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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 04924/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33064-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMORE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2019 n. 33064 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 1810/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nonché sul ricorso 14955-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMORE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1656/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.Il Tribunale di Chieti – sezione distaccata di Ortona, con la sentenza n. 62 dell’11 aprile 2012, accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad accertare la parziale abusiva occupazione di alcuni suoi terreni siti in Crecchio, meglio descritti in citazione, da parte del confinante [OSCURATO:PERSONA], il Ric. 2019 n. 33064 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -3- quale aveva impiantato in loco un vigneto per una complessiva superficie di mq. 185, rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione, ed accogliendo altresì la domanda di risarcimento del danno in ragione della occupazione intervenuta.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il convenuto, il quale si doleva dell’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, che avrebbero invece dovuto portare ad accogliere la domanda riconvenzionale.

Nella resistenza dell’appellata, e per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello di L’Aquila con la sentenza n. 1810 del 27 settembre 2018, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante al rimborso delle spese del grado, quantificate in € 9.500,00 oltre accessori.

I giudici di appello, dopo aver specificato le ragioni in base alle quali la soluzione del Tribunale era ineccepibile, in merito al rigetto della riconvenzionale di usucapione, passando alla liquidazione delle spese di lite, affermavano che il valore della causa andava calcolato ai sensi dell’art. 15 c.p.c., trattandosi di causa avente ad oggetto il diritto di proprietà, così che occorreva calcolare il reddito dominicale delle porzioni occupate, determinato dal CTU in € 250,00, moltiplicato per duecento, tenendosi conto delle attività processuali effettivamente compiute, e sulla scorta dei parametri di cui al DM n. 55/2014.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie.

Ric. 2019 n. 33064 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -4- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

2. Avverso la medesima sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione per revocazione, assumendo che la liquidazione delle spese di lite fosse inficiata dalla commissione di errori di fatto revocatori da parte della Corte d’appello.

La Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza n. 1656 del 25 novembre 2020 ha dichiarato inammissibile la revocazione, ritenendo che entrambi gli errori denunciati erano in realtà degli errori di diritto, che andavano denunciati con il ricorso per cassazione.

Avverso tale seconda sentenza della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in 5 motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

3. Preliminarmente d eve essere disposta la riunione dei due ricorsi avverso la sentenza di appello ed avverso quella emessa in sede di revocazione, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui tali ricorsi vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (Cass. n. 21315 del 06/07/2022).

Ric. 2019 n. 33064 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -5-

4. Proprio in ragione di quanto appena richiamato, si impone in via preliminare la disamina del ricorso proposto avverso la sentenza emessa in sede di revocazione, e precisamente del primo motivo, con il quale si lamenta la violazione ed erronea applicazione degli artt. 395, n. 4, c.p.c. e 360 c.p.c., nonché di ogni altra norma e principio in tema di errore revocatorio e di errore di giudizio, e di individuazione e differenziazione della natura di tali errori.

Il giudice di appello, nel procedere a liquidare le spese del relativo grado, ha ritenuto che fosse applicabile la previsione di cui all’art. 15 c.p.c., che per l’ipotesi di cause relative a beni immobili, dispone che il valore della causa si faccia, per le cause relative alla proprietà, quale pacificamente risulta essere quella in esame (e ciò in ragione della proposizione della domanda riconvenzionale di usucapione della fascia di terreno a tutela della quale ha agito l’attrice), moltiplicando il reddito dominicale e la rendita catastale, alla data della proposizione della domanda, per duecento.

Si evidenzia che però la Corte d’Appello, pur richiamando correttamente la norma del codice di rito, ha affermato che il CTU aveva determinato il reddito dominicale delle porzioni occupate in € 250,00, fissando quindi il valore della causa con il richiamato moltiplicatore.

Tale errore, che aveva poi inevitabilmente influito sulla spropositata liquidazione delle spese di litre, era stato denunciato sia con ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, sia con la proposizione della richiesta di Ric. 2019 n. 33064 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -6- revocazione, sottolineandosi, quanto a quest’ultima, che in realtà il CTU, come si ricavava dalla lettura della relazione peritale d’ufficio, aveva individuato in € 250,00, poi rettificati in € 280,00, non già la rendita dominicale del bene, ma il valore venale della porzione di terreno oggetto di causa.

Ne deriva che la liquidazione delle spese di lite sarebbe frutto di un errore revocatorio del giudice di appello che ha affermato, quanto all’esistenza della rendita dominicale, un fatto la cui ricorrenza è invece incontrastabilmente esclusa.

Il giudice della revocazione ha però disatteso tale censura, osservando in motivazione che si era al cospetto di un’errata valutazione della corrispondenza del valore del terreno interessato dall’appello, non all’effettivo valore venale ma alla rendita dominicale, a nulla rilevando che tale errore fosse stato indotto dal CTU, che infine aveva accertato che il valore venale corrispondesse in realtà ad € 280,00.

Si era di fronte ad una confusione, che costituisce erroneo apprezzamento delle norme di diritto, tra reddito dominicale e valore effettivo, errore che era quindi suscettibile di denuncia solo con ricorso per cassazione.

Ritiene il Collegio che il motivo di ricorso avverso la sentenza emessa in sede di revocazione, con il quale si insiste nel ritenere che quello commesso dalla Corte d’Appello nella prima sentenza emessa sia un errore di fatto revocatorio, sia fondato.

Come si ricava dalla lettura della consulenza tecnica d’ufficio del geom.

Fraticelli, espletata nel corso del giudizio di primo Ric. 2019 n. 33064 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -7- grado, e riportata in nota al ricorso nella parte dedicata alla sommaria esposizione dei fatti di causa, l’ausiliario d’ufficio ha individuato in € 250,00 (poi incrementati in € 280,00 nella relazione suppletiva del 20 settembre 2011, analogamente riportata in ricorso) il valore venale del terreno, per l’intera parte interessata dalla richiesta di usucapione, senza mai fare alcun riferimento alla diversa nozione di rendita catastale, che è invece presa in esame dall’art. 15 c.p.c.

A tal fine va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 10040 del 29/03/2022; Cass. n. 20635/2017).

Analogamente è stato precisato che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza Ric. 2019 n. 33064 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -8- di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. n. 16439 del 10/06/2021).

Nella vicenda in esame, il giudice di appello ha correttamente richiamato la norma in base alla quale si determina il valore della controversia, individuando in maniera altrettanto corretta il valore che deve essere moltiplicato per il coefficiente dettato dal codice, valore individuato nel reddito dominicale, ma ha erroneamente ritenuto che quest’ultimo fosse stato determinato dal CTU nell’importo indicato, senza avvedersi che quanto suggerito dall’ausiliario d’ufficio era in realtà la stima del valore venale del fondo, ma per la sola parte interessata dalla contestazione, e non anche il diverso valore che invece è dettato prevalentemente per finalità di carattere fiscale, ed utilizzato come parametro di calcolo dall’art. 15 c.p.c.

Un errore di diritto, onde contestare la correttezza delle conclusioni della Corte d’Appello nella sentenza emessa sulla richiesta di revocazione, vi sarebbe stato ove il giudice di appello nella prima sentenza avesse affermato che a dover essere moltiplicato per duecento fosse per l’appunto il valore venale, ma dalla lettura della sentenza n. 1810/2018 si ricava Ric. 2019 n. 33064 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -9- come si sia fatto riferimento proprio al criterio dettato dal codice (reddito dominicale) e che l’errore sia consistito nell’avere affermato che il CTU avesse indicato nella sua perizia proprio il valore del bene rilevante ai fini fiscali.

In tal modo la decisione è stata emessa sulla base dell’affermazione di un fatto (entità del reddito dominicale) la cui corrispondenza al vero è incontrastabilmente esclusa proprio tramite la piana lettura della CTU, e ciò in quanto si rileva che l’ausiliario non ha provveduto ad indicare il detto reddito dominicale ma il solo valore venale, così che essendo stata prospettata la commissione di un errore rientrante nella previsione di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c., la conclusione della Corte d’Appello si palesa erronea.

La sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 1656/2020 deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto.

