CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 16947/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoNicola [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia n. 160/2024 depositata il 08/01/2024.Numero registro generale 16701/2024Numero sezionale 4157/2026Numero di raccolta generale 16947/2026Data pubblicazione 30/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La controversia trae origine dal processo verbale di constatazione redattoil 14 luglio 2011 dalla Guardia di finanza – Tenenza di [OSCURATO:PERSONA] diCamastra, all’esito di una verifica fiscale generale svolta nei confronti dellaSocietà [OSCURATO:PERSONA]; sulla base delle relative risultanze,l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Messina notificava allasocietà l’avviso di accertamento n. TYX02G403121/2014, relativo all’annod’imposta 2009, con il quale contestava, da un lato, l’irregolarefatturazione di operazioni imponibili per euro 38.758,30 (fatture emessenel febbraio 2009 nei confronti delle ditte individuali [OSCURATO:PERSONA] IVA del 4% anziché di quella ordinaria del 20%, e, dall’altro,l’omessa dichiarazione di ricavi dello stesso importo, ritenendo che leprestazioni di servizi rese a terzi integrassero attività commerciale abitualee prevalente, non qualificabile come attività agricola, neppure connessa,anche in ragione dell’asserita mancanza di terreni agricoli nelladisponibilità della contribuente e dell’incidenza di tali prestazioni sulvolume d’affari complessivo (indicata nel 74,21%). Il maggior redditoaccertato in capo alla società (euro 26.086,92, al netto dei costidocumentati) veniva imputato ai soci [OSCURATO:PERSONA] e Iraciaccertamento nn. TYX01L803367/2014 e TYX01L803366/2014, conrecupero delle corrispondenti imposte e irrogazione di sanzioni. La societàe i soci impugnavano gli atti dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Messina, deducendo, tra l’altro, il difetto di motivazione(anche per mancata allegazione del p.v.c.) e, nel merito, sostenendo chele prestazioni contestate rientrassero tra le attività agricole connesse dicui all’art. 2135 cod. civ., con conseguente applicazione del regime diNumero registro generale 16701/2024Numero sezionale 4157/2026Numero di raccolta generale 16947/2026Data pubblicazione 30/05/2026determinazione forfettaria del reddito ex art. 56-bis del d.P.R. n.917/1986, nonché, ai fini IVA, invocando l’aliquota del 10% ai sensi dellaTabella A, parte terza, n. 125, allegata al d.P.R. n. 633/1972; l’Agenziadelle entrate si costituiva resistendo. Riuniti i giudizi, la CTP rigettava iricorsi con sentenza n. 3768/2018. Proposto appello da parte della societàe dei soci, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,sezione distaccata di Messina, con sentenza n. 160/2024 (udienza del 12dicembre 2023, depositata l’8 gennaio 2024), rigettava l’impugnazione,ritenendo infondato il motivo attinente al difetto di motivazione e, nelmerito, affermando che non era provata la disponibilità di terreni agricoli,reputando altresì preclusa la valutazione della documentazione prodotta alriguardo (fascicolo aziendale AGEA e contratto di comodato) ai sensidell’art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972, e dichiarando, quanto alsocio [OSCURATO:PERSONA], l’estinzione del giudizio per cessazione dellamateria del contendere in ragione dell’adesione dello stesso alladefinizione agevolata delle controversie pendenti (art. 1, commi 186 e ss.,l. n. 197/2022). Avverso la sentenza n. 160/2024 propongono ricorso percassazione la [OSCURATO:PERSONA] e il socio Iraci FuintinoGiacomo, affidando l’impugnazione a cinque motivi; l’Agenzia delle entratesi costituisce con controricorso, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o,comunque, il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52, comma 5, deld.P.R. n. 633/1972, per avere il giudice di appello ritenuto – anched’ufficio – inutilizzabili i documenti prodotti in secondo grado (inparticolare, il fascicolo aziendale AGEA e il contratto di comodato), volti adimostrare la consistenza dei terreni condotti in agricoltura, sulpresupposto che essi non erano stati esibiti in sede di accesso; nelmedesimo motivo si deduce altresì, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,Numero registro generale 16701/2024Numero sezionale 4157/2026Numero di raccolta generale 16947/2026Data pubblicazione 30/05/2026c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalladisponibilità, in capo alla società, di terreni agricoli per circa 70 ettari,allegata e documentata in appello e rilevante anche in rapporto allamotivazione della sentenza di primo grado, che aveva fondato il rigettosulla presunta indisponibilità di terreni.Il primo motivo non coglie nel segno e va disatteso.Quanto al denunciato vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.civ., la sentenza impugnata ha ritenuto precluso l’esame delladocumentazione prodotta per la prima volta in appello (fascicolo aziendaleAGEA e contratto di comodato), sul presupposto che, in sede di accesso, iverificatori avessero richiesto la documentazione inerente all’attivitàesercitata, ammonendo la società sulle conseguenze previste dall’art. 52,comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, e che la mancata esibizione di attiidonei a dimostrare la disponibilità di terreni agricoli – ritenutiindispensabili per lo svolgimento dell’attività dichiarata – si fosse tradotta,nel caso concreto, in un sostanziale rifiuto.In particolare, la Corte territoriale ha richiamato il p.v.c. e ha posto inevidenza: (i) che la società era stata espressamente ammonita sul fattoche, ai sensi dell’art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, i libri, i registri,le scritture e i documenti di cui venga rifiutata l’esibizione non potrannoessere presi in considerazione a favore del contribuente, ai finidell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa; (ii) che, a frontedella … richiesta dei militari di esibire libri, registri e documentazioneinerente all’attività esercitata, la società aveva esibito soltanto quantoelencato nel verbale, senza che sia stata riscontrata la presenza didocumentazione dalla quale desumere l’affermato uso dei predetti terreniagricoli; (iii) che, in tale contesto, la mancata esibizione … equivale arifiuto e, dunque, al Collegio è precluso l’esame della documentazioneprodotta, anche in assenza di una eccezione. A fronte di tali affermazioni,la censura – pur formalmente veicolata come violazione o falsaNumero registro generale 16701/2024Numero sezionale 4157/2026Numero di raccolta generale 16947/2026Data pubblicazione 30/05/2026applicazione di legge – si risolve nel sollecitare una diversa valutazione delcontenuto del p.v.c. e della condotta tenuta in verifica (assumendo lagenericità della richiesta e l’assenza di un rifiuto doloso), così mirando asovvertire l’accertamento compiuto dal giudice di merito circa la ricorrenzadei presupposti applicativi della preclusione, evenienza che esorbita daicompiti del giudizio di legittimità.Quanto, poi, al dedotto vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ., esso non ricorre. Il fatto storico della dedotta disponibilità di terreniagricoli (circa 70 ettari) non è stato pretermesso dal giudice di appello,che ha espressamente riportato la prospettazione degli appellanti secondocui la società eserciterebbe l’attività agricola con l’uso di terreni agricoli dicirca 70 ettari, in forza di documentazione (fascicolo aziendale AGEA econtratto di comodato), ma ha ritenuto di non poterne tenere conto,affermando che al Collegio è precluso l’esame della documentazioneprodotta. Ne discende che il giudice di appello ha preso in esame proprio ilfatto in contestazione, reputandolo, in continuità con il primo grado, nonprovato e, perciò, ostativo all’applicazione del regime invocato.La censura, pertanto, non denuncia un’omissione di esame di un fattostorico, ma si risolve nella richiesta di una diversa lettura delle risultanzeprobatorie (in particolare, fascicolo aziendale AGEA e contratto dicomodato), al fine di sovvertire l’accertamento di merito circa la carenzadi terreni agricoli, trasformando surrettiziamente il giudizio di legittimità inun terzo grado di merito, inammissibile. Il controllo di questa Corte, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo novellato, èinfatti ridotto al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione ed èlimitato alle sole anomalie motivazionali che si traducono in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, ossia: mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico, motivazione apparente, contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa eobiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053;Numero registro generale 16701/2024Numero sezionale 4157/2026Numero di raccolta generale 16947/2026Data pubblicazione 30/05/2026Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23746). Ne consegue che non sonoscrutinabili né il preteso cattivo esercizio del potere di apprezzamentodelle prove non legali, né l’omessa considerazione di singoli elementiistruttori, quando – come qui – il fatto storico sia stato comunque preso inesame dal giudice del merito (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8ottobre 2014, n. 21152).Il motivo è, altresì, inammissibile in ragione della c.d. doppia conforme(art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.), posto che la decisione diappello ha confermato il rigetto di primo grado in forza dei medesimi rilieviin fatto (tra i quali, segnatamente, la carenza di prova della disponibilità diterreni e, quindi, dell’esercizio dell’attività agricola principale), limitandosiad aggiungere argomenti di sostegno. In tale evenienza, il ricorrente cheintenda proporre il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.è onerato di indicare specificamente le ragioni di fatto poste a fondamentodelle due decisioni e di dimostrare che esse siano tra loro diverse; indifetto, la doglianza resta preclusa.Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56-bis, comma 3, deld.P.R. n. 917/1986 (ratione temporis) e dell’art. 2135, comma 3, cod. civ.,assumendosi che i giudici di merito, riportandosi alle argomentazioni delladecisione di primo grado e valorizzando, tra l’altro, la mancanza di provacirca la conduzione di terreni in agricoltura, avrebbero fatto malgovernodelle norme che disciplinano le attività agricole connesse e il criteriodell’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’aziendanormalmente impiegate nell’attività agricola principale, omettendo altresìdi apprezzare la documentazione (in specie, i modelli DMAG) indicata adimostrazione dell’impiego di manodopera agricola anche per leprestazioni contestate.Il secondo motivo è inammissibile.Numero registro generale 16701/2024Numero sezionale 4157/2026Numero di raccolta generale 16947/2026Data pubblicazione 30/05/2026La riconducibilità delle prestazioni di servizi all’ambito delle attivitàagricole connesse, ai sensi dell’art. 2135, comma 3, cod. civ., postula unaccertamento in fatto circa la sussistenza di un’attività agricola principalee circa il carattere ancillare di quella di servizio, da svolgersi dal medesimoimprenditore (c.d. unisoggettività) e mediante l’utilizzazione prevalente diagricola esercitata (c.d. prevalenza). In tal senso, l’art. 2135, comma 3,cod. civ. conferisce per fictio iuris natura agricola ad attivitàontologicamente commerciali soltanto a condizione che esse rimanganoaccessorie e strumentali rispetto a un’effettiva attività agricola principale eche il collegamento, soggettivo e oggettivo, sia dimostrato in concreto.Ne deriva che l’applicazione del regime di determinazione forfetaria delreddito previsto dall’art. 56-bis, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986costituisce conseguenza di tale preliminare ricognizione fattuale circal’effettiva natura dell’attività svolta e dei mezzi impiegati, ricognizionerimessa al giudice del merito e non surrogabile in sede di legittimitàNella specie, la sentenza impugnata ha negato la ricorrenza deipresupposti della connessione muovendo dall’assunto che non fosse stataprovata la disponibilità di terreni agricoli e, quindi, lo svolgimentodell’attività agricola principale: la Corte territoriale ha infatti dato atto chel’Ufficio aveva eccepito la mancata dimostrazione … del possesso di terreniagricoli a qualunque titolo condotti e che la società aveva replicato diesercitare l’attività agricola con l’uso di terreni agricoli di circa 70 ettari, inforza di documentazione (fascicolo aziendale AGEA e contratto dicomodato); tuttavia, ha ritenuto che, per effetto dell’art. 52, comma 5,d.P.R. n. 633 del 1972, al Collegio è precluso l’esame delladocumentazione prodotta e che la mancata esibizione ai verificatori …equivale a rifiuto, con la conseguenza che non può ritenersi adempiutol’onere gravante sulla Società di provare la disponibilità … di terreniNumero registro generale 16701/2024Numero sezionale 4157/2026Numero di raccolta generale 16947/2026Data pubblicazione 30/05/2026agricoli indispensabili e che, non essendo stato provato l’esercizio dellapossono che essere considerate rese nell’esercizio di attività commerciale.In