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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2024

Cassazione n. 02964/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che, rideterminando la pena per il secondo ricorrente, ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1, legge fall.; letta e valutata la memoria pervenuta in data 3 dicembre 2024 via PEC a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile perché costituito da: un motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale, nonché vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo in caso di concorso mediante omissione nel reato commissivo, che, oltre ad essere manifestamente infondato, è generico, in quanto non si confronta con la motivazione fornita dalla Corte di merito (si veda pag. 11 della sentenza) che correttamente ha esplicitato gli elementi posti a fondamento della responsabilità, chiarendo il ruolo che lo stesso aveva avuto nella commissione del fatto, considerata la sua consapevolezza delle illecite operazioni effettuate dall'amministratore di diritto; ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché costituito da: un primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza delle norme processuali e i vizi di motivazione in ordine alla denunzia della violazione processuale inerente alla nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e di tutti gli atti successivi, che, oltre a essere manifestamente infondato, è generico, perché non si confronta con quanto affermato dalla Corte di appello, la quale (si veda pag. 4 della sentenza) ha chiarito come la nullità di cui si duole il ricorrente fosse a regime intermedio e, dunque, in quanto tale, rilevabile ovvero eccepibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., oltre che suscettibile di sanatoria; un secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando, in particolare, la mancata disamina delle proprie dichiarazioni rese in sede di esame, non consentito in sede di legittimità, perché finalizzato a una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali correttamente valorizzate dai Giudici di merito (si veda, in particolare, la pag. 6 del provvedimento impugnato); ,32A t un terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e i vizi di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nella diversa fattispecie di cui all'art. 217, legge fall., non consentito in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag. 8); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 dicembre 2024 Il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che, rideterminando la pena per il secondo ricorrente, ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1, legge fall.; letta e valutata la memoria pervenuta in data 3 dicembre 2024 via PEC a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile perché costituito da: un motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale, nonché vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo in caso di concorso mediante omissione nel reato commissivo, che, oltre ad essere manifestamente infondato, è generico, in quanto non si confronta con la motivazione fornita dalla Corte di merito (si veda pag. 11 della sentenza) che correttamente ha esplicitato gli elementi posti a fondamento della responsabilità, chiarendo il ruolo che lo stesso aveva avuto nella commissione del fatto, considerata la sua consapevolezza delle illecite operazioni effettuate dall'amministratore di diritto; ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché costituito da: un primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza delle norme processuali e i vizi di motivazione in ordine alla denunzia della violazione processuale inerente alla nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e di tutti gli atti successivi, che, oltre a essere manifestamente infondato, è generico, perché non si confronta con quanto affermato dalla Corte di appello, la quale (si veda pag. 4 della sentenza) ha chiarito come la nullità di cui si duole il ricorrente fosse a regime intermedio e, dunque, in quanto tale, rilevabile ovvero eccepibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., oltre che suscettibile di sanatoria; un secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando, in particolare, la mancata disamina delle proprie dichiarazioni rese in sede di esame, non consentito in sede di legittimità, perché finalizzato a una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali correttamente valorizzate dai Giudici di merito (si veda, in particolare, la pag. 6 del provvedimento impugnato); ,32A t un terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e i vizi di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nella diversa fattispecie di cui all'art. 217, legge fall., non consentito in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag. 8); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il co
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