Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2018/2020
ECLI:EU:T:2020:588
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0536_INF
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 7 dicembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑536/19)
«Ricorso di annullamento – Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Fornitura di servizi nel settore dell’organizzazione di attività di comunicazione per conto della rappresentanza della Commissione in Grecia – Annullamento della gara d’appalto – Difetto di interesse ad agire – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Persone fisiche o giuridiche – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Nozione – Ricorso contro una decisione di annullamento di una gara d’appalto nel settore dell’organizzazione di attività di comunicazione per conto della rappresentanza della Commissione in Grecia – Ricorso proposto dall’autore di un’offerta finanziaria superiore al budget massimo della gara d’appalto – Esclusione – Irricevibilità – Errore di calcolo dei coefficienti della gara d’appalto commesso dall’amministrazione aggiudicatrice – Irrilevanza
(v. punti 21, 22, 26, 29)
2.
Appalti pubblici dell’Unione europea – Procedura di gara – Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento degli offerenti – Fornitura di servizi nel settore dell’organizzazione di attività di comunicazione per conto della rappresentanza della Commissione in Grecia – Errore di calcolo dei coefficienti della gara d’appalto commesso dall’amministrazione aggiudicatrice – Decisione di annullamento della gara d’appalto – Ricorso contro tale decisione – Effetti della sentenza d’annullamento – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di porsi alla data dell’adozione dell’atto annullato e di prendere in considerazione le disposizioni in vigore a tale data – Amministrazione aggiudicatrice vincolata dalla procedura di gara pregiudicata da un errore di calcolo – Rettifica degli errori di calcolo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice per procedere ad una nuova valutazione delle offerte presentate – Inammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, artt. 151, 160, § 1, 169, §§ 1 e 2, e 172)
(v. punti 31-38)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso contro una decisione di annullamento di una gara d’appalto nel settore dell’organizzazione di attività di comunicazione per conto della rappresentanza della Commissione in Grecia – Ricorso proposto dall’autore di un’offerta finanziaria superiore al budget massimo della gara d’appalto e respinta a causa del superamento di tale budget – Irricevibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, artt. 6, 33, § 1, 56 e 59)
(v. punti 39-42)
4.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso contro una decisione di annullamento di una gara d’appalto nel settore dell’organizzazione di attività di comunicazione per conto della rappresentanza della Commissione in Grecia – Ricorso proposto dall’autore di un’offerta finanziaria superiore al budget massimo della gara d’appalto definito liberamente dall’amministrazione aggiudicatrice nell’ambito del suo potere discrezionale – Irricevibilità
(v. punti 39, 43, 45-48)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione della Commissione del 29 maggio 2019 di annullare la gara di appalto PR/2018-16/ATH avente ad oggetto la fornitura di servizi nel settore dell’organizzazione di attività di comunicazione per conto della sua rappresentanza in Grecia.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
[OSCURATO:PERSONA] AE sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.