4. L’accoglimento del primo motivo del ricorso avverso la sentenza emessa in sede di revocazione determina poi l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., quanto all’omessa considerazione del valore del terreno, determinato dal CTU in € 250,00 che avrebbe influito sulla liquidazione delle spese di lite; del terzo motivo di ricorso che lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 15, 14 e 91 c.p.c., nonché dell’art. 4, co. 1 e 5, del DM n. 55 del 2014 e della tabella 12 ad esso allegata, nonché degli artt. 1, co. 3, e 13, co. 6, della legge n. 247/2012, quanto alla vincolatività delle tariffe Ric. 2019 n. 33064 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -10- forensi, in quanto la liquidazione delle spese del giudizio di appello sarebbe frutto dell’erronea determinazione della base di calcolo dello scaglione tariffario; del quarto motivo che denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., quanto all’erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare della CTU.

Allo stesso modo è assorbito il quinto motivo di ricorso che denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 4, co. 5, lett. c), e co. 1 del DM n. 55/2014, nonché degli artt. 1, co. 3, e 13, co. 6, della legge n. 247/2012 che stabiliscono la vincolatività delle tariffe forensi di cui al DM n. 55/2014, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio quanto al mancato svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione in grado di appello, posto che, dovendo la Corte d’Appello riesaminare la revocazione in merito al preteso errore commesso nel determinare il valore, ove lo stesso sarà accolto si imporrà la regolazione ex novo in fase rescissoria anche delle spese del giudizio di appello. 5.Passando ad esaminare il primo motivo del ricorso avverso la sentenza d’appello, che denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio quanto all’individuazione e determinazione del valore della causa ai fini della scelta dello scaglione tariffario, quale conseguenza dell’erroneo riferimento al valore venale anziché al reddito dominicale, il secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 10, 15, 14 e 91 c.p.c., nonché di ogni altro principio in tema di valore della cause relative a beni immobili, nonché dell’art. 4, co. 1 e Ric. 2019 n. 33064 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -11- 5, del DM n. 55/2014 e della tabella 12 allegata, e degli artt. 1, co. 3, e 13, co. 6, della legge n. 247/2012, circa la vincolatività delle tariffe forensi, in quanto l’errore denunciato con il primo motivo ha implicato anche la violazione dei criteri di liquidazione sulla scorta dello scaglione corretto, ed il terzo motivo di ricorso, che denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e di ogni altra norma in tema di valutazione delle prove e della CTU, per avere il giudice di appello individuato il reddito dominicale del fondo senza che la CTU lo avesse indicato, sono evidentemente inammissibili perché volti a denunciare con il rimedio del ricorso ordinario per cassazione, quello che nella stessa prospettazione del ricorrente si configura alla stregua di un errore di fatto revocatorio.

6. Il quarto motivo di ricorso che denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 4, co. 5, lett. c), e co. 1, del DM n. 55/2014 e della tabella 12 ad esso alleata, nonché degli artt. 1, co. 3, e 13, co. 6, della legge n. 247/2012, che stabiliscono la vincolatività delle tariffe forensi di cui al DM n. 55/2014, con omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, quanto al mancato svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, è inammissibile in quanto dalla lettura della sentenza di appello non risulta alcuna specifica individuazione delle fasi in relazione alle quali sono state liquidate le spese, quantificate appunto in maniera onnicomprensiva e sulla base del valore individuato in sentenza, di tal che la censura investe un’affermazione che in realtà non risulta essere stata Ric. 2019 n. 33064 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -12- compiuta dal giudice di appello (liquidazione anche per le suddette fasi), e senza nemmeno specificamente allegare che la liquidazione, in base al criterio di liquidazione individuato dal giudice di appello, risulti in violazione dei massimi tariffari.

In definitiva il ricorso ordinario per cassazione avverso la sentenza emessa in sede di appello deve essere dichiarato inammissibile.

