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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 21623/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 194 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (primo motivo) doglianze del tutto svincolate dalla vicenda processuale in esame, non correlandosi sia alla motivazione della sentenza impugnata sia ai motivi di appello (con l'appello non era contestata alcuna riqualificazione dei fatti in primo grado né la sentenza impugnata ha proceduto alla riqualificazione dei fatti; i fatti di cui al capo A risultano contestati ab origine come furto aggravato; non risultavano contestate con l'appello le aggravanti; la sentenza non ha operato alcun aumento di pena in peius); -(secondo motivo) critiche sia non correlate alla sentenza impugnata (recidiva e diniego delle attenuanti generiche) e comunque non devolute con l'appello (recidiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 / / [OSCURATO:PERSONA] é estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Ersili -Catvgnese Gio4 Fidelbo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 194 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (primo motivo) doglianze del tutto svincolate dalla vicenda processuale in esame, non correlandosi sia alla motivazione della sentenza impugnata sia ai motivi di appello (con l'appello non era contestata alcuna riqualificazione dei fatti in primo grado né la sentenza impugnata ha proceduto alla riqualificazione dei fatti; i fatti di cui al capo A risultano contestati ab origine come furto aggravato; non risultavano contestate con l'appello le aggravanti; la sentenza non ha operato alcun aumento di pena in peius); -(secondo motivo) critiche sia non correlate alla sentenza impugnata (recidiva e diniego delle attenuanti generiche) e comunque non devolute con l'appello (recidiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 / / [OSCURATO:PERSONA] é estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Ersili -Catvgnese Gio4 Fidelbo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21623/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris