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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2003

ECLI:EU:C:2003:29
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 62001C0333 - IT Avviso legale importante | 62001C0333 Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 16 gennaio 2003. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] di Spagna. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/81/CE - Mancata trasposizione entro il termine stabilito. - [OSCURATO:PERSONA]333/01. raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-02623 Conclusioni dell avvocato generale 1 Con il ricorso di cui trattasi la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha chiesto alla Corte di dichiarare che, non adottando o non comunicando alla [OSCURATO:PERSONA] entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (1), il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi della detta direttiva. [OSCURATO:PERSONA] chiede, inoltre, la condanna dello stesso alle spese. 2 Da una costante giurisprudenza della Corte risulta che, nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 226 CE, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (2). 3 Orbene, nella fattispecie, dagli elementi del fascicolo risulta che, alla data della scadenza del termine fissato nel parere motivato, cioé il 17 marzo 2001, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non aveva adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la completa trasposizione della direttiva 98/81. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non contesta questi elementi di fatto, anche se conclude per il rigetto del ricorso in esame.

Conclusione 4 Conseguentemente, propongo alla Corte di dichiarare che: «1) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non avendo emanato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi della detta direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese». (1) - GU L 330, pag.

13. (2) - V., in particolare, sentenze 11 settembre 2001, causa C-71/99, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag.

I-5811, punto 29), e 11 ottobre 2001, causa C-110/00, [OSCURATO:PERSONA]/Austria (Racc. pag.

I-7545, punto 13).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62001C0333 - IT Avviso legale importante | 62001C0333 Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 16 gennaio 2003. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] di Spagna. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/81/CE - Mancata trasposizione entro il termine stabilito. - [OSCURATO:PERSONA]333/01. raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-02623 Conclusioni dell avvocato generale 1 Con il ricorso di cui trattasi la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha chiesto alla Corte di dichiarare che, non adottando o non comunicando alla [OSCURATO:PERSONA] entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (1), il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi della detta direttiva. [OSCURATO:PERSONA] chiede, inoltre, la condanna dello stesso alle spese. 2 Da una costante giurisprudenza della Corte risulta che, nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 226 CE, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (2). 3 Orbene, nella fattispecie, dagli elementi del fascicolo risulta che, alla data della scadenza del termine fissato nel parere motivato, cioé il 17 marzo 2001, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non aveva adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la completa trasposizione della direttiva 98/81. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non contesta questi elementi di fatto, anche se conclude per il rigetto del ricorso in esame. Conclusione 4 Conseguentemente, propongo alla Corte di dichiarare che: «1) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non avendo emanato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi della detta direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese». (1) - GU L 330, pag. 13. (2) - V., in particolare, sentenze 11 settembre 2001, causa C-71/99, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I-5811, punto 29), e 11 ottobre 2001, causa C-110/00, [OSCURATO:PERSONA]/Austria (Racc. pag. I-7545, punto 13).
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