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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25060/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI4_eiateu=nristudt=p, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, posto che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, a norma dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., a sua volta inserito dall'art. 1, comma 62

I. n. 103/2017 - applicabile nel caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata - è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a norma del suddetto art. 599-bis cod. proc. pen. con cui si deduca la mancanza di verifica ex art. 129 codice di rito ovvero la mancanza di motivazione, in genere.

Il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); e nel caso di specie, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, vi è stata espressa rinuncia a tutti i motivi di appello. 2.La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, siccome stabilito dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., innanzi richiamato.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue pertanto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI4_eiateu=nristudt=p, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, posto che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, a norma dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., a sua volta inserito dall'art. 1, comma 62 I. n. 103/2017 - applicabile nel caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata - è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a norma del suddetto art. 599-bis cod. proc. pen. con cui si deduca la mancanza di verifica ex art. 129 codice di rito ovvero la mancanza di motivazione, in genere. Il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); e nel caso di specie, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, vi è stata espressa rinuncia a tutti i motivi di appello. 2.La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, siccome stabilito dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., innanzi richiamato. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue pertanto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 25060/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris