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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 41332/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa il 10.7.2019 dal locale Tribunale che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui evasione e. con la diminuente per il rito abbreviato. lo aveva condannato alla pena di 8 mesi di reclusione.

Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 1) erronea applicazione degli artt. 385, comma 3. e

49. collima 2, cod. peri_ in quanto l'imputato si era allontanato dall'abitazione a seguito di un violento litigio con i familiari e si era immediatamente costituito presso la casa di reclusione di Potenza con condotta priva di offensività; 2) violazione di legge per mancata applicazione dell'attenuante di cui al comma 4 dell'art. 385 cod. peli.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, che non si confronta affatto con la ricostruzione contenuta in sentenza, nella quale si dà atto che il Ciancio si allontanava dall'abitazione il 7 dicembre e si presentava in carcere a Potenza solo il 10 dicembre: ricostruzione in fatto del tutto inconciliabile con la prospettazione difensiva dell'inoffensività della condotta.

Parimenti inammissibile il secondo motivo, non dedotto in appello e non deducibile per la prima volta in questa sede. non potendo censurarsi l'omessa risposta ad un tema non devoluto alla cognizione del giudice di appello.

Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CrisctThlo [OSCURATO:PERSONA] 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa il 10.7.2019 dal locale Tribunale che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui evasione e. con la diminuente per il rito abbreviato. lo aveva condannato alla pena di 8 mesi di reclusione. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 1) erronea applicazione degli artt. 385, comma 3. e 49. collima 2, cod. peri_ in quanto l'imputato si era allontanato dall'abitazione a seguito di un violento litigio con i familiari e si era immediatamente costituito presso la casa di reclusione di Potenza con condotta priva di offensività; 2) violazione di legge per mancata applicazione dell'attenuante di cui al comma 4 dell'art. 385 cod. peli. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, che non si confronta affatto con la ricostruzione contenuta in sentenza, nella quale si dà atto che il Ciancio si allontanava dall'abitazione il 7 dicembre e si presentava in carcere a Potenza solo il 10 dicembre: ricostruzione in fatto del tutto inconciliabile con la prospettazione difensiva dell'inoffensività della condotta. Parimenti inammissibile il secondo motivo, non dedotto in appello e non deducibile per la prima volta in questa sede. non potendo censurarsi l'omessa risposta ad un tema non devoluto alla cognizione del giudice di appello. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CrisctThlo [OSCURATO:PERSONA] 12
Sentenza Cassazione n. 41332/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris