CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45575/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 settembre 1982 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro il 10 marzo 2022, Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 14 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IFn1 FATTO 1. Con ordinanza del 10 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza emessa il 2 febbraio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa, con cui a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 640 bis cod. pen. 2. Secondo il Tribunale del riesame l'indagato era gravemente indiziato dei delitti di cui ai capi A) e M) della contestazione cautelare, per essersi, in qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., associato con altre persone, con lo scopo di commettere più delitti di truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di accesso abusivo a sistema informatico, di falso, di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ed irregolarità nella loro circolazione. L'indagato, inoltre, con artifizi e raggiri, consistiti nel formare e presentare varie istanze di assegnazione di carburanti agevolati per l'agricoltura per l'azienda agricola [OSCURATO:PERSONA], aveva indotto in errore il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della Regione Calabria e si era fatto assegnare per le annualità 2019 e 2020 complessivi 260.316 litri di gasolio agricolo, che veniva fittiziamente erogato dal distributore [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., cagionando così un danno allo Stato per accese agevolate e Iva e procurandosi ingiusto profitto. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 3.1 inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. e vizi della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per il delitto associativo. Dopo aver ricordato i tre elementi fondamentali che connotano l'associazione per delinquere e i criteri distintivi di essa rispetto al concorso di persone nel reato, il ricorrente ha dedotto che il semplice suo accesso al sistema [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe condotta sintomatica né della partecipazione all'associazione e, soprattutto, del ruolo di costituente, promotore, organizzatore o capo per come descritto nel capo di imputazione, né della consapevolezza da parte dell'indagato dell'esistenza dell'associazione e della volontà di agevolazione e rafforzamento della medesima. L'indagato sarebbe responsabile di un unico reato fine ovvero quello di cui al capo M) e avrebbe intrattenuto un rapporto pressoché univoco soltanto con [OSCURATO:PERSONA], di guisa che tale univocità ed esclusività di rapporto mal si concilierebbe con il ruolo contestato di costituente, organizzatore o capo. Inoltre, a fronte di un'associazione per delinquere che avrebbe avuto inizio nel 2017, l'intervento del ricorrente verrebbe individuato nel 2020, ossia ben tre anni dopo, e solo in ragione dell'assunzione del ruolo di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA]. Tale incípit temporale della condotta contestata non si concilierebbe con il ruolo del Vulcano di costituente, promotore della contestata associazione. Il Tribunale del riesame e, prima ancora, il Giudice per le indagini preliminari non avrebbero indicato quale specifico impegno avrebbe assunto l'indagato e non avrebbero verificato ex post la positiva rilevanza causale del promesso contributo per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione stessa. Non sarebbero state descritte condotte sussumibili sotto la categoria della partecipazione; non sarebbero state identificate le riunioni tra gli asseriti sodali; non sarebbe stato indicato il programma; non vi sarebbe stato alcun approfondimento in tema di ricorrenza del dolo specifico. L'utilizzo, contestato all'indagato, della smart card di Ranieri, con cui effettuava numerose validazioni da un'utenza allo stesso intestata, non evidenzierebbe alcun contributo dello stesso nella realizzazione della fattispecie associativa ma dimostrerebbe solo un supporto informatico, dallo stesso concesso al Ranieri e consentito dall'art. 6 D.M. n. 4 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalla circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 49/2002; 3.2 violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizi della motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Secondo il ricorrente difetterebbe il pericolo concreto e attuale per l'acquisizione e la genuinità delle prove, essendo decorsi due anni dall'accertamento del fatto all'adozione della misura cautelare ed essendo stato disposto nel 2021 un sequestro probatorior da cui sarebbero emersi compiutamente tutti i fatti e le e le condotte oggi contestate con l'ordinanza cautelare. Non esisterebbe il pericolo di fuga, in ragione della condotta serbata dall'indagato per tutto il periodo; non sussisterebbe il pericolo di reiterazione del reato, essendo l'indagato incensurato e riguardando l'accusa un unico ed isolato episodio di cessione. Peraltro, sarebbe stata sospesa l'autorizzazione regionale della [OSCURATO:PERSONA] di cui al decreto dirigenziale n. 2016 del 26 febbraio 2014, cosicché l'indagato si troverebbe nell'impossibilità di svolgere attività d'impresa e di vendere gasolio agevolato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione, con cui si deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme ch legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). In sede di giudizio di legittimità sono rilevabili, quindi, esclusivamente i vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale, svolto nel provvedimento, e non sul contenuto della decisione, sicché - per quanto concerne i procedimenti "de libertate" - non è possibile procedere a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 dei 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). 3. Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata ha fornito una corretta e logica motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.Dopo avere ricordato gli elementi essenziali di un'associazione per delinquere ed avere sottolineato che le emergenze processuali consentivano di affermare la sussistenza di una struttura organizzativa, ben precisa in termini di ruoli ricoperti da ciascuno degli appartenenti, di programma da realizzare e di medesimo modus operandi, il Tribunale del riesame ha indicato l'apporto fornito da ciascuno dei partecipanti, "perfettamente consapevoli dell'essenzialità della loro condotta nell'ambito dell'intera sequenza operativa di natura illegale, propria di un gruppo di soggetti associati che perseguono un comune obiettivo criminoso attraverso la commissione di una serie indeterminata di delitti". Con specifico riferimento alla coscienza e volontà degli associati di far parte del medesimo gruppo, il Collegio del riesame ha evidenziato che tale circostanza "emerge da diversi elementi, tra cui quello relativo