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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28361/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RTA' di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame cautelare, harigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza del Tribunale di Napoli -[OSCURATO:PERSONA]- in data 13 gennaio 2026 cheaveva disposto la misura della custodia in carcere in relazione a plurimeipotesi di cessione di sostanza stupefacente (contestata ai capi B-C-D-Jdella imputazione provvisoria) e di partecipazione all’associazione perdelinquere volta al traffico di sostanze stupefacenti a Napoli nel rione cd.Trentatrè e altre aree limitrofe, quale stabile fornitore di sostanzastupefacente del tipo crack mantenendo contatti con i familiari AbbatielloMario e [OSCURATO:PERSONA], partecipi dell’associazione diretta da [OSCURATO:PERSONA].Confermava la gravità indiziaria in relazione alla prospettazioneaccusatoria sulla base di intercettazioni telefoniche ed ambientali, attività diosservazione e controllo nonché sulla base di ulteriore attività investigativache aveva consentito di identificare il ricorrente quale il soggetto cheriforniva l’associazione tramite i suddetti familiari, mantenendo relazionicostanti con gli appartenenti all’associazione nella consapevolezza che lostupefacente di volta in volta ceduto sarebbe servito per alimentare lepiazze di spaccio gestite dall’organizzazione e che comunque non sarebberimasto nella esclusiva disponibilità dei congiunti; che le forniture si eranosuccedute con continuità nel corso dell’anno 2022 e che l’organizzazionepoteva contare su tali rifornimenti per proseguire l’attività criminosa erealizzare le finalità dell’ente.3.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ladifesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha articolato un unico motivo con il qualeassume omissione di motivazione e travisamento degli indizi del delittoassociativo di cui all’art.74 dPR 309/90, in particolare per essere stataritenuta l’esistenza di una relazione stabile e continuativa nel rapporto difornitura, omettendo di valutare la sporadicità delle transazioni, il datotemporale che non si sovrapponeva alla durata dell’associazione e alla nonesclusività dei rifornimenti.

Alla stregua dei dati intercettivi assume ricorraun grave vulnus nel percorso motivazionale del provvedimento impugnatoove era stato riconosciuto il dolo di partecipazione all’associazione in quantola saltuarietà delle transazioni, il mantenimento di relazioni esclusivamentecon gli Abbatiello, che non erano neppure i vertici dell’organizzazione e lacircostanza che l’associazione vantasse ulteriori e ben più consistenti fontidi approvvigionamento portavano a ritenere dimostrato un decisivotravisamento delle fonti di prova così da viziare il ragionamento logico cheaveva indotto il Tribunale del riesame a confermare la partecipazione del DeMatteo all’associazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso risulta infondato nel suo complesso e deve essere rigettato.Va ricordato, in proposito che, in tema di impugnazione delle misurecautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifestaillogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logicaed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure cheriguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversavalutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, ovvero chepropongano una diversa ricostruzione dei fatti reato, da ritenersimaggiormente convincente e plausibile.

In questa prospettiva, alla Cortespetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura delgiudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice dimerito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto adaffermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e dicontrollare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione deglielementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Tale controllo dilogicità, comunque, deve rimanere “interno” al provvedimento impugnato,non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione deglielementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattualidelle vicende indagate (Sez.2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli,Rv.276976; Sez.4, n.26992 del 29/05/2013, PM in proc.Tiana, Rv.255460).2.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale, con riferimentoalla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza, appare coerente con risultanzeinvestigative e privo di illogicità evidenti in quanto la motivazionedell’ordinanza impugnata richiama indizi di colpevolezza gravi, univoci econvergenti e, nell’interpretare il contenuto delle intercettazioni telefonicheche documentavano la pluralità delle forniture assicurate dal [OSCURATO:PERSONA] aisodali Abbatiello, ha riconosciuto nell’attività del ricorrente quella di stabilefornitore del sodalizio richiamando giurisprudenza di legittimità pertinente ecostante sul punto.