tal modo, la decisione non ha affermato un criterio giuridico difforme daquello recato dall’art. 2135, comma 3, cod. civ., ma ha escluso in concreto– per difetto di prova – i presupposti fattuali che avrebbero consentitol’applicazione del regime invocato.La doglianza, nel lamentare l’omesso apprezzamento dei modelli DMAG edi ulteriori elementi istruttori relativi all’impiego di manodopera agricola edi attrezzature, mira, in sostanza, a far riesaminare il compendioprobatorio al fine di ricostruire in senso favorevole la sussistenza delrequisito della prevalenza e, più in generale, dei presupposti dellaconnessione: ciò si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito nonconsentita in sede di legittimità, anche quando la censura sia formalmenteprospettata come violazione o falsa applicazione di legge. Del resto, anchein vicenda affine concernente il medesimo soggetto e analogheprestazioni, è stato ribadito che la deduzione di violazione di legge nonpuò essere utilizzata per sollecitare un nuovo scrutinio della conduzionedei terreni, dell’impiego di manodopera e attrezzature e del requisito dellaprevalenza, trattandosi di profili devoluti al giudice del merito.Con il terzo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti,deducendosi che il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sullaquestione relativa all’applicazione, alle operazioni contestate, dell’aliquotaIVA del 20% in luogo di quella del 10% richiesta dal contribuente.Il terzo motivo è inammissibile.Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testonovellato, è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; restano, percontro, estranee al paradigma normativo le censure che investanoNumero registro generale 16701/2024Numero sezionale 4157/2026Numero di raccolta generale 16947/2026Data pubblicazione 30/05/2026questioni giuridiche o che mirino a sollecitare una diversa valutazione dellerisultanze istruttorie.Nella specie, la doglianza è formulata come omesso esame della questionerelativa all’applicazione dell’aliquota IVA del 10% in luogo di quellaordinaria del 20%; ma la sentenza di appello non ha affatto ignorato iltema, posto che, nel ricostruire lo svolgimento del processo, ha dato attoche, sin dal primo grado, la contribuente deduceva Illegittimitàdell’aliquota IVA del 20% applicata dall’Ufficio in luogo di quella del 10%,ritenuta applicabile, ai sensi della tabella A – parte terza allegata al DPR633/72, n. 125.Ciò posto, la questione sull’aliquota agevolata invocata si colloca, nellastruttura logico-giuridica della controversia, come profilo dipendente dallaqualificazione delle prestazioni e, in particolare, dall’accertamento dellasussistenza dei presupposti dell’attività agricola, anche connessa. Invero,l’art. 2135, comma 3, cod. civ. conferisce, per fictio iuris, natura agricolaad attività altrimenti commerciali soltanto al ricorrere di specifici requisiti(unisoggettività e prevalenza) e sul presupposto dell’effettivo esercizio diun’attività agricola principale; ne consegue che anche i regimi di favorecollegati alle attività agricole connesse – tanto sul versante delle impostedirette quanto su quello dell’IVA – presuppongono, sul piano fattuale, ladimostrazione in concreto di tali requisiti, gravando sul contribuentel’onere di allegazione e prova delle condizioni che legittimano iltrattamento invocato.Nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo avere rigettato il motivo diappello sul merito della pretesa e avere ritenuto non dimostrato losvolgimento dell’attività agricola principale – affermando che, non essendostato provato l’esercizio della attività agricola principale, le prestazioni diservizi in contestazione non possono che essere considerate resenell’esercizio di attività commerciale – ha espressamente dichiarato che Lerimanenti questioni prospettate dalla Società appellante rimangonoNumero registro generale 16701/2024Numero sezionale 4157/2026Numero di raccolta generale 16947/2026Data pubblicazione 30/05/2026assorbite. Ne discende che la mancata trattazione espressa dellaquestione sull’aliquota IVA ridotta costituisce l’effetto dell’assorbimentoconseguente alla definizione della questione ritenuta pregiudiziale(qualificazione dell’attività e, correlativamente, presupposti perl’applicazione dei regimi invocati), e non già un omesso esame di un fattodecisivo nel senso richiesto dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.(Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., 20 ottobre 2017, n. 24830;Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415).Inoltre, il mancato esame di singoli elementi istruttori non integra di persé il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., qualora il fattostorico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Parimenti, il viziodedotto non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove insenso difforme da quello preteso dalla parte, spettando al giudice delmerito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere, tra lerisultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione, senza che la Corte di cassazione possa procedere aun’autonoma valutazione del materiale istruttorio (Cass., 3 ottobre 2018,n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23 maggio 2014, n.11511; Cass., 7 gennaio 2014, n. 91; Cass., Sez. U., 25 ottobre 2013, n.24148).In ogni caso, la censura, pur formalmente prospettata ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., finisce per investire l’impostazioneseguita dal giudice di merito nel ricondurre le operazioni ad attivitàcommerciale e, così, si risolve, sostanzialmente, nella richiesta di unarivisitazione del merito non consentita in sede di legittimità.Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione della Tabella A, parte terza, n.125, allegata al d.P.R. n. 633/1972, sostenendosi che la sentenzaNumero registro generale 16701/2024Numero sezionale 4157/2026Numero di raccolta generale 16947/2026Data pubblicazione 30/05/2026impugnata avrebbe omesso di valutare la documentazione prodotta inappello (certificati camerali delle ditte beneficiarie e stralci dei p.v.c.redatti nei loro confronti), che sarebbe idonea a dimostrare la natura diimprese agricole dei committenti, rilevante ai fini dell’applicazionedell’aliquota IVA del 10%.Il quarto motivo è inammissibile.La sentenza impugnata ha affrontato la controversia muovendo dallaprevia qualificazione delle prestazioni come rese nell’esercizio di attivitàcommerciale, sul rilievo che non essendo stato provato l’esercizio dellapossono che essere considerate rese nell’esercizio di attività commerciale,e ha ritenuto, altresì, precluso l’esame della documentazione prodotta inappello (AGEA e comodato) ai sensi dell’art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633del 1972 (al Collegio è precluso l’esame della documentazione prodotta);quindi, una volta rigettato il motivo di appello attinente al merito dellapretesa, ha espressamente statuito che Le rimanenti questioni prospettatedalla Società appellante rimangono assorbite (sentenza d’appello, § 7.3.5e § 7.5). Ne consegue che non vi è, nella decisione di secondo grado, unaspecifica affermazione in diritto che abbia interpretato o applicato in modoerroneo la Tabella A, parte III, n. 125, d.P.R. n. 633 del 1972, essendo laquestione sull’aliquota ridotta rimasta assorbita per effetto delladefinizione, in senso pregiudiziale, della qualificazione dell’attività e dellamancata prova dei presupposti agricoli invocati.In ogni caso, la censura è formalmente prospettata come violazione ofalsa applicazione di legge ma, nella sostanza, si incentra sul pretesomancato apprezzamento della documentazione prodotta in appello(certificati camerali e stralci di p.v.c. relativi alle ditte committenti), al finedi sostenere che i beneficiari delle prestazioni rivestissero la qualità diimprese agricole e, dunque, di conseguire l’aliquota del 10%. Essa,pertanto, non si confronta con un errore ermeneutico sulla disposizioneNumero registro generale 16701/2024Numero sezionale 4157/2026Numero di raccolta generale 16947/2026Data pubblicazione 30/05/2026tabellare, ma mira a sovvertire l’accertamento, o comunque l’assettopregiudiziale, posto a base della decisione, sollecitando una rivalutazionedel materiale istruttorio e della fattispecie concreta, inammissibile in sededi legittimità.Del resto, l’applicazione della voce tabellare invocata presuppone, sulpiano soggettivo, che il committente rivesta la qualità di impresa agricolae, sul piano oggettivo, che la prestazione sia resa mediante macchineagricole; e la ricorrenza di tali requisiti – al pari della stessa qualificazioneagricola o commerciale dell’attività svolta – non discende da mereindicazioni formali o da qualifiche nominali, ma postula una verifica inconcreto, ancorata