alla consapevolezza di poter fare affidamento su una rete di contatti in tutte le fasi della realizzazione delle truffe in questione, finalizzate al conseguimento del risultato voluto, e, dunque, dalla sinergia tra l'azione dei diversi soggetti che hanno tutti agito nella piena consapevolezza dell'esistenza di una collaudata organizzazione retrostante". Riguardo al ricorrente, subentrato alla madre nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ill 22 ottobre 2020 ma pienamente inserito nella diretta gestione delle attività societarie sin dal 2017, il Tribunale ha sottolineato che il medesimo rappresenta una figura centrale all'interno del suindicato organigramma, avendo questi contribuito alla realizzazione di diversi episodi finalizzati all'impiego per usi diversi di carburante agricolo con la consapevolezza che la propria condotta interagisse con le altre, al fine di realizzare il programma delinquenziale, oggetto di analisi. Quanto alla truffa aggravata (capo M), relativa alla destonazione del gasolio ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta, il Tribunale di riesame ha evidenziato che dagli atti di indagine era emerso che l'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA] aveva fraudolentemente ottenuto gasolio agricolo con le domande presentate e che questo era stato materialmente erogato dal distributore [OSCURATO:PERSONA]. Era emerso in particolare poi che gli [P, utilizzati per gli accessi al portale UMA Arcea con la smart card di Ranieri, risultavano associati all'utenza intestata al ricorrente: elemento questo di rilevante portata indiziaria. Inoltre, non soltanto risultava associato all'utenza del ricorrente l'IP, utilizzato nel 2020 per l'accesso al portale con la smart card del Ranieri, ma anche quello utilizzato il 13 luglio 2018 (quindi molto prima del suo ingresso formale nella società) per l'accesso al portale UMA Arcea con la smart card anche di [OSCURATO:PERSONA], altro imprenditore fittizio unitamente a Ranieri. Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo censorio.Al riguardo giova ricordare che questa Corte (Sez. 5, n. 1964 del 7/12/2018, Rv. 274442 - 01) è ferma nel ritenere che l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati. Nel caso in questione, il Collegio del riesame ha dato conto della sussistenza dei requisiti della fattispecie associativa, avendo ritenuto accertata l'esistenza di un vincolo associativo trascendente la commissione dei singoli reati fine e connotato dall'indeterminatezza del programma criminoso. Ciò ha desunto, in particolare, dal susseguirsi ininterrotto per un apprezzabile lasso di tempo delle condotte, integranti i reati fini, ad opera cfl soggetti stabilmente legati aventi ciascuno diversi compiti, come dettagliatamente indicati ai fogli 4 e 5 dell'ordinanza impugnata. Era infatti risultata accertata la serie di episodi di accesso abusivo ai sistemi informatici e di truffa, commessi da [OSCURATO:PERSONA] e Ranieri, fittizi imprenditori agricoli, con il concorso di una serie di dipendenti pubblici e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al fine di ottenere l'assegnazione di carburante agricolo a prezzo agevolato. 4. Immuni da vizi sono anche le argomentazioni con cui il Tribunale del riesame ha affermato la consapevole intraneità del ricorrente al sodalizio criminoso. Egli, infatti, era stabilmente inserito nella società [OSCURATO:PERSONA], che aveva assunto un ruolo centrale nella vicenda, unitamente agli imprenditori fittizi, ben consapevoli tutti dei benefici e dei conseguenti danni arrecati e dell'essenzialità della loro condotta nell'ambito dell'intera sequenza operativa di natura illegale. 5. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha affermato che le modalità operative delle condotte, ascritte al ricorrente, erano particolarmente allarmanti e denotavano un concreto pericolo di reiterazione, essendosi egli stabilmente e professionalmente impegnato in un'incessante, reiterata attività illecita, organizzata e collaudata, finalizzata alla commissione di truffe aggravate ai danni dello Stato, protrattasi, peraltro, per un congruo arco di tempo e mai interrotta, nonostante i diversi interventi della Guardia di finanza. Secondo il Tribunale del riesame, tali condotte, per le loro caratteristiche, "inducono ragionevolmente a ritenere altamente probabile il pericolo di reiterazione in futuro di condotte analoghe anche per la particolare competenza e professionalità, maturata nel settore", a nulla rilevando la sospensione delle autorizzazioni, licenze o concessioni, disposta nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], "non essendovi elementi, alla luce della gravità dei fatti e delle concrete modalità di essi, per non ritenere che il ricorrente, se non cautelato e rimesso in libertà, possa riprendere i contatti e reiterare le medesime condotte contestate, senza necessariamente agire per la predetta società". Così argomentando, il Tribunale del riesame non è incorso in violazioni di legge o in illogicità manifeste. Al riguardo deve rimarcarsi che l'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. prevede che le misure cautelari sono disposte quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità del soggetto sottoposto alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. L'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen. impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato. È evidente, dunque, che la scelta del legislatore è stata quella di richiedere un'analisi dell'esistenza delle esigenze cautelari, che non si limiti alla considerazione del tipo di reato e della sua ipotetica gravità ma si estenda alla valutazione di elementi concreti, sintomatici della pericolosità del soggetto. Tra tali elementi di valutazione, imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta nella commissione di ulteriori reati, rientrano senza dubbio la modalità della condotta e le circostanze di fatto, in presenza delle quali essa si è svolta. Siffatti principi sono stati reiteratamente affermati da questa Corte, che ha espressamente indicato sia che il pericolo di fuga e di recidiva non può essere desunto esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522) sia che l'attualità del pericolo di reiterazione richiede da parte del giudice della cautela una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio ambientale (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566).Nel caso di specie, il Tribunale del riesame, nell'effettuare la prognosi sulla recidiva dell'indagato, ha tenuto conto della gravità dei fatti e della sua personalità, da cui ha desunto la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari, che ha ritenuto fronteggiabili con la disposta misura cautelare detentiva. Trattasi di argomentazioni, che in quanto immuni da vizi sindacabili in questa sede, resistono ai rilievi censori del ricorrente. 6. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r