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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26200/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 del TRIBUNALE DI MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina con sentenza del 26/10/2022, in parziale riforma della sentenza emessa il 20/12/2021 dal G.u.p. del Tribunale di Patti, ad esito di richiesta concordata tra le parti di rideterminazione della pena, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n.2, cod. pen., ha inflitto la pena oggetto di accordo tra le parti al [OSCURATO:PERSONA] per il reato allo stesso ascritto (art. 612-bis cod. pen.), con conferma nel resto.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 612-bis cod. pen. e 336 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello dichiarato l'improcedibilità per il reato di cui al capo a) per mancanza dell'atto di querela per il reato ascritto.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un motivo di ricorso del tutto generico, eccependo la mancanza di querela in procedimento caratterizzato dalla presenza di parte civile costituita, ad esito di richiesta formulata dallo stesso ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

4. Il motivo è all'evidenza manifestamente infondato e non consentito, con conseguente inammissibilità del ricorso, in presenza sia di costituzione di parte civile (elemento che smentisce all'evidenza la richiamata assenza di condizione di procedibilità) che di richiesta di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. e recepita dalla Corte di appello con la decisione impugnata (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).

Gli elementi richiamati dal ricorrente non possono essere difatti oggetto di delibazione in sede di legittimità, in considerazione del negozio processuale liberamente stipulato tra le parti e consacrato nella decisione del giudice, in mancanza di qualsiasi illegalità della pena.

5. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa del caso di specie, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 del TRIBUNALE DI MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina con sentenza del 26/10/2022, in parziale riforma della sentenza emessa il 20/12/2021 dal G.u.p. del Tribunale di Patti, ad esito di richiesta concordata tra le parti di rideterminazione della pena, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n.2, cod. pen., ha inflitto la pena oggetto di accordo tra le parti al [OSCURATO:PERSONA] per il reato allo stesso ascritto (art. 612-bis cod. pen.), con conferma nel resto. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 612-bis cod. pen. e 336 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello dichiarato l'improcedibilità per il reato di cui al capo a) per mancanza dell'atto di querela per il reato ascritto. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un motivo di ricorso del tutto generico, eccependo la mancanza di querela in procedimento caratterizzato dalla presenza di parte civile costituita, ad esito di richiesta formulata dallo stesso ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 4. Il motivo è all'evidenza manifestamente infondato e non consentito, con conseguente inammissibilità del ricorso, in presenza sia di costituzione di parte civile (elemento che smentisce all'evidenza la richiamata assenza di condizione di procedibilità) che di richiesta di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. e recepita dalla Corte di appello con la decisione impugnata (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). Gli elementi richiamati dal ricorrente non possono essere difatti oggetto di delibazione in sede di legittimità, in considerazione del negozio processuale liberamente stipulato tra le parti e consacrato nella decisione del giudice, in mancanza di qualsiasi illegalità della pena. 5. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa del caso di specie, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così
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