CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 19125/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIidato avviso alle parti;, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Nel caso di specie va ricordato che i ricorrenti avevano definito il giudizio di appello con un concordato in appello prevedeva, testualmente - come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata - la rinuncia ai motivi, concordando sulla determinazione della pena. Il ricorso è, quindi, inammissibile, atteso che "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione." (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Rilevato pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stefap9 f, ad. [OSCURATO:PERSONA] 17:‘ • 1 3