7. Il giudice di rinvio, che in relazione al ricorso avverso la sentenza emessa in sede di revocazione, si individua nella Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

8. Le spese del giudizio sul r icorso ordinario per cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

9. Poiché il ricorso avverso la sentenza d’appello è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza de i presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM Accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo motivo del ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 1656/2020, dichiara assorbiti gli altri motivi, e cassa la Ric. 2019 n. 33064 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -13- sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione; Dichiara inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 1810/2018; Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, limitatamente al ricorso dichiarato inammissibile, che liquida in complessivi € 1.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33064-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMORE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2019 n. 33064 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 1810/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nonché sul ricorso 14955-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMORE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1656/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.Il Tribunale di Chieti – sezione distaccata di Ortona, con la sentenza n. 62 dell’11 aprile 2012, accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad accertare la parziale abusiva occupazione di alcuni suoi terreni siti in Crecchio, meglio descritti in citazione, da parte del confinante [OSCURATO:PERSONA], il Ric. 2019 n. 33064 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -3- quale aveva impiantato in loco un vigneto per una complessiva superficie di mq. 185, rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione, ed accogliendo altresì la domanda di risarcimento del danno in ragione della occupazione intervenuta. Avverso tale sentenza ha proposto appello il convenuto, il quale si doleva dell’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, che avrebbero invece dovuto portare ad accogliere la domanda riconvenzionale. Nella resistenza dell’appellata, e per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello di L’Aquila con la sentenza n. 1810 del 27 settembre 2018, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante al rimborso delle spese del grado, quantificate in € 9.500,00 oltre accessori. I giudici di appello, dopo aver specificato le ragioni in base alle quali la soluzione del Tribunale era ineccepibile, in merito al rigetto della riconvenzionale di usucapione, passando alla liquidazione delle spese di lite, affermavano che il valore della causa andava calcolato ai sensi dell’art. 15 c.p.c., trattandosi di causa avente ad oggetto il diritto di proprietà, così che occorreva calcolare il reddito dominicale delle porzioni occupate, determinato dal CTU in € 250,00, moltiplicato per duecento, tenendosi conto delle attività processuali effettivamente compiute, e sulla scorta dei parametri di cui al DM n. 55/2014. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie. Ric. 2019 n. 33064 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -4- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 2. Avverso la medesima sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione per revocazione, assumendo che la liquidazione delle spese di lite fosse inficiata dalla commissione di errori di fatto revocatori da parte della Corte d’appello. La Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza n. 1656 del 25 novembre 2020 ha dichiarato inammissibile la revocazione, ritenendo che entrambi gli errori denunciati erano in realtà degli errori di diritto, che andavano denunciati con il ricorso per cassazione. Avverso tale seconda sentenza della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in 5 motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 3. Preliminarmente d eve essere disposta la riunione dei due ricorsi avverso la sentenza di appello ed avverso quella emessa in sede di revocazione, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui tali ricorsi vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (Cass. n. 21315 del 06/07/2022). Ric. 2019 n. 33064 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -5- 4. Proprio in ragione di quanto appena richiamato, si impone in via preliminare la disamina del ricorso proposto avverso la sentenza emessa in sede di revocazione, e precisamente del primo motivo, con il quale si lamenta la violazione ed erronea applicazione degli artt. 395, n. 4, c.p.c. e 360 c.p.c., nonché di ogni altra norma e principio in tema di errore revocatorio e di errore di giudizio, e di individuazione e differenziazione della natura di tali errori. Il giudice di appello, nel procedere a liquidare le spese del relativo grado, ha ritenuto che fosse applicabile la previsione di cui all’art. 15 c.p.c., che per l’ipotesi di cause relative a beni immobili, dispone che il valore della causa si faccia, per le cause relative alla proprietà, quale pacificamente risulta essere quella in esame (e ciò in ragione della proposizione della domanda riconvenzionale di usucapione della fascia di terreno a tutela della quale ha