all’attività effettivamente esercitata e ai mezziimpiegati, verifica che compete al giudice del merito. In vicenda affineconcernente il medesimo soggetto e analoghe prestazioni, è stato ribaditoche la deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata perottenere, sotto l’apparente rubrica dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.civ., un nuovo scrutinio del compendio fattuale e documentale volto adimostrare la natura agricola dei committenti e l’impiego di macchine ela censura si risolve nella richiesta di un terzo grado di giudizio,inammissibile (Cass., 4 aprile 2017, n. 8758; Cass., 7 dicembre 2017, n.29404; Cass., 4 agosto 2017, n. 19547; Cass., 2 agosto 2016, n. 16056;Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476), e sollecita una rivalutazionedelle prove non consentita (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8ottobre 2014, n. 21152).Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34-bis, comma 1, deld.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2135, comma 3, cod. civ., deducendosi che,in presenza di prestazioni di servizi rientranti tra quelle agricole connesse,rese mediante l’utilizzazione prevalente di risorse e attrezzaturenormalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, avrebbe dovutoNumero registro generale 16701/2024Numero sezionale 4157/2026Numero di raccolta generale 16947/2026Data pubblicazione 30/05/2026trovare applicazione il regime IVA forfettario previsto dalla disposizionerichiamata, che i giudici di merito avrebbero erroneamente escluso.Il quinto motivo è inammissibile e, in ogni caso, infondato.La Corte territoriale ha ritenuto che, non essendo stato provato l’eserciziodella attività agricola principale, le prestazioni di servizi in contestazionenon possono che essere considerate rese nell’esercizio di attivitàcommerciale, e ha altresì affermato che, per effetto dell’art. 52, comma 5,d.P.R. n. 633 del 1972, al Collegio è precluso l’esame delladocumentazione prodotta (con riferimento, segnatamente, al fascicoloaziendale AGEA e al contratto di comodato). Su tali premesse, una voltarigettato il motivo di appello attinente al merito della pretesa, hadichiarato che Le rimanenti questioni prospettate dalla Società appellanterimangono assorbite.Ciò posto, l’applicazione del regime speciale di determinazione dell’IVAprevisto dall’art. 34-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 èespressamente collegata alle attività dirette … alla fornitura di servizi dicui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile e, quindi,presuppone un accertamento in fatto circa la riconducibilità delleprestazioni all’ambito dell’attività agricola connessa, segnatamente sotto ilprofilo dell’utilizzazione prevalente di risorse o attrezzature dell’aziendanormalmente impiegate nell’attività agricola esercitata e, a monte,dell’effettivo esercizio di un’attività agricola principale. Ne deriva che, afronte dell’accertamento di merito che ha escluso in concreto talipresupposti (per difetto di prova), la doglianza – pur rubricata comeviolazione o falsa applicazione di legge – tende, in realtà, a ottenere undiverso apprezzamento del compendio fattuale e documentale, cosìsollecitando un riesame del merito non consentito in sede di legittimità(Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152),trasformando il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito,inammissibile (Cass., 4 aprile 2017, n. 8758; Cass., 7 dicembre 2017, n.Numero registro generale 16701/2024Numero sezionale 4157/2026Numero di raccolta generale 16947/2026Data pubblicazione 30/05/202629404; Cass., 4 agosto 2017, n. 19547; Cass., 2 agosto 2016, n. 16056;Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476).In ogni caso, il motivo è infondato, poiché la sentenza impugnata non hanegato in astratto l’operatività dell’art. 34-bis d.P.R. n. 633 del 1972, mane ha escluso l’applicazione in concreto in ragione dell’accertata mancanzadei presupposti fattuali della connessione ex art. 2135, comma 3, cod.civ.; sicché non è ravvisabile alcun errore di sussunzione, risolvendosi lacensura nella mera contrapposizione a un accertamento di fattoincensurabile in questa sede.Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dallasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate,che liquida in euro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteLucio Luciotti