Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01328/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 22 novembre 2021 la Corte di appello di Roma - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - in parziale riforma della pronuncia resa il giorno 15 giugno 2021 dal Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato in mitius la pena a loro irrogata e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità di entrambi per il delitto di tentato furto in abitazione e del solo Karaliov per la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con il medesimo atto, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale ha prospettato il vizio di motivazione in ordine all'esclusione dei presupposti della desistenza volontaria in relazione al delitto tentato sopra indicato, richiamando il testo dell'art. 56, comma 3, cod. pen. e i princìpi giurisprudenziali in forza dei quali, nel caso in cui l'agente abbia liberamente desistito - come nella specie, ad avviso della difesa, avrebbero fatto entrambi gli imputati alla luce della dinamica dell'occorso esposta nel ricorso - dovrebbe farsi applicazione dell'istituto invocato.

3. Il ricorso è inammissibile.

Esso è tutto incentrato sulla libertà della desistenza degli imputati e tuttavia - il che è dirimente - non si confronta effettivamente con la sentenza impugnata che ha indicato gli elementi in forza dei quali non ha ritenuto invece che l'interruzione dell'iter criminis sia stato determinato da cause indipendenti dalla volontà dei ricorrenti (la presenza della persona offesa all'interno dell'appartamento la cui serratura era stata riempita di colla, la difficoltà di applicare la programmata tecnica di effrazione, la presenza elle Forze dell'ordine all'esterno dello stabile, di cui il Karaliov ha avvertito il Bondarenko), finendo col prospettare irritualmente in questa sede di legittimità una ricostruzione alternativa, senza assumere un travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01, Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 22 novembre 2021 la Corte di appello di Roma - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - in parziale riforma della pronuncia resa il giorno 15 giugno 2021 dal Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato in mitius la pena a loro irrogata e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità di entrambi per il delitto di tentato furto in abitazione e del solo Karaliov per la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con il medesimo atto, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale ha prospettato il vizio di motivazione in ordine all'esclusione dei presupposti della desistenza volontaria in relazione al delitto tentato sopra indicato, richiamando il testo dell'art. 56, comma 3, cod. pen. e i princìpi giurisprudenziali in forza dei quali, nel caso in cui l'agente abbia liberamente desistito - come nella specie, ad avviso della difesa, avrebbero fatto entrambi gli imputati alla luce della dinamica dell'occorso esposta nel ricorso - dovrebbe farsi applicazione dell'istituto invocato. 3. Il ricorso è inammissibile. Esso è tutto incentrato sulla libertà della desistenza degli imputati e tuttavia - il che è dirimente - non si confronta effettivamente con la sentenza impugnata che ha indicato gli elementi in forza dei quali non ha ritenuto invece che l'interruzione dell'iter criminis sia stato determinato da cause indipendenti dalla volontà dei ricorrenti (la presenza della persona offesa all'interno dell'appartamento la cui serratura era stata riempita di colla, la difficoltà di applicare la programmata tecnica di effrazione, la presenza elle Forze dell'ordine all'esterno dello stabile, di cui il Karaliov ha avvertito il Bondarenko), finendo col prospettare irritualmente in questa sede di legittimità una ricostruzione alternativa, senza assumere un travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01, Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Decreto Cassazione n. 01328/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris