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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16569/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato presente. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen. 2.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché non è ravvisabile l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., in quanto la bicicletta sottratta era parcheggiata sulla pubblica via ma assicurata ad un palo con una catena chiusa.

Il giudice a quo ha effettuato una valutazione ex post circa l'inidoneità della catena ad impedire il furto in modo erroneo, poiché occorre porsi in una prospettiva ex ante e chiedersi se la cautela adoperata sia o meno idonea ad impedire la sottrazione: risposta che nel caso in esame non può essere che positiva, tant'è che il reo ha dovuto usare una tronchese e non un semplice coltello o un paio di forbici.

Ove venisse esclusa l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, il reato sarebbe estinto per prescrizione.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto, con l'atto di appello, che ingiustificatamente non erano state concesse dal primo giudice le circostanze attenuanti generiche.

La Corte di appello tace sul punto e quindi la doglianza proposta, nonostante uno specifico motivo di gravame, non è stata esaminata dal giudice di secondo grado. 2.2.Illegittimamente, nonostante il valore della bicicletta fosse di 120 euro, è stata negata la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sulla base della considerazione che occorreva tener conto anche del danno alla catena, senza considerare che la catena aveva un valore non superiore a 10 euro.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato.

Risulta infatti che l'auto era parcheggiata sulla pubblica via e dunque esposta, per necessità e consuetudine, alla pubblica fede.

E correttamente il giudice a quo ha richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui l'aggravante sussiste anche nel caso in cui vengano adottate cautele inidonee ad eliminare il pubblico affidamento, in ragione della loro limitata efficacia (Cass., Sez. 5, n. 36844 del 21-12-2020).

Nel caso di specie, correttamente il giudice a quo ha escluso che l'apposizione di una catena facilmente infrangibile con un attrezzo del tutto comune, come una tronchese, possa elidere l'aggravante in esame.à

2. Nemmeno il secondo motivo di ricorso può essere accolto, esulando dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità e collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al comportamento dell'imputato, il quale dapprima costrinse la persona offesa a un inseguimento in auto, poi fuggì di nuovo a piedi, dopo essere stato raggiunto, tentando di disfarsi della tronchese, utilizzata poco prima per tranciare la catena della bicicletta, onde occultare un elemento che avrebbe potuto dimostrare la sua responsabilità.

3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.

Per la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen, occorre che il danno patrimoniale sia, in concreto, particolarmente tenue (Cass., Sez. 5, n. 43342 del 19-10-2005).

E' necessario, in quest'ottica, tener conto, oltre che del valore in sé della cosa sottratta, anche del pregiudizio complessivo arrecato con l'azione criminosa, valutando gli ulteriori danni subiti dalla persona offesa (Cass., Sez. 2, n. 3576 del 23-10- 2013, Rv. 260021, che, in riferimento alla targa di un veicolo, ha escluso l'attenuante in ragione delle spese sostenute dalla persona offesa per il rilascio di una nuova targa, di nuova documentazione e di un nuovo tagliando assicurativo; Cass., Sez. 5, n. 24003 del 14-1-2014, Rv. 260201, che ha escluso la ravvisabilità dell'attenuante nel caso di furto di una borsa contenente le chiavi di casa).

Nel caso in esame, il giudice ha posto in rilievo che il bene oggetto del furto aveva un valore di circa 120 euro, a cui va aggiunto il danno derivante dalla rottura della catena, ragion per cui il pregiudizio non può considerarsi trascurabile: motivazione del tutto congrua, in quanto l'apprezzamento dell'entità del danno, risolvendosi nella verifica di circostanze fattuali, è riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità, ove la relativa motivazione sia, come nel caso di specie, esente da vizi logico- giuridici (Cass., Sez. 2, n. 30275 del 10-4-2002, Rv. 222784; Sez. 2, 6 marzo 2001, Contene).

4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, I'll gennaio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato presente. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché non è ravvisabile l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., in quanto la bicicletta sottratta era parcheggiata sulla pubblica via ma assicurata ad un palo con una catena chiusa. Il giudice a quo ha effettuato una valutazione ex post circa l'inidoneità della catena ad impedire il furto in modo erroneo, poiché occorre porsi in una prospettiva ex ante e chiedersi se la cautela adoperata sia o meno idonea ad impedire la sottrazione: risposta che nel caso in esame non può essere che positiva, tant'è che il reo ha dovuto usare una tronchese e non un semplice coltello o un paio di forbici. Ove venisse esclusa l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, il reato sarebbe estinto per prescrizione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto, con l'atto di appello, che ingiustificatamente non erano state concesse dal primo giudice le circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello tace sul punto e quindi la doglianza proposta, nonostante uno specifico motivo di gravame, non è stata esaminata dal giudice di secondo grado. 2.2.Illegittimamente, nonostante il valore della bicicletta fosse di 120 euro, è stata negata la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sulla base della considerazione che occorreva tener conto anche del danno alla catena, senza considerare che la catena aveva un valore non superiore a 10 euro. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Risulta infatti che l'auto era parcheggiata sulla pubblica via e dunque esposta, per necessità e consuetudine, alla pubblica fede. E correttamente il giudice a quo ha richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui l'aggravante sussiste anche nel caso in cui vengano adottate cautele inidonee ad eliminare il pubblico affidamento, in ragione della loro limitata efficacia (Cass., Sez. 5, n. 36844 del 21-12-2020). Nel caso di specie, correttamente il giudice a quo ha escluso che l'apposizione di una catena facilmente infrangibile con un attrezzo del tutto comune, come una tronchese, possa elidere l'aggravante in esame.à 2. Nemmeno il secondo motivo di ricorso può essere accolto, esulando dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità e collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al comportamento dell'imputato, il quale dapprima costrinse la persona offesa a un inseguimento in auto, poi fuggì di nuovo a piedi, dopo essere stato raggiunto, tentando di disfarsi della tronchese, utilizzata poco prima per tranciare la catena della bicicletta, onde occultare un elemento che avrebbe potuto dimostrare la sua responsabilità. 3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Per la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen, occorre che il danno patrimoniale sia, in concreto, particolarmente tenue (Cass., Sez. 5, n. 43342 del 19-10-2005). E' necessario, in quest'ottica, tener conto, oltre che del valore in sé della cosa sottratta, anche del pregiudizio complessivo arrecato con l'azione criminosa, valutando gli ulteriori danni subiti dalla persona offesa (Cass., Sez. 2, n. 3576 del 23-10- 2013, Rv. 260021, che, in riferimento alla targa di un veicolo, ha escluso l'attenuante in ragione delle spese sostenute dalla persona offesa per il rilascio di una nuova targa, di nuova documentazione e di un nuovo tagliando assicurativo; Cass., Sez. 5, n. 24003 del 14-1-2014, Rv. 260201, che ha escluso la ravvisabilità dell'attenuante nel caso di furto di una borsa contenente le chiavi di casa). Nel caso in esame, il giudice ha posto in rilievo che il bene oggetto del furto aveva un valore di circa 120 euro, a cui va aggiunto il danno derivante dalla rottura della catena, ragion per cui il pregiudizio non può considerarsi trascurabile: motivazione del tutto congrua, in quanto l'apprezzamento dell'entità del danno, risolvendosi nella verifica di circostanze fattuali, è riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità, ove la relativa motivazione sia, come nel caso di specie, esente da vizi logico- giuridici (Cass., Sez. 2, n. 30275 del 10-4-2002, Rv. 222784; Sez. 2, 6 marzo 2001, Contene). 4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, I'll gennaio 202
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