In particolare i giudici della cautela hanno escluso che irifornimenti soddisfacessero le individuali esigenze degli Abbatiello ma, conpuntuali riferimenti al contenuto delle singole interlocuzioni, hanno datoconto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole che lo stupefacente (crack), divolta in volta procurato, serviva ad alimentare la piazza di spaccio delMontefusco, ovvero doveva possedere determinati standard qualitativi inquanto si inseriva in collaudate relazioni di fornitura, contabilizzate, chevedevano il versamento di acconti e l’apertura di una partita contabile oveerano esplicite le allusioni alle piazze di spaccio rifornite (“quelli del biliardo”“quello [OSCURATO:PERSONA] ha aperto questi 50….mettilo qualche grammo in più silamenta sempre”).

Deve pertanto trovare applicazione, nei limiti dellagravità indiziaria richiesta per la fase, la giurisprudenza, peraltro indicatadal giudice del riesame cautelare, che assume la configurabilità del ruolo dipartecipante all’associazione dello stabile fornitore dello stupefacentecommercializzato dall’organizzazione criminale.

È invero stato affermato chetali soggetti devono essere ritenuti compartecipi, anche se si relazionanosoltanto con alcuni dei sodali, purché tale attività di fornitura o di rivenditasia svolta in maniera continuativa e con la consapevolezza di agirenell’ambito di una organizzazione nella quale le attività dei singoli siintegrano strumentalmente per la finalità perseguita, e purché il rifornitore-rivenditore sia stabilmente disponibile a cedere o a ricevere le sostanzestupefacenti “con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltrela sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata strutturaorganizzativa” (Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Rv. 271707, nello stessosenso Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, Rv. 265763), così palesando la suaadesione al programma criminoso.

Nello stesso solco si è sostenuto che“l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussistenon solo nel caso di condotte parallele poste in essere da personeaccomunate dall'identico interesse alla realizzazione del profitto mediante ilcommercio di droga, ma anche nell'ipotesi di un vincolo durevole cheaccomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa laricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacoloalla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comunené la diversità di scopo personale, né la diversità dell'utile, ovvero ilcontrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono diottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale” (Sez. 6, Sentenzan. 3509 del 10/1/2012, Ambrosio, Rv. 251574; Sez.4, n.4497 del16/12/2015, Addio e altri, Rv.269545); non è richiesto, pertanto, per ilriconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n.309 del 1990, chele successive condotte delittuose dei singoli, di cui all'art. 73 del d.P.R.medesimo, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma soloche rientrino nel programma criminoso della stessa (sez.3, n.6871 del8/07/2016, Bandera e altri, Rv.269150).Nella specie il Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che, al di là dellecessioni riscontrate (in numero di quattro), le relazioni tra esponenti dirilievo dell’organizzazione e il [OSCURATO:PERSONA] erano costanti e quasi quotidiani,fondati su relazioni commerciali ma anche su vincoli di sangue, sorretti dauna contabilità e da una pronta disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] a procurare lostupefacente da immettere sul mercato delle piazze di spacciodell’organizzazione, nella consapevolezza delle finalità perseguite dagliAbbatiello e dalle garanzie che la costanza dei rifornimenti e la fluidità deipagamenti assicuravano al ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] ha anche ampiamente evidenziato come, ai fini delriconoscimento della partecipazione al sodalizio dello stabile fornitore nonsia necessario che l’apporto sia dato in via esclusiva, ovvero chel’associazione si approvvigioni anche da altri fornitori, atteso chel’estensione del vincolo viene riconosciuta al fornitore o all’acquirentefidelizzato che, consapevole della solidità dl rapporto commerciale assicuraall’organizzazione una stabile provvista di stupefacente, fornendo ad essa lagaranzia di potere operare nel futuro, al contempo garantendosi costantirisorse finanziarie.

Integra la condotta di partecipazione adun'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti lacostante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, taleda determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapportotra fornitore e spacciatori al minuto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenutoimmune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che, ai fini della provadell'inserimento organico nell'associazione in qualità di fornitoredell’indagato, aveva valorizzato la quantità e la periodicità dei rapporti,ancorché non esclusivi, e la regolare cadenza degli acquisti in conseguenzadei quali gli acquirenti potevano contare su una fonte diapprovvigionamento ed i fornitori su una linea di smercio fondamentale peri propri guadagni (Sez.6, n.566 del 29/10/2015, Rv.265764).3.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertàdel ricorrente, al rigetto del ricorso segue – ai sensi dell'articolo 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen. – che copia della stessa sia trasmessa aldirettore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchéprovveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo

94. Le spesedel procedimento vanno altresì poste a carico del ricorrente.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94,comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso in Roma, il 25 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTA' di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame cautelare, harigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza del Tribunale di Napoli -[OSCURATO:PERSONA]- in data 13 gennaio 2026 cheaveva disposto la misura della custodia in carcere in relazione a plurimeipotesi di cessione di sostanza stupefacente (contestata ai capi B-C-D-Jdella imputazione provvisoria) e di partecipazione all’associazione perdelinquere volta al traffico di sostanze stupefacenti a Napoli nel rione cd.Trentatrè e altre aree limitrofe, quale stabile fornitore di sostanzastupefacente del tipo crack mantenendo contatti con i familiari AbbatielloMario e [OSCURATO:PERSONA], partecipi dell’associazione diretta da [OSCURATO:PERSONA].Confermava la gravità indiziaria in relazione alla prospettazioneaccusatoria sulla base di intercettazioni telefoniche ed ambientali, attività diosservazione e controllo nonché sulla base di ulteriore attività investigativache aveva consentito di identificare il ricorrente quale il soggetto cheriforniva l’associazione tramite i suddetti familiari, mantenendo relazionicostanti con gli appartenenti all’associazione nella consapevolezza che lostupefacente di volta in volta ceduto sarebbe servito per alimentare lepiazze di spaccio gestite dall’organizzazione e che comunque non sarebberimasto nella esclusiva disponibilità dei congiunti; che le forniture si eranosuccedute con continuità nel corso dell’anno 2022 e che l’organizzazionepoteva contare su tali rifornimenti per proseguire l’attività criminosa erealizzare le finalità dell’ente.3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ladifesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha articolato un unico motivo con il qualeassume omissione di motivazione e travisamento degli indizi del delittoassociativo di cui all’art.74 dPR 309/90, in particolare per essere stataritenuta l’esistenza di una relazione stabile e continuativa nel rapporto difornitura, omettendo di valutare la sporadicità delle transazioni, il datotemporale che non si sovrapponeva alla durata dell’associazione e alla nonesclusività dei rifornimenti. Alla stregua dei dati intercettivi assume ricorraun grave vulnus nel percorso motivazionale del provvedimento impugnatoove era stato riconosciuto il dolo di partecipazione all’associazione in quantola saltuarietà delle transazioni, il mantenimento di relazioni esclusivamentecon gli Abbatiello, che non erano neppure i vertici dell’organizzazione e lacircostanza che l’associazione vantasse ulteriori e ben più consistenti fontidi approvvigionamento portavano a ritenere dimostrato un decisivotravisamento delle fonti di prova così da viziare il ragionamento logico cheaveva indotto il Tribunale del riesame a confermare la partecipazione del DeMatteo all’associazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso risulta infondato nel suo complesso e deve essere rigettato.Va ricordato, in proposito che, in tema di impugnazione delle misurecautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifestaillogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logicaed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure cheriguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversavalutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, ovvero chepropongano una diversa ricostruzione dei fatti reato, da ritenersimaggiormente convincente e plausibile. In questa prospettiva, alla Cortespetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura delgiudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice dimerito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto adaffermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e dicontrollare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione deglielementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Tale controllo dilogicità, comunque, deve rimanere “interno” al provvedimento impugnato,non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione deglielementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattualidelle vicende indagate (Sez.2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli,Rv.276976; Sez.4, n.26992 del 29/05/2013, PM in proc.Tiana, Rv.255460).2. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale, con riferimentoalla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza, appare coerente con risultanzeinvestigative e privo di illogicità evidenti in quanto la motivazionedell’ordinanza impugnata richiama indizi di colpevolezza gravi, univoci econvergenti e, nell’interpretare il contenuto delle intercettazioni telefonicheche documentavano la pluralità delle forniture assicurate dal [OSCURATO:PERSONA] aisodali Abbatiello, ha riconosciuto nell’attività del ricorrente quella di stabilefornitore del sodalizio richiamando giurisprudenza di legittimità pertinente ecostante sul punto. In particolare i giudici della cautela hanno escluso che irifornimenti soddisfacessero le individuali esigenze degli Abbatiello ma, conpuntuali riferimenti al contenuto delle singole interlocuzioni, hanno datoconto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole che lo stupefacente (crack), divolta in volta procurato, serviva ad alimentare la piazza di spaccio delMontefusco, ovvero doveva