CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27684/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MARCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; E' presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di ROMA, come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' MARCO, che si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Palermo che aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di furto aggravato di energia elettrica e lo aveva condannato alla pena ritenuta equa. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con un primo motivo denuncia la violazione degli artt. 625, co. 1 n. 2 cod. pen. e dell'art. 157 cod. pen. Ad avviso dell'esponente, la Corte di appello ha ritenuto l'aggravante della violenza sulle cose (consistita nel realizzare o far realizzare un allaccio diretto alla rete Enel con un cavo e bypassando il contatore) nonostante fosse stato accertato che, una volta scoperto l'allaccio, non vi era stato alcun intervento riparatorio sostitutivo di elementi danneggiati o modificati nella loro destinazione. Non risulta pertanto alcuna violenza sul bene oggetto di sottrazione o su beni accessori sottoposti a protezione o a servizio o a difesa della res oggetto di appropriazione. Cita, al riguardo, il precedente costituito da Cass. rv. 204174. Per l'esponente, la previsione di legge pretende che la violenza sia posta in essere su beni diversi dalla res furtiva. La Corte di appello non ha motivato al riguardo limitandosi a ritenere ex officio sussistente l'aggravante del furto mediante l'uso del mezzo fraudolento, mai contestata all'imputato. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 125, co. 3 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione nonché la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., anche con riferimento agli artt. 597, 598 e 604 cod. proc. pen. e infine violazione dell'art. 6 par. 3 lett. a) Cedu e dell'art. 11, co. 3 Cst. La mancanza di motivazione sopra descritta determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 125, co. 3 cod. proc. pen. L'insussistenza dell'aggravante determina la necessità dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Inoltre, la mancata previa contestazione dell'aggravante del mezzo fraudolento determina la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e dei principi costituzionali e convenzionali già evocati. 2.3. Con un terzo motivo ci si duole della violazione dell'art. 625 n. 7 cod. pen. e dell'art. 157 cod. pen. perché la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'aggravante della commissione del fatto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità sulla base di una interpretazione della previsione alla quale è estranea la valutazione del pregiudizio funzionale del pubblico servizio o della pubblica utilità derivato dalla sottrazione del bene. All'esclusione dell'aggravante deve conseguire la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo ed il secondo motivo devono essere trattati congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati. Premesso che i rilievi concernenti la motivazione nella parte che atterrebbe all'aggravante della violenza sulle cose risultano non pertinenti perché, come considerato dallo stesso ricorrente, la Corte di appello ha ritenuto di dover qualificare il fatto come commesso con l'uso di mezzo fraudolento, la censura va analizzata per la parte che prospetta una violazione del divieto di immutazione, di cui all'art. 521 cod. pen., perché contestata originariamente l'aggravante della violenza sulle cose è stata invece ritenuta dalla corte distrettuale la diversa aggravante già menzionata. Orbene, occorre muovere dalla premessa che non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen., qualora nell'imputazione per furto di energia elettrica l'aggravante del "mezzo fraudolento" non sia indicata mediante tale locuzione normativa, ma sia descritta in modo che sia immediatamente percepibile la fattispecie circostanziale in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo così possibile l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Tale principio è stato formulato in un caso nel quale la contestazione faceva riferimento all'uso di cavi elettrici per la realizzazione della condotta di allaccio abusivo del contatore ad altre utenze condominiali (Sez. 5 - , Sentenza n. 7208 del 01/12/2020, dep. 2021, Rv. 280472). Nel caso che qui occupa la violenza sulle cose era descritta nell'imputazione elevata come "consistita nel realizzare/far realizzare un allaccio diretto alla rete Enel con un cavo che, partendo dalla rete pubblica e bypassando il contatore ..., alimentava i locali ...". Ben si coglie come la Corte di appello abbia fatto corretta applicazione del principio sopra rammentato, limitandosi a dare diversa qualificazione giuridica ad un comportamento che già era descritto nell'imputazione. Di qui la manifesta infondatezza delle censure mosse dal ricorrente, dovendosi al riguardo considerare che in relazione alla qualificazione giuridica non rileva la motivazione che la supporta ma solo la sua correttezza. 1.2. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Ad avviso del ricorrente l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. risulta integrata solo a condizione che l'attività illecita abbia compromesso la funzionalità del servizio pubblico o di pubblica utilità. Si tratta di un assunto che non trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, posto che l'aggravante viene ritenuta integrata solo che il furto abbia ad oggetto cose per le quali è possibile rinvenire un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio, senza alcuna necessità che il servizio ne risulti complessivamente pregiudicato o addirittura compromesso (cfr. Sez. 5 - , Sentenza n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Rv. 282543; Sez. 6, Sentenza n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Rv. 257773). D'altro canto, proprio perché la fruizione (della cosa in ragione) di un servizio pubblico è disciplinata da regole ben precise, l'apprensione di essa in violazione di quelle regole concreta anche una compromissione del servizio, nella misura in cui un bene destinato al pubblico viene indebitamente deviato da tale sua destinazione. 1.3. L'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di accordare rilevanza ad una eventuale prescrizione del reato; prescrizione che, peraltro, nella specie non si è ancora verificata. 2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci