CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33348/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Messina che ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato; Rilevato che il ricorso è inammissibile, alla luce del principio di legittimità, con il quale il ricorrente non si confronta, secondo cui «in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente» (Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Corrado, Rv. 287199); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. P.Q.M