agito l’attrice), moltiplicando il reddito dominicale e la rendita catastale, alla data della proposizione della domanda, per duecento. Si evidenzia che però la Corte d’Appello, pur richiamando correttamente la norma del codice di rito, ha affermato che il CTU aveva determinato il reddito dominicale delle porzioni occupate in € 250,00, fissando quindi il valore della causa con il richiamato moltiplicatore. Tale errore, che aveva poi inevitabilmente influito sulla spropositata liquidazione delle spese di litre, era stato denunciato sia con ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, sia con la proposizione della richiesta di Ric. 2019 n. 33064 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -6- revocazione, sottolineandosi, quanto a quest’ultima, che in realtà il CTU, come si ricavava dalla lettura della relazione peritale d’ufficio, aveva individuato in € 250,00, poi rettificati in € 280,00, non già la rendita dominicale del bene, ma il valore venale della porzione di terreno oggetto di causa. Ne deriva che la liquidazione delle spese di lite sarebbe frutto di un errore revocatorio del giudice di appello che ha affermato, quanto all’esistenza della rendita dominicale, un fatto la cui ricorrenza è invece incontrastabilmente esclusa. Il giudice della revocazione ha però disatteso tale censura, osservando in motivazione che si era al cospetto di un’errata valutazione della corrispondenza del valore del terreno interessato dall’appello, non all’effettivo valore venale ma alla rendita dominicale, a nulla rilevando che tale errore fosse stato indotto dal CTU, che infine aveva accertato che il valore venale corrispondesse in realtà ad € 280,00. Si era di fronte ad una confusione, che costituisce erroneo apprezzamento delle norme di diritto, tra reddito dominicale e valore effettivo, errore che era quindi suscettibile di denuncia solo con ricorso per cassazione. Ritiene il Collegio che il motivo di ricorso avverso la sentenza emessa in sede di revocazione, con il quale si insiste nel ritenere che quello commesso dalla Corte d’Appello nella prima sentenza emessa sia un errore di fatto revocatorio, sia fondato. Come si ricava dalla lettura della consulenza tecnica d’ufficio del geom. Fraticelli, espletata nel corso del giudizio di primo Ric. 2019 n. 33064 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -7- grado, e riportata in nota al ricorso nella parte dedicata alla sommaria esposizione dei fatti di causa, l’ausiliario d’ufficio ha individuato in € 250,00 (poi incrementati in € 280,00 nella relazione suppletiva del 20 settembre 2011, analogamente riportata in ricorso) il valore venale del terreno, per l’intera parte interessata dalla richiesta di usucapione, senza mai fare alcun riferimento alla diversa nozione di rendita catastale, che è invece presa in esame dall’art. 15 c.p.c. A tal fine va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 10040 del 29/03/2022; Cass. n. 20635/2017). Analogamente è stato precisato che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza Ric. 2019 n. 33064 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -8- di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. n. 16439 del 10/06/2021). Nella vicenda in esame, il giudice di appello ha correttamente richiamato la norma in base alla quale si determina il valore della controversia, individuando in maniera altrettanto corretta il valore che deve essere moltiplicato per il coefficiente dettato dal codice, valore individuato nel reddito dominicale, ma ha erroneamente ritenuto che quest’ultimo fosse stato determinato dal CTU nell’importo indicato, senza avvedersi che quanto suggerito dall’ausiliario d’ufficio era in realtà la stima del valore venale del fondo, ma per la sola parte interessata dalla contestazione, e non anche il diverso valore che invece è dettato prevalentemente per finalità di carattere fiscale, ed utilizzato come parametro di calcolo dall’art. 15 c.p.c. Un errore di diritto, onde contestare la correttezza delle conclusioni della Corte d’Appello nella sentenza emessa sulla richiesta di revocazione, vi sarebbe stato ove il giudice di appello nella prima sentenza avesse affermato che a dover essere moltiplicato per duecento fosse per l’appunto il valore venale, ma dalla lettura della sentenza n. 1810/2018 si ricava Ric. 2019 n. 33064 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -9- come si sia fatto riferimento proprio al criterio dettato dal codice (reddito dominicale) e che l’errore sia consistito nell’avere affermato che il CTU avesse indicato nella sua perizia proprio il valore del bene rilevante ai fini fiscali. In tal modo la decisione è stata emessa sulla base dell’affermazione di un fatto (entità del reddito dominicale) la cui corrispondenza al vero è incontrastabilmente esclusa proprio tramite la piana lettura della CTU, e ciò in quanto si rileva che l’ausiliario non ha provveduto ad indicare il detto reddito dominicale ma il solo valore venale, così che essendo stata prospettata la commissione di un errore rientrante nella previsione di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c., la conclusione della Corte d’Appello si palesa erronea. La sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 1656/2020 deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto. 4. L’accoglimento del primo motivo del ricorso avverso la sentenza emessa in sede di revocazione determina poi l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., quanto all’omessa considerazione del valore del terreno, determinato dal CTU in € 250,00 che avrebbe influito sulla liquidazione delle spese di lite; del terzo motivo di ricorso che lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 15, 14 e 91 c.p.c., nonché dell’art. 4, co. 1 e 5, del DM n. 55 del 2014 e della tabella 12 ad esso allegata, nonché degli artt. 1, co. 3, e 13, co. 6, della legge n. 247/2012, quanto alla vincolatività delle tariffe Ric. 2019 n. 33064 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -10- forensi, in quanto la liquidazione delle spese del giudizio di appello sarebbe frutto dell’erronea determinazione della base di calcolo dello scaglione tariffario; del quarto motivo che denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., quanto all’erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare della CTU. Allo stesso modo è assorbito il quinto motivo di ricorso che denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 4, co. 5, lett. c), e co. 1 del DM n. 55/2014, nonché degli artt. 1, co. 3, e 13, co. 6, della legge n. 247/2012 che stabiliscono la vincolatività delle tariffe forensi di cui al DM n. 55/2014, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio quanto al mancato svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione in grado di appello, posto che, dovendo la Corte d’Appello riesaminare la revocazione in merito al preteso errore commesso nel determinare il valore, ove lo stesso sarà accolto si imporrà la regolazione ex novo in fase rescissoria anche delle spese del giudizio di appello. 5.Passando ad esaminare il primo motivo del ricorso avverso la sentenza d’appello, che denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio quanto all’individuazione e determinazione del valore della causa ai fini della scelta dello scaglione tariffario, quale conseguenza dell’erroneo riferimento al valore venale anziché al reddito dominicale, il secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 10, 15, 14 e 91 c.p.c., nonché di ogni altro principio in tema di valore della cause relative a beni immobili, nonché dell’art. 4, co. 1 e Ric. 2019 n. 33064 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -11- 5, del DM n. 55/2014 e della tabella 12 allegata, e degli artt. 1, co. 3, e 13, co. 6, della legge n. 247/2012, circa la vincolatività delle tariffe forensi, in quanto l’errore denunciato con il primo motivo ha implicato anche la violazione dei criteri di liquidazione sulla scorta dello scaglione corretto, ed il terzo motivo di ricorso, che denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e di ogni altra norma in tema di valutazione delle prove e della CTU, per avere il giudice di appello individuato il reddito dominicale del fondo senza che la CTU lo avesse indicato, sono evidentemente inammissibili perché volti a denunciare con il rimedio del ricorso ordinario per cassazione, quello che nella stessa prospettazione del ricorrente si configura alla stregua di un errore di fatto revocatorio. 6. Il quarto motivo di ricorso che denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 4, co. 5, lett. c), e co. 1, del DM n. 55/2014 e della tabella 12 ad esso alleata, nonché degli artt. 1, co. 3, e 13, co. 6, della legge n. 247/2012, che stabiliscono la vincolatività delle tariffe forensi di cui al DM n. 55/2014, con omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, quanto al mancato svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, è inammissibile in quanto dalla lettura della sentenza di appello non risulta alcuna specifica individuazione delle fasi in relazione alle quali sono state liquidate le spese, quantificate appunto in maniera onnicomprensiva e sulla base del valore individuato in sentenza, di tal che la censura investe un’affermazione che in realtà non risulta essere stata Ric. 2019 n. 33064 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -12- compiuta dal giudice di appello (liquidazione anche per le suddette fasi), e senza nemmeno specificamente allegare che la liquidazione, in base al criterio di liquidazione individuato dal giudice di appello, risulti in violazione dei massimi tariffari. In definitiva il ricorso ordinario per cassazione avverso la sentenza emessa in sede di appello deve essere dichiarato inammissibile. 7. Il giudice di rinvio, che in relazione al ricorso avverso la sentenza emessa in sede di revocazione, si individua nella Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. 8. Le spese del giudizio sul r icorso ordinario per cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 9. Poiché il ricorso avverso la sentenza d’appello è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza de i presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo motivo del ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 1656/2020, dichiara assorbiti gli altri motivi, e cassa la Ric. 2019 n. 33064 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -13- sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione; Dichiara inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 1810/2018; Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, limitatamente al ricorso dichiarato inammissibile, che liquida in complessivi € 1.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del
Sentenza Cassazione n. 04924/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris