CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 settembre 1977
Cassazione n. 29796/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/09/1977 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché generici, reiterativi e diretti a prospettare una non consentita lettura alternativa della condotta del ricorrente, riduttivamente considerata una mera reazione verbale, che non aveva impedito lo svolgimento dell'attività di ufficio; considerato che i rilievi difensivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-5 in relazione alla configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale per l'idoneità della minaccia, finalizzata nel contesto descritto ad evitare ogni controllo, per la concretezza della condotta oppositiva persino all'identificazione e per l'irrilevanza dell'esito della condotta e dell'effettivo impedimento dell'atto d'ufficio); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere e nsore Il Presidente