Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:160
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62010CJ0023_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato - Violazione degli artt. 68 e segg. del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), dell’art. 290 bis del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 2 luglio 1993, n. 2454 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) e del suo allegato 38 B, nonché degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150 (GU L 155, pag. 1) recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) – Immissione in libera pratica di banane fresche – Peso dichiarato non corrispondente a quello reale – Risorse proprie – Perdita di entrate.
[OSCURATO:PERSONA]
1) La Repubblica portoghese, in ragione dell’accettazione sistematica, negli anni dal 1998 al 2002, da parte delle sue autorità doganali, di dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica di banane fresche, mentre dette autorità erano al corrente o dovevano ragionevolmente essere al corrente del fatto che il peso dichiarato non corrispondeva al peso effettivo delle banane, e in ragione del rifiuto, da parte delle autorità portoghesi, di mettere a disposizione le risorse proprie corrispondenti alla perdita di entrate e agli interessi di mora, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 13, 68 e 71 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario, in combinato disposto con l’art. 290 bis del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 20 gennaio 1997, n. 89, nonché in forza degli artt. 2, 6 e 9 - 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, e degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.
2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
3) [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica portoghese sopportano le proprie spese.