CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 41182/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
norns 52 sul ricorso proposto da: d.lga.19'3/C;3 ,il1u2nto. P.G. lJ diepo.Ac ci a richi.E:st7: parte -nposto dalla legge avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; rt.FuNzioN:. 171 7.7n udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ltwi: udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla memoria in atti e ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato senza rinvio, con eliminazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici: udite le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è associato alle conclusioni del p.g. e si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con Sentenza emessa in data 20 maggio 2025 la Corte d'appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 9 luglio 2024 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, in applicazione dell'accordo raggiunto ai sensi dell'articolo 599 -bis cod. proc. pen., ha condannato P.G. per i reati di cui agli articoli 81, 609 -bis commi 1 e 2 n. 1) 609 -ter commi 1 n. 5 bis) e 2, cod. pen. commessi ai danni di quattro diverse minori persone offese sue allieve, alla pena di anni tre e mesidue di reclusione, con riduzione ad anni uno della durata della misura di sicurezza disposta dal Tribunale di Milano ex articolo 609 -nonies cod. pen. confermando nel resto; per cui, considerato che il Gup del Tribunale di Milano, all'esito del giudizio abbreviato, oltre ad applicare allo stesso le pene accessorie e le misure di sicurezza personali previste dall'articolo 609 -nonies cit., aveva altresì dichiarato l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e interdetto legalmente durante il tempo dell'esecuzione della pena, ai sensi e per gli effetti degli articoli 29 e 32, comma terzo, cod.pen., il trattamento sanzionatorio finale è stato confermato anche con riguardo a queste ultime pene accessorie. 2. Con un unico articolato motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 599 -bis cod. proc. pen. e agli articoli 29 e 32 cod. pen. in riferimento all'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale in quanto l'accordo, avendo previsto che sarebbero residuate solo le pene accessorie di cui all'ad 609 -nonies cod. pen. e la misura di sicurezza ridotta nella durata alla misura di un anno, contemplava altresì l'eliminazione delle altre pene accessorie. Peraltro, considerato che la pena principale alla quale si deve far riferimento per determinare la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e così dell'interdizione legale, ai sensi dell'articolo 32, comma secondo, cod.pen. è quella inflitta per la violazione più grave e non già quella complessiva, comprensiva dell'aumento per la continuazione, tenuto conto altresì delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le aggravanti, oltre che della diminuente per la scelta del rito speciale, nel caso di specie, sia la pena finale che la pena per il reato più grave, a seguito della riduzione ex articolo 62 -bis cod. pen., risultano inferiori ad anni 5, per cui vi è stata comunque una erronea applicazione della legge penale anche con riguardo a quest'ultimo profilo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si indicano di seguito. 2. Deve premettersi che il ricorso attiene al solo punto relativo alla conferma delle pene accessorie applicate in primo grado (interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e interdizione legale durante l'esecuzione della pena), con la conseguenza che ogni ulteriore questione afferente al trattamento sanzionatorio deve ritenersi coperta dal giudicato. 22.1. Va inoltre osservato che questa Corte ha già chiarito che l'accordo tra le parti previsto dall'art. 599 -bis cod. proc. pen. (cd. concordato in appello) può intendersi esteso implicitamente ai punti della sentenza impugnata in stretta correlazione con esso. Ne consegue che, qualora in dipendenza delle modificazioni apportate alla pena principale, si determini una diversa modulazione delle pene accessorie, il giudice ha la potestà di operare modifiche anche alla pena accessoria (cfr Sez.5, n. 11940 del 13/02/2020, Rv.278806 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 13573 del 25/02/2025 Ud. , Rv. 287850 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 21233 del 09/04/2025 Ud. , Rv. 288235 - 01). Questa Corte ha costantemente affermato che, ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, è necessario far riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante dall'aumento per la continuazione (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Rv. 286862 - 03; Sez. 5, n. 28584 del 14103/2017, Rv. 270240; Sez.7,n.48787 del 29/10/2014, Rv. 264478 - 01; Sez.1, n.7346 del 30/01/2013, Rv.254551 - 01). A tali condivisi principi la sentenza impugnata non si è attenuta. 2.2. La Corte d'appello ha infatti confermato le pene accessorie quali previste dagli articoli dagli artt. 29 e 32 cod. pen. per l'ipotesi della condanna a pena superiore a cinque anni, nonostante la pena quale concordata fosse inferiore a questo limite sia con riguardo alla pena base, quale conseguente alla riduzione per le riconosciute attenuanti generiche e per il rito, che alla pena complessiva inflitta. In specie la pena per il più grave reato è stata rideterminata in misura inferiore ai tre anni di reclusione e cioè in sei anni di reclusione, diminuita ad anni quattro per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, ulteriormente ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, individuandosi la pena finale, considerato l'aumento per la continuazione con gli altri reati, in quella di tre anni e due mesi di reclusione. La Corte di appello, pur rideterminando la pena principale nella misura anzidetta e nonostante la riduzione, in ossequio all'accordo, della durata della misura di sicurezza, ha tuttavia confermato poi, nel resto, la sentenza e, quindi, anche le pene accessorie della interdizione in perpetuo dell'imputato dai pubblici uffici e della interdizione legale durante il tempo dell'esecuzione della pena, non più giustificate dall'entità della pena principale come rideterminata per effetto dell'accordo ex art. 599 -bis cod.proc. pen. 32.3. Si rileva peraltro che l'art. 609 -nonies, cod.pen. (come modificato dalla legge 1.10.2012 n. 172 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale firmata 'a Lanzarote) prevede al comma 1 n. 4, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. "per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 609 -bis, 609 -ter, 609 -quater, 609 - quinquies, 609 -octies e 609 -undecies", le seguenti pene accessorie: "l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'art. 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua". Ed è stato già chiarito da questa Corte che l'art. 609 -nonies, comma 1, n. 4, cod.pen. distingue espressamente "l'interdizione temporanea dai pubblici uffici" tout court e "l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni", in tal modo introducendo, per i reati considerati, rispetto alla norma generale di cui all'art. 29 cod.pen., una ulteriore specie di interdizione temporanea, per la quale non viene predeterminato il limite minimo edittale di durata, per le sentenze di applicazione della pena o di condanna evidentemente inferiori, come nella specie, ai tre anni di reclusione (Sez.3, n. 40679 del 01/07/2016, Rv.268080 - 01). Deve, quindi, ribadirsi che l'art. 609 -nonies, comma 1, n. 4, cod.pen. prevede tre ipotesi, sempre obbligatorie, di pene accessorie correlate ai reati di cui alla prima parte del comma 1 della stessa norma: a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, di cui all'art. 28, comma 3, cod. pen., in relazione ad una pena principale della reclusione inferiore ai tre anni; b) l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in relazione ad una pena principale della reclusione superiore ai tre anni di reclusione; l'interdizione perpetua, di cui all'art. 29, comma 1, cod.pen., in relazione ad una pena principale non inferiore a cinque anni di reclusione. La prima ipotesi legislativamente prevista e, cioè, la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici è, pertanto, prevista in via generale come conseguenza per la condanna (o applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen.) per uno dei reati previsti dall'art. 609-nonies, comma 1, cod.pen. e, dunque, essa si applica anche in caso di pena principale - come caso in esame - di durata inferiore ai tre anni di reclusione. La durata di tale pena accessoria non è fissa, ma, in base al disposto dell'art. 28, comma 3, cod.pen., è correlata ad un limite minimo ed un limite massimo. 2.4. Le sanzioni accessorie concretamente applicate a questo ricorrente, ..,0a seguito della generica conferma, sul punto, della sentenza di primo grado, so 4pertanto illegali, in quanto applicate in assenza di una previsione di legge o in insanabile contrasto con essa (vedi, Sez. U, n.38809 del 31/03/2022, Rv. 283689, quanto alla distinzione tra illegalità e illegittimità della pena). Il giudice di appello, pertanto, avrebbe dovuto procedere alla modifica delle sanzioni accessorie applicate dal giudice di primo grado, anche se la sostituzione non fosse stata prevista nell'accordo tra le parti (Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020, Rv. 278806; circa la sottrazione alla negoziazione delle parti delle sanzioni accessorie di cui agli artt. 29 e 32 cod.pen., si vedano anche Sez. 1, n. 42284 del 24/10/2007, Rv. 237963; Sez. 6, n.29898 del 10/01/2019, Rv. 276228); tanto più essendo stata concordata fra le parti la permanenza delle sole pene accessorie previste dall'art. 609 -nonies cod.pen., seppur non rideterminate nella loro esatta durata. 3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata relativamente al punto concernente la applicazione della pena accessoria della interdizione legale durante la pena e della determinazione della durata dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che, secondo i principi di diritto suesposti, determinerà la durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici di cui all'art. 609 nonies comma 1, n. 4), cod. pen., in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen.. P.Q.M. Annulla la sentenza i P.Q.M