possedere determinati standard qualitativi inquanto si inseriva in collaudate relazioni di fornitura, contabilizzate, chevedevano il versamento di acconti e l’apertura di una partita contabile oveerano esplicite le allusioni alle piazze di spaccio rifornite (“quelli del biliardo”“quello [OSCURATO:PERSONA] ha aperto questi 50….mettilo qualche grammo in più silamenta sempre”). Deve pertanto trovare applicazione, nei limiti dellagravità indiziaria richiesta per la fase, la giurisprudenza, peraltro indicatadal giudice del riesame cautelare, che assume la configurabilità del ruolo dipartecipante all’associazione dello stabile fornitore dello stupefacentecommercializzato dall’organizzazione criminale. È invero stato affermato chetali soggetti devono essere ritenuti compartecipi, anche se si relazionanosoltanto con alcuni dei sodali, purché tale attività di fornitura o di rivenditasia svolta in maniera continuativa e con la consapevolezza di agirenell’ambito di una organizzazione nella quale le attività dei singoli siintegrano strumentalmente per la finalità perseguita, e purché il rifornitore-rivenditore sia stabilmente disponibile a cedere o a ricevere le sostanzestupefacenti “con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltrela sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata strutturaorganizzativa” (Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Rv. 271707, nello stessosenso Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, Rv. 265763), così palesando la suaadesione al programma criminoso. Nello stesso solco si è sostenuto che“l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussistenon solo nel caso di condotte parallele poste in essere da personeaccomunate dall'identico interesse alla realizzazione del profitto mediante ilcommercio di droga, ma anche nell'ipotesi di un vincolo durevole cheaccomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa laricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacoloalla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comunené la diversità di scopo personale, né la diversità dell'utile, ovvero ilcontrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono diottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale” (Sez. 6, Sentenzan. 3509 del 10/1/2012, Ambrosio, Rv. 251574; Sez.4, n.4497 del16/12/2015, Addio e altri, Rv.269545); non è richiesto, pertanto, per ilriconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n.309 del 1990, chele successive condotte delittuose dei singoli, di cui all'art. 73 del d.P.R.medesimo, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma soloche rientrino nel programma criminoso della stessa (sez.3, n.6871 del8/07/2016, Bandera e altri, Rv.269150).Nella specie il Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che, al di là dellecessioni riscontrate (in numero di quattro), le relazioni tra esponenti dirilievo dell’organizzazione e il [OSCURATO:PERSONA] erano costanti e quasi quotidiani,fondati su relazioni commerciali ma anche su vincoli di sangue, sorretti dauna contabilità e da una pronta disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] a procurare lostupefacente da immettere sul mercato delle piazze di spacciodell’organizzazione, nella consapevolezza delle finalità perseguite dagliAbbatiello e dalle garanzie che la costanza dei rifornimenti e la fluidità deipagamenti assicuravano al ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] ha anche ampiamente evidenziato come, ai fini delriconoscimento della partecipazione al sodalizio dello stabile fornitore nonsia necessario che l’apporto sia dato in via esclusiva, ovvero chel’associazione si approvvigioni anche da altri fornitori, atteso chel’estensione del vincolo viene riconosciuta al fornitore o all’acquirentefidelizzato che, consapevole della solidità dl rapporto commerciale assicuraall’organizzazione una stabile provvista di stupefacente, fornendo ad essa lagaranzia di potere operare nel futuro, al contempo garantendosi costantirisorse finanziarie. Integra la condotta di partecipazione adun'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti lacostante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, taleda determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapportotra fornitore e spacciatori al minuto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenutoimmune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che, ai fini della provadell'inserimento organico nell'associazione in qualità di fornitoredell’indagato, aveva valorizzato la quantità e la periodicità dei rapporti,ancorché non esclusivi, e la regolare cadenza degli acquisti in conseguenzadei quali gli acquirenti potevano contare su una fonte diapprovvigionamento ed i fornitori su una linea di smercio fondamentale peri propri guadagni (Sez.6, n.566 del 29/10/2015, Rv.265764).3. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertàdel ricorrente, al rigetto del ricorso segue – ai sensi dell'articolo 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen. – che copia della stessa sia trasmessa aldirettore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchéprovveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. Le spesedel procedimento vanno altresì poste a carico del ricorrente. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94,comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso in Roma, il 25 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]
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