CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2026
Cassazione n. 12904/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducianel procedimento penale nei confronti di:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia3. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-temporerappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 18/7/2025 della Corte di Appello di Trentovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata conrinvio alla Corte di appello di Trento per un nuovo giudizio;letta la memoria datata 23/2/2026 del difensore della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiaratoinammissibile o, in alternativa, che sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 18 luglio 2025 la Corte di Appello di Trento in riforma dellasentenza del Tribunale di Rovereto del 21 luglio 2023, ha:- assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] reati di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.), concorso in truffa aggravata(artt. 110, 640 e 61 nn. 7 e 11, cod. pen.) e in autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.)contestati nell’unica onnicomprensiva imputazione come consumati dal gennaio 2014 al 15novembre 2017;- revocato le pene accessorie e le confische conseguenti;- revocato le statuizioni civili della sentenza di condanna;- revocato le sanzioni pecuniarie ed interdittive inflitte alla società [OSCURATO:SOCIETA]. diBrunelli [OSCURATO:PERSONA] C. a titolo di illecito amministrativo nonché la confisca disposta per ilmedesimo titolo.In estrema sintesi, la contestazione riguardava una serie di condotte truffaldine poste inessere da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GirolamoPaese cl. 1987 già assolti dal Tribunale sempre con la formula “il fatto non sussiste” consentenza divenuta irrevocabile in quanto non impugnata dal Pubblico Ministero, né dallaparte civile oggi ricorrente, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. 1968) ai danni dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., condotte consistite:- nell’avere il [OSCURATO:PERSONA] (responsabile amministrativo e capo officina della [OSCURATO:PERSONA])effettuato a nome di quest’ultima società e presso la [OSCURATO:SOCIETA]. (della quale lo Spinaleera amministratore di fatto) centinaia di ordini di pezzi di ricambio per veicoli non necessari,con addebito di spesa alla [OSCURATO:PERSONA];- nell’avere fatto risultare falsamente mediante la predisposizione di falsadocumentazione di supporto che i pezzi di ricambio erano stati consegnati al reparto officinadella [OSCURATO:PERSONA] e successivamente utilizzati per l’effettuazione di interventi meccanici;- nell’avere in realtà destinato i pezzi di ricambio così ottenuti all’attività economicadella “SOS L’Officina” o venduto tali pezzi a terze persone;- nell’avere, inoltre, coperto la sottrazione illecita dei pezzi di ricambio attraversol’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da ditte compiacenti.2. Ricorre per Cassazione ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen. avverso la predettasentenza il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., deducendo:2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen. nella parte in cui la Corte di appello ha escluso la sussistenza dell’associazioneper delinquere riconoscendo l’esistenza di “due rapporti tra loro indipendenti” (il primo traMichael [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl.1968) con particolare riguardo all’intercettazione n. 4 del 9 ottobre 2017, R.I.T. 48/2017 nellaparte in cui si è omessa la valutazione di una prova decisiva in forza della quale nellasentenza di primo grado erano state dimostrate la conoscenza e l’interazione tra il [OSCURATO:PERSONA], ilPaese e lo [OSCURATO:PERSONA].Osserva, innanzitutto, la difesa della ricorrente che proprio per effetto del contenutodella conversazione intercettata sopra richiamata il Tribunale aveva affermato come il Rossiera il trait d’union tra i vari membri del sodalizio del quale veniva qualificato promotore.Aggiunge, poi, che per costante giurisprudenza, non è necessario per la configurabilitàdel reato di cui all’art. 416 cod. pen. che tutti i membri del sodalizio si conoscano tra loroessendo sufficiente la consapevolezza di essere parte di una organizzazione criminale,elemento quest’ultimo che la Corte di appello non risulta aver valutato e trattato.2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. nella parte in cuiè stato equivocato il concetto di “genericità dell’imputazione” in relazione alla contestazionedel delitto di truffa.Osserva, al