CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46718/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che tutti i motivi o non sono consentiti perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice del merito o sono comunque manifestamente infondati. Il primo motivo non tiene conto del consolidato principio per cui il "giustificato motivo" per essere rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, deve essere espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01). Il secondo ed il terzo motivo non si confrontano criticamente con l'iter argomentativo. La Corte ha chiarito che difetta la necessaria correlazione temporale fra la presenza del coltello all'interno dell'autovettura al momento del sequestro e la battuta di pesca in cui, secondo la versione dell'imputato, sarebbe stato utilizzato „ deo e che non è stato addotto alcun eletkWdoncreto per escludere quanto meno l'elemento soggettivo della colpa. Il quarto motivo ignora che costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275242 - 01). Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27