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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01578/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28968/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione.

2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo quattro motivi: - vizio di motivazione in ordine all' affermazione della responsabilità dell'imputato in difetto in un adeguato quadro probatorio a suo carico; - violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 712 c.p.; - violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; - violazione di legge relativamente al mancato riconoscimento di cui all' art. 648 cpv c.p.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Le censure proposte con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connesse, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.

La corte territoriale, nell' escludere l' ipotesi di cui all' art. 712 c.p., ha, invero, riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione poiché sulla scorta delle complessive emergenze processuali risultava accertato che lo stesso aveva la disponibilità di un ingente quantitativo di beni in assenza di documenti di trasporto recanti il prezzo di vendita, non fornendo alcuna plausibile spiegazione circa la provenienza dei beni; in tal modo, si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidai:o orientamento di questa Corte (per tutte, Sez.

II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione cli elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, rv 236914).

Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure formulate con i primi due motivi, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato. la Corte di appello, con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento, fra l'altro, alla mancanza di segni resipiscenza. ' nvero mancanza di resipiscenza, ancorché rilevata dal comportamento processuale, può ..e9. ilgiustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in quanto confermativa di una personalità negativa, e non in quanto espressione di scelte difensive di per sè non valutabili, siccome riconducibili all'esercizio del diritto di difesa. (Sez. 1, Sentenza n. 11302 del 14/10/1993 Ud. (dep. 09/12/1993) Rv. 195606 - 01.

3.3. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato.

La motivazione dei giudici territoriali è congrua in fatto e corretta in diritto nella parte in cui ha escluso il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all' art. 648 cpv. valutato anche il contesto "grave ed allarmante" in cui è maturata la condotta.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28968/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. 2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo quattro motivi: - vizio di motivazione in ordine all' affermazione della responsabilità dell'imputato in difetto in un adeguato quadro probatorio a suo carico; - violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 712 c.p.; - violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; - violazione di legge relativamente al mancato riconoscimento di cui all' art. 648 cpv c.p. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le censure proposte con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connesse, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. La corte territoriale, nell' escludere l' ipotesi di cui all' art. 712 c.p., ha, invero, riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione poiché sulla scorta delle complessive emergenze processuali risultava accertato che lo stesso aveva la disponibilità di un ingente quantitativo di beni in assenza di documenti di trasporto recanti il prezzo di vendita, non fornendo alcuna plausibile spiegazione circa la provenienza dei beni; in tal modo, si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidai:o orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione cli elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, rv 236914). Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure formulate con i primi due motivi, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato. la Corte di appello, con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento, fra l'altro, alla mancanza di segni resipiscenza. ' nvero mancanza di resipiscenza, ancorché rilevata dal comportamento processuale, può ..e9. ilgiustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in quanto confermativa di una personalità negativa, e non in quanto espressione di scelte difensive di per sè non valutabili, siccome riconducibili all'esercizio del diritto di difesa. (Sez. 1, Sentenza n. 11302 del 14/10/1993 Ud. (dep. 09/12/1993) Rv. 195606 - 01. 3.3. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato. La motivazione dei giudici territoriali è congrua in fatto e corretta in diritto nella parte in cui ha escluso il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all' art. 648 cpv. valutato anche il contesto "grave ed allarmante" in cui è maturata la condotta. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così de
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