CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 07919/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 4722-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 83, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 108/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte di Cassazione in camera di consiglio, voglia accogliere il ricorso per regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA]: -con sentenza depositat a il 17 gennaio 2002 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] hadichiarato la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sull’opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] di pagare in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 171.545,12, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di ripetizione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza del predetto Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione lavoro, riformata dalla Corte di appello con riduzione dell’importo spettante al Datoaddio; - il giudice di merito ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza sollevata dall’opponente in ragione del fatto che la domanda di ripetizione di indebito aveva aoggetto somme versate in esecuzione di una sentenza resa da altro Tribunale (quello di [OSCURATO:PERSONA]), poi riformata, in relazione a una controversia rientrante nella competenza del giudice del lavoro, per cui dinanzi a questo giudice andava proposta;- avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per regolamento di competenza; -[OSCURATO:PERSONA] deposita memoria ; -il pubblico ministero conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]: - con il ricorso proposto si deduce l’errore della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la sentenza di appello che si era pronunciata sul credito vantato dal Datoaddio, riducendone l’importo riconosciuto dal giudice di primo grado, era stata cassata da questa Corte e in cui ha omesso di considerare che il credito restitutorio azionato aveva titolo nella cessione del relativo diritto da parte dell’originario debitore, la [OSCURATO:SOCIETA].; -il ricorso è fondato; - occorre preliminarmente rilevare che il giudizio trae origine da una domanda di restituzione di somme versate in esecuzione di una sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in funzione del giudice del lavoro, nella misura rivelatasi indebitamente corrisposta a seguito della riforma si tale pronuncia da parte della Corte di appello di Napoli; - tale pronuncia è stata impugnata dal Datoaddio con ricorso in cassazione che, diversamente da quanto è stato affermato nella sentenza impugnata, non «cassava senza rinvio e confermava la sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro», ma ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità; -ciò posto, si rammenta che l'azione di ripetizione di somme versate in esecuzione di un provvedimento giudiziale, provvisoriamente esecutivo, successivamente riformato in sede di sua impugnazione, non si inquadranell'istituto della condictio indebiti (art. 2033 cod. civ.), sia perché si ricollega adun'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente al provvedimento stesso, sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. non potendovenire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nellacomune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti (cfr. Cass. 18 ottobre 2021, n. 28646; Cass. 1° ottobre 2019, n. 24475; Cass. 17 febbraio 2010, n. 25589; Cass. 18 giugno 2009, n. 14178); - la stessa prescinde dall'esistenza o meno del rapporto sostanziale ancora oggetto di contesae dalla definitività dello stesso, in relazione a possibili esiti di ulteriori impugnazioni e la sua proponibilità, oltre che dinanzi al giudice dell’impugnazione (di merito), può essere fatta valere anche in via autonoma, ossia in un ordinario giudizio di cognizione, con il rispetto delle normali regole dicompetenza in tema di proposizione della domanda (cfr., sia pure con riferimento a situazione di restituzioni conseguenti alla cassazione della sentenza di merito,Cass., Sez. Un., 20 aprile 2016, n. 7949; Cass., Sez.Un. 2 luglio 2004, n. 12190); - non pertinente è la giurisprudenza richiamata dalla sentenza impugnata in quanto relativa alla fattispecie – cui la presente controversia è estranea – di restituzione conseguenti alla cassazione senza rinvio della sentenza di merito; -va, dunque, dunque dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], al quale è rimessa la regolazione delle spese della presente impugnazione P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di NapoliNord, avanti al quale rimette le parti, anche