagamento della somm a di cui a l comm a 4 dell’art. 96 c.p.c. , determinata in dispositivo (Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023, Rv. 668850 -01).

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M Rigetta il ricorso. r.g. n. 5443/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell a cassa delle ammende,della somma di euro mille.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 5 443 / 20 24 propost o da : [OSCURATO:PERSONA],c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale allegata a l ricorso, da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, rappresentat a e difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 5443/2024a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –resistente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] GRADO DELLA SICILIAn. 6915/8/ 20 2 3, depositata in data 21/8/2023; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 4 dicembre 202 5 ; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA].ra Avv. [OSCURATO:PERSONA](d’ora in poi, anche “la contribuente”), come in atti rappresentata, difesa e domiciliata proponeva formale ricorso in opposizione avverso: -l'intimazione di pagamento, n. 29120169008349871, asseritamente notificata il 11/01/2017 a mezzo pec; - le cartelle di pagamento n. 29120070006864476, 29120070022774649, 29120110017810300, 29120120028381345 e 29120140020976887, asseritamente mai notificate; - i ruoli esattoriali anno 2007 numero 1149, anno 2007 numero 300079, anno 2011 numero 3410, anno 2012 numero 3470 e anno 2014 numero 462; -gli avvisi di accertamento sottesi ai ruoli esattoriali anno 2007 numero 1149, anno 2007 numero 300079, anno 2011 numero 3410, anno 2012 numero 3470 e anno 2014 numero 462, asseritamente mai notificati, con i quali [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nella qualità di Agente della riscossione dei tributi per la Provincia di Agrigento, intimava il pagamento di € 14.113,59. Nel contraddittorio con l’agente della riscossione, il giudice di primo grado rigettò il ricorso. r.g. n. 5443/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] appello, nella contumacia dell’agente della riscossione, la CGT-2 della Sicilia rigettò il gravame. Avverso la sentenza di appello, la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato un atto di costituzione. Ricevuta una proposta di decisione accelerata ex art. 380 bis c.p.c., la contribuente ha chiesto che il giudizio sia definito nelle forme ordinarie, depositando anche una memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione artt. 12 e 18 D.Lgs. 546/1992, artt. 81, 83, 101, 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. Nullità della sentenza e del procedimento” la contribuente deduce che anche con il motivo n. 1 di pag. 2 di 15 della memoria illustrativadepositata nel giudizio di appello, aveva eccepito l’irregolare formazione del contraddittorio, nonché la radicale nullità della procura ad litemconferita al difensore costituito nel primo giudizio. Invero, quest’ultimoaveva affermato di essere in possesso di specifica procura, che tuttavia, non avrebbe prodotto, sicché la contribuente aveva contestato l’omessa sottoscrizione del legale rappresentante allora in carica. L’atto di resistenza del primo grado non sarebbe stato sottoscritto in alcuna parte dal soggetto in nome del quale se ne afferma la conferita procura, ovvero dal rappresentante legale della società, bensì dallo stesso difensore costituito, che sarebbe stato sfornito della necessaria valida procura speciale. r.g. n. 5443/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ancora la contribuente chedalle copie delle procure alle liti che i difensori dell’agente della riscossione depositano nei vari giudizi in cui esercitano il loro mandato difensivo emergerebbe la necessità della delibera del consiglio d’amministrazione, che autorizzi il legale rappresentante a conferire procura alle liti al difensore, delibera autorizzativa che nel presente giudizio non sarebbe stata prodotta. 1.1. Il motivo è inammissibile. La stessa contribuente, dopo aver proposto il ricorso per cassazione, ha depositato, tra gli altri documenti, un atto, qualificato come “procura speciale”, con il quale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., a ciò autorizzata giusta allegata delibera del consiglio di amministrazione del 17 febbraio 2014 , nominava e costituiva procuratori alle liti della società, per lo svolgimento dell’attività di rappresentanza tecnica ai sensidell’art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, innanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, una serie di dipendenti, tra i quali figura [OSCURATO:PERSONA], difensore costituito dell’agente della riscossione nel primo grado di giudizio. Orbene, deve rilevarsi che il documento depositato dalla contribuente non è, in realtà, una procura speciale, bensì una procura generale. Esso, infatti, contiene la nomina di procuratori non per un determinato giudizio o per determinati giudizi, bensì per tutti i giudizi che avessero visto [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. parte dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali o regionali. Il difensore costituito nel giudizio di primo grado, [OSCURATO:PERSONA], era stato, dunque, correttamente investito dello ius postulandi, in virtù proprio della procura generalealle liti tributarie depositata nel presente giudizio di legittimità dalla contribuente, procura perfettamente valutabile a favore dell’agente della riscossioneanche se proveniente dalla parte avversa, in base al principio di acquisizione degli atti r.g. n. 5443/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 28498 del 23/12/2005, Rv. 586372 -01). Peraltro,alla procura generale alle liti depositata nel presente giudizio era stata allegata la delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sicché è destituita di fondamento l’affermazione della contribuente secondo la qualesarebbe mancata, oltre che la procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante dell’agente della riscossione, anche la presupposta delibera autorizzativa. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione art. 132, comma 2, n.4 e art. 111, comma 6, Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma. n. 4, cod. proc. civ.”, la contribuente censura la sentenza impugnata per non aver adeguatamente motivato circa il rigetto dell’eccezione da lei spiegata relativa alla mancanza di ius postulandiin capo al difensore dell’agente della riscossione costituito in primo grado e alla mancanza della delibera autorizzativa da parte del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, il giudice di appello, nella sentenza impugnata, ha affermato che “va innanzitutto rilevato, per quanto attiene ai pretesi vizi della costituzione in primo grado da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che dalla lettura degli atti del processo si evince la costituzione in giudizio della predetta società a mezzo del suo procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. [OSCURATO:PERSONA]. L a mancanza in atti della delibera autorizzativa appare irrilevante stante l'omessa contestazione in proposito da parte della Zanchi nel giudizio di primo grado, per cui appare non appare contestabile in questo giudizio di appello l'assenza di tale delibera”. 2.1. Il motivo è infondato. r.g. n. 5443/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivazionale della sentenza d’appello è congruo e sufficiente a spiegare che dagli atti del processo emergeva la sussistenza di valida procura in capo al dott. [OSCURATO:PERSONA] ai fini della difesa in giudizio dell’agente della riscossione, procura rilasciata dalla Presidente del consiglio di amministrazione della società, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, poi, allaquestione della mancanza della delibera autorizzativa, deve rilevarsi, innanzitutto, che la contribuente, nel corpo del ricorso per cassazione, non indica quale specifica disposizione dello statuto sociale prevedesse la necessità che il conferimento della procura alle liti da parte del Presidente del consiglio di amministrazione fosse preceduto da una delibera autorizzativa dello stesso organo collegiale; in secondo luogo, che la delibera autorizzativa, in ogni caso, esisteva, ed era stataallegata alla procura generale alle liti. 3.Il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell’agente della riscossione. Lacontribuente va condannata, in favore della cassa delle ammende, al pagamento della somm a di cui a l comm a 4 dell’art. 96 c.p.c. , determinata in dispositivo (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023, Rv. 668850 -01). Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso. r.g. n. 5443/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell a cassa delle ammende,della somma di euro mille. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con
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