riguardo, la difesa della ricorrente che la sentenza impugnata non apparecondivisibile nella parte in cui ha omesso la valutazione della sussistenza del delitto di truffa,alludendo alla genericità dell'imputazione che non permetterebbe di collocare temporalmentei singoli episodi. Secondo la difesa detta sentenza prende come riferimento una nozione digenericità dell'imputazione che non trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità ciò inquanto, al contrario, l'imputazione era sufficientemente specifica nell'evidenziare che dalgennaio 2014 al 15 novembre 2017 la società [OSCURATO:PERSONA] è stata vittima di plurimiepisodi di truffa, occultati dalla predisposizione di falsa documentazione ed aventi ad oggettoordini di merci e lavorazioni non necessarie o comunque mai eseguite. L'attivitàinvestigativa, prima, e l'istruttoria dibattimentale, poi, hanno per contro consentito, da unaparte, la collocazione temporale degli episodi e, dall'altra, hanno portato al fatto che RobertoRossi, [OSCURATO:PERSONA] cl. 1968 e la azienda SOS L’officina hanno definito le rispettiveposizioni con sentenze di applicazione della pena.2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546, lett. e), cod. proc. pen. nella parte incui la sentenza impugnata ha prestato sostanziale acquiescenza agli atti di appello senzaprocedere ad un vaglio critico degli elementi di prova già analizzati nella sentenza di primogrado.Osserva la difesa della ricorrente, riportando ai fini dimostrativi alcuni passaggi testualidella sentenza e degli atti di appello, che le motivazioni della sentenza impugnata appaionoessere una sostanziale riproposizione, pressoché con le stesse parole, degli argomentioggetto dei motivi di appello in quanto alcuni passaggi risultano addirittura testualmentecopiati. Aggiunge poi che la Corte di appello ha completamente ignorato le prove a carico diMichael [OSCURATO:PERSONA] riportate nella sentenza di primo grado e, in particolare, le dichiarazioni diRoberto [OSCURATO:PERSONA] rese all'udienza del 17 giugno 2022 ed il contenuto dell'agenda di quest'ultimoriportante le somme traslate dallo [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]. Così operando la sentenza impugnatarisulterebbe manchevole dell'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione dellaprova adottati e dell'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ha ritenuto nonCi si troverebbe, pertanto, in presenza di una motivazione del tutto apparente cheimpedisce concretamente alla parte civile ricorrente di comprendere nella sua completezza ilragionamento giudiziale.2.4. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agliartt. 125, comma 3, e 546, lett. e), cod. proc. pen. nella parte in cui la sentenza impugnata,difformemente dalla sentenza di primo grado, ha concluso in merito alla mancanza di provasul fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva una struttura idonea e che nel suo oggetto socialenon fosse prevista la fornitura di ricambi, non evidenziando gli argomenti in base ai quali èpervenuta ad una conclusione del tutto contraria.Osserva al riguardo la difesa della ricorrente che la sentenza di primo grado avevaconcluso per la responsabilità penale degli imputati rendendo esauriente motivazione nelr i levare come la società [OSCURATO:SOCIETA] ha come oggetto sociale la produzione ecommercializzazione all'ingrosso di articoli vari per imballaggi e confezionamento e che lapredetta azienda non aveva un magazzino, non aveva macchinari, non aveva dipendenti.Nonostante la totale estraneità dell'oggetto sociale rispetto al settore meccanico deltrasporto su terra, nonché il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] doveva affidare a terzi le lavorazioni che levenivano commissionate dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale aveva osservato che la stessa era statacomunque scelta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale azienda fornitrice dell’[OSCURATO:PERSONA] con un fatturato chenegli anni 2016 e 2017 era letteralmente “esploso” con riferimento tanto al numero diordinativi commissionati quanto ai costi che la stessa praticava.Rileva, altresì, la difesa della ricorrente che di fronte a tale esauriente motivazione delTribunale, la sentenza della Corte di appello si è limitata ad evidenziare che non è statoprovato che la menzionata società non aveva la struttura per fornire i servizi e che nel suooggetto sociale non era prevista la fornitura di ricambi, senza di fatto spiegare le ragioni percui si è pervenuti a tale decisivo overruling interpretativo. Anche sotto tale profilo lamotivazione della sentenza impugnata risulterebbe, quindi, essere del tutto apparente.2.5. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc. pen.in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in ragione dell’omessavalutazione di tutta una serie di prove acquisite nel corso dell’istruttoria dibattimentale tra lequali: le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del 17 giugno 2022, le intercettazionitelefoniche n. 4 (già sopra menzionata) e quelle nn. 9, 11, 12, 449, 541 e 1382 (nel dettagliomeglio indicate nell’atto di impugnazione) da considerarsi prove decisive per la valutazionedella posizione di [OSCURATO:PERSONA].Rileva la difesa della ricorrente che il contenuto di dette conversazioni intercettate erastato debitamente analizzato dal Tribunale il quale era giunto ad affermare:- l’esistenza di un accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali una voltascoperta la truffa si erano attivati per “sistemare le cose ovvero per recuperare tutti i pezziche hanno sottratto e non consegnato”;- il legame tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. 1968;mentre la Corte di appello è giunta ad una decisione assolutoria nei confronti delloSpinale senza affrontare o comunque vagliare dette prove.3. Con memoria datata 23 febbraio 2026 il difensore della società [OSCURATO:SOCIETA]., giàimputata dell’illecito amministrativo di cui agli artt. 24-ter, comma 2, e 25-octies, comma 1,d.lgs. n. 231/2001, ha evidenziato che il ricorso formulato dalla società [OSCURATO:PERSONA] TrasportiS.p.a. è inammissibile e comunque infondato in tutte le sue prospettazioni in quantotendente a prospettare una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti. Ha inoltre aggiuntol’assenza di legittimazione della ricorrente ad agire contro la società [OSCURATO:SOCIETA] non essendopossibile la costituzione di parte civile contro un ente imputato di illecito amministrativodipendente da reato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre, innanzitutto, ricordare che ci si trova in presenza di una sentenza diassoluzione degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., con la conseguenza che sotto i profili penalistici e della responsabilità amministrativadell’ente, in assenza di impugnazione da parte del Procuratore generale, detta sentenza ègià divenuta irrevocabile.Occorre, altresì, evidenziare che il Tribunale aveva condannato i soli imputati [OSCURATO:PERSONA] eSpinale – e non anche la società [OSCURATO:SOCIETA]. – al risarcimento del danno a favore dellaArcese [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. quantificato nell’importo di 1.100.000,00 euro comprensivi dirivalutazione, interessi e danno da reato, oltre agli interessi legali nella misura legale dallasentenza al saldo.Occorre, infine, rilevare che nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale avevadisposto la confisca di quanto oggetto di sequestro preventivo, nonché della somma didenaro, dei beni o delle altre utilità di cui l’imputato aveva la disponibilità fino allaconcorrenza della somma di euro 72.368,00, mentre nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]era stata disposta la confisca per equivalente fino alla concorrenza della predetta somma, eche la difesa della parte civile oggi ricorrente non ha specificamente impugnato iprovvedimenti di revoca delle confische con la conseguenza che anche tali puntodecisionale della sentenza della Corte di appello è divenuto irrevocabile.2. E’ necessario a questo punto ed in via preliminare domandarsi se ricorre uninteresse della parte civile a coltivare il presente ricorso e se il ricorso può considerarsicontenente motivi specifici.A tale quesito deve darsi risposta affermativa ancorché il ricorso si occupasostanzialmente dei profili penalistici in quanto nell’incipit dello stesso è comunquerichiamato l’art. 576 cod. proc. pen. ed è comunque indubitabile che la valutazione dellecondotte degli imputati così come contestate in sede penale presenta una rilevanza anchedal punto di vista civilistico.A ciò si aggiunge che questa Corte, già in tempi remoti ma con un principio condivisoanche dall’odierno Collegio ed applicabile anche al ricorso per cassazione, ha avuto modo dichiarire che «La parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza diproscioglimento perché il fatto non sussiste. Ed infatti, il termine proscioglimento di cui all'art.576 cod. proc. pen. deve essere interpretato non già in senso restrittivamente tecnico, vale adire limitato a casi d'improcedibilità dell'azione penale o di estinzione del reato, ma, per ilprincipio del "favor impugnationis" in senso estensivo, sì da comprendere tutte le ipotesi diassoluzione che compromettano l'interesse della stessa parte civile al risarcimento deldanno, anche tenuto conto dell'effetto preclusivo della sentenza dibattimentale irrevocabile diassoluzione nel giudizio civile di danno» (Sez. 4, Sentenza n. 4950 del 31/01/1996, Mazza,Rv. 205222 – 01).Detto principio deve essere ricollegato al disposto dell’art. 652 cod. proc. pen. che, perla parte qui di interesse, così recita: «La sentenza penale irrevocabile di assoluzionepronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che ilfatto non sussiste … nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del dannopromosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso …».In astratto ne deriva quindi un interesse della parte civile a rimuovere – ovviamente aisoli effetti civili – una decisione che la pregiudica in una azione risarcitoria.3. Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che il ricorso presentato dalla parte civileArcese [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti dei quali si dirà.E’ innanzitutto doveroso richiamare il principio espresso dalle Sezioni Unite “Troise”secondo il quale «Il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza dicondanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediantel'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire unamotivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difformeconclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva»(Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272430 – 01).Detto principio è stato, poi, ribadito in tempi recenti da questa Corte allorquando haaffermato che «Il giudice d'appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza dicondanna di primo grado, non è tenuto, come nel caso di sovvertimento di una sentenzaassolutoria, a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, madeve svolgere una critica argomentata che abbia una rigorosa forza persuasiva, la cuimancanza si traduce in vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità» (ex ceteris: Sez.5, n. 7815 del 08/01/2025, N., Rv. 287634 – 01).In sostanza – come hanno ricordato le sopra richiamate Sezioni Unite “Troise” - la tesifavorevole alla necessità di una puntuale motivazione anche in caso di riforma dellacondanna in assoluzione costituisce un orientamento largamente condiviso sul rilievo che ilgiudice di appello, quando riforma in senso radicale la condanna di primo gradopronunciando sentenza di assoluzione, ha l'obbligo di confutare in modo specifico ecompleto le precedenti argomentazioni, essendo necessario scardinare l'impiantoargomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con lefonti di prova.Tale principio affonda le sue radici in una risalente elaborazione giurisprudenziale diquesta Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229), che ha stabilito, in linea generale, l'obbligo di unanuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni raggiuntenel caso in cui il giudice di appello riformi totalmente la decisione di primo grado, sostituendoall'assoluzione l'affermazione di colpevolezza dell'imputato.Ne discende che il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primogrado con una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegnodella decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nellastruttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche didissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primogiudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiutastruttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte.A tali principi non risulta essersi attenuta la Corte di appello di Trento.Infatti, seppure la sentenza di appello abbia adottato una ampia motivazione facendo inlarga proprie le argomentazioni contenute nei motivi di appello degli imputati (ed in alcunipassaggi talvolta riproducendole testualmente, come correttamente osservato dalla difesadella parte civile ricorrente) e tale situazione non rappresenta di per sé un vizio rilevabiledalla Corte di legittimità sotto il profilo del disposto dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., per contro non può rilevarsi che la stessa non si è adeguatamente confrontata con leargomentazioni contenute nella altrettanto ampia motivazione della sentenza del Tribunalee, per quel che più conta, con argomenti e prove che i Giudici di primo grado avevano inveceespressamente richiamato nella loro decisione.In tal caso occorre però doverosamente precisare che i motivi di ricorso possonoritenersi ammissibili solo nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non anche neiconfronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. (che la ricorrente ha richiamato in vari passaggi delricorso in esame), ciò in quanto non risulta che la società [OSCURATO:PERSONA] si sia costituitaparte civile anche nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e del resto è appena il caso diricordare che nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato di unente, non è ammissibile la costituzione di parte civile, non essendo l'istituto contemplato dald.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (cfr. Sez. 5, n. 21868 del 09/04/2024, Battista, Rv. 286387-01;Sez. 6, n. 2251 del 05/10/2010, dep. 2011, Fenu, Rv. 248791-01).Ne consegue che i richiami che si faranno nel prosieguo alla [OSCURATO:SOCIETA]riguarderanno solo i profili di rilievo riguardanti la posizione degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al contestato reato di truffa ancorché in esclusiva relazione agli effetti civili che nederiverebbero.Al riguardo rileva il Collegio che, come già sopra indicato, risulta fondato il motivo diricorso della [OSCURATO:PERSONA] nel punto in cui ha affermato che la Corte territoriale ha erratonell’affermare la genericità dell’imputazione elevata agli imputati.E’, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il qualeil fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali esostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pienoesercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza dellacontestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti chefanno parte del fascicolo processuale (ex ceteris: Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024,P., Rv. 286023 – 01).Osserva il Collegio che l’imputazione relativa al reato di cui all’art. 640 cod. pen. risultatutt’altro che generica e che proprio dalla lettura degli elementi probatori indicati nellasentenza di primo grado (deposizioni testimoniali, dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA],contenuto delle intercettazioni, accertamenti della Guardia di finanza) risulta ben possibileindividuare con apprezzabile puntualità e dettaglio tempi, modi e casi nei quali le attivitàtruffaldine si sono perfezionate sia attraverso l’affidamento di numerosi casi manutentivi deimezzi di [OSCURATO:PERSONA] a soggetti o di per sé inidonei come la [OSCURATO:SOCIETA] ovvero a soggetti cheavrebbero concordemente agito in modo tale da far sembrare che determinate lavorazionierano state effettuate, che determinati pezzi di ricambio erano stati sostituiti, chedeterminate ore lavorative erano state impiegate (quando poi le lavorazioni non venivanoeffettuate o venivano eseguite in malo modo), o, ancora, che i componenti meccanicivenivano sostituiti con pezzi non originali o che le ore di lavoro venivano del tutto inventate(quando il lavoro non era stato eseguito oppure venivano indicate in fattura in quantitàsuperiore a quelle effettivamente impiegate).Altrettanto è a dirsi con riguardo alle consegne di materiali mai avvenute.Si tratta di una ampia serie di elementi indicati nel ricorso in esame e richiamati neldettaglio nella sentenza del Tribunale sia con riguardo alle deposizioni del [OSCURATO:PERSONA] e di alcunidei meccanici, sia con riguardo alle effettive condizioni della società [OSCURATO:SOCIETA], sia conparticolare riguardo al contenuto delle conversazioni intercettate con le quali la Corte diappello non risulta essersi adeguatamente confrontata e che appaiono comunque diassoluta rilevanza alla fine della valutazione della sussistenza di condotte ipotizzate cometruffaldine e che hanno creato danni economici alla parte civile.4. Ne consegue che la sentenza impugnata dalla parte civile appare caratterizzata dauna carenza di motivazione circa la configurabilità di condotte contestate agli imputati [OSCURATO:PERSONA] che possono aver cagionato un danno economico alla società ricorrente, vizimotivazionali rilevabili ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. che impongono, tenutoconto che ci si trova in presenza di parte civile costituita pima del 31 cembre 2022,l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovogiudizio al Giudice civile in grado di appello anche con riguardo alla liquidazione delle spesetra le parti per questo grado di legittimità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovogiudizio al giudice civile in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese trale parti per questo grado di legittimità.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]