CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 28277/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21637-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 286/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 18/07/2016 R.G.N. 150/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] pubblico Recesso ex art. 72, comma 11, d.l. n.112/2008 Revoca tacita R.G.N.21637/2016 Cron. Rep. Ud.15/06/2022 CC 1. la Corte d’Appello di Cagliari ha respinto i reclami proposti dall’Inps e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che, all’esito del giudizio di opposizione ex lege n. 92/2012, aveva confermato l’ordinanza con la quale, a definizione della fase sommaria, era stata dichiarata l’illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro dirigenziale comunicato dall’INPS il 14 febbraio 2013 , ai sensi dell’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112/2008, e l’Istituto era stato condannato a reintegrare ilricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato nonché a corrispondere allo stesso l’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18 comma 4 della legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012; 2. la Corte territoriale ha premesso in punto di fatto che l’Inps, con una precedente comunicazione risalente al 30 novembre 2011,si era avvalso della facoltà prevista dal richiamato art. 72 ed aveva intimato il recesso, in ragione del raggiungimento della massima anzianità contributiva, a decorrere dal 1° giugno 2012, ossia dalla scadenza del periodo di preavviso di sei mesi; 3. il rapporto, peraltro, era proseguito di fatto e il Putzolu aveva continuato ad esercitare le funzioni di Direttore regionale per la Sardegna sino a quando, con la nota del 14 febbraio 2013, l’Istituto aveva comunicato che, tenuto conto dell’integrale decorso del preavviso, il rapporto sarebbe cessato con decorrenza dal 28 febbraio 2013; 4. il giudice del reclamo ha condiviso le conclusioni alle quali il Tribunale era pervenuto ed ha ravvisato nella comunicazione del febbraio 2013 un nuovo e distinto recesso, intimato in assenza dei presupposti normativi, perché nel frattempo il legislatore aveva modificato i requisiti di accesso alla pensione e, a partire dal 1° gennaio 2012, per effetto dell’art. 24 della legge n. 214/2011 aveva elevato a 42 anni la massima anzianità contributiva; 5. la Corte territoriale ha disatteso la tesi dell’Istituto, secondo cui sarebbe stata data esecuzione al primo atto di recesso, definitivo perché non impugnato nei termini, ed ha evidenziato che quell’atto era stato revocato per fatti concludenti in quanto il rapporto era proseguito e l’ente, non solo aveva consentito al dirigente di continuare a svolgere le funzioni in precedenza assegnategli, ma aveva anche corrisposto allo stesso la retribuzione di risultato; 6. il giudice del reclamo ha, poi, ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012, all’impiego pubblico contrattualizzato e, considerata la durata dell’estromissione, protrattasi per oltre dodici mesi, non ha ravvisato ragioni idonee a giustificare la riduzione dell’indennità risarcitoria, liquidata dal primo giudice nella misura massima; 7. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’INPS sulla base di due motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese con tempestivo controricorso [OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATOCHE 1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., l’Istituto denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112/2008 e dell’art. 24, comma terzo, d.l. 201/11; violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg. con riferimento alle note del 30.11.2011 e del 14.2.2013; errata valutazione dei presupposti di fatto» e, premessa la ricostruzione del quadro normativo nonché dei fatti di causa, ribadisce che alla data di intimazione del recesso del 30 novembre 2011 [OSCURATO:PERSONA] possedeva i requisiti richiesti dalla norma richiamatain rubrica, perché aveva co mpiuto 61 anni di età ed avrebbe maturato nel giugno 2012 quaranta anni di contribuzione; 1.1. addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto revocato per fatti concludenti l’atto di recesso ed evidenzia che, a fronte del carattere cogente del precetto dettato dall’art. 72 del d.l. n. 112/2008, doveva essere escluso il potere discrezionale dell’amministrazione di mantenere in vita rapporti lavorativi con dirigenti che avevano maturato il diritto alla pensione; 1.2. aggiunge che con la determinazione commissariale n. 35 del 23 ottobre 2008 l’Istituto aveva fissato i criteri generali ai fini dell’applicazione della normativa ed aveva dato mandato al Direttore Generale di risolvere i rapporti con i dirigenti di livello dirigenziale generale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antecedente alla riforma delle pensioni introdotta dal d.l. n. 201/2011; 1.3. non poteva, pertanto, neppure essere ipotizzata una revoca dell’atto avvenuta per fatti concludenti, perché la stessa si sarebbe posta in contrasto con la normativa di legge e con i provvedimenti in precedenza adottati, ed inoltre sarebbe stata disposta in assenza di una specifica motivazione, che è sempre necessaria per le amministrazioni pubbliche che curano interessi di carattere generale; 1.4. ad avviso del ricorrente la prosecuzione di fatto del rapporto dirigenziale aveva prodotto effetti solo sulla durata del periodo di preavviso, concordemente prorogato dalle parti, ma non aveva posto nel nulla l’atto di recesso del 30 novembre 2011, la cui legittimità doveva essere valutata alla luce della disciplina all’epoca vigente; 2. con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 92/2012 ed il ricorrente sostiene che l’indennità risarcitoria doveva essere graduata tenendo conto dell’anzianità del lavoratore, del comportamento e delle condizioni delle parti, con conseguente onere per il giudice di esplicitare le ragioni per le quali il risarcimento era stato riconosciuto nella misura massima; 3. il primo motivopresenta assorbenti profili di inammissibilità perché, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, in realtà finisce per censurare l’accertamento di fatto riservato al giudice del merito che, nel condividere le conclusioni alle quali era già pervenuto il Tribunale, ha interpretato la missiva del 14 febbraio 2013 ed ha ritenuto che con la stessa l’INPS avesse nuovamente esercitato la facoltà di recesso dal rapporto dirigenziale ex art. 72, comma 11, del d.l. n. 112/2008, adottando un atto distinto e autonomo rispetto alla precedente intimazione del 30 novembre 2011, revocata per fatti concludenti; 3.1. è ius receptumil principio secondo cui l’esegesi di ogni atto di autonomia negoziale è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito, con un’operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto; 3.2. le valutazioni del giudice di merito in ordine all'interpretazione degli atti negoziali,pertanto, soggiacciono nel giudizio di cassazione ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis,Cass. n. 21576/2019; Cass. n. 20634 / 2018 ); 3.3. inoltre la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure , ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli:Cass. n. 18375/2006; Cass. n. 12468/2004;Cass. n. 22979/2004); 3.4. l’istituto ricorrente, pur richiamando nella rubrica del motivo gli artt. 1362 e seguenti cod. civ., non specifica le ragioni per le quali il giudice del merito avrebbe violato le regole di ermeneutica contrattuale, applicabili anche agli atti unilaterali ex art. 1324 cod. civ., nel ritenere che l’INPS con l’atto del 14 febbraio 2013 avesse nuovamente manifestato la volontà di recedere dal rapporto e non si fosse solo limitato, come sostenuto dall’ente previdenziale, a prendere atto dell’avvenuto decorso del periodo di preavviso concesso con l’atto del 30 novembre 2011; 4. il motivo è, poi, infondato nella parte in cui sostiene che il recesso esercitato il 30 novembre 2011, con decorrenza dal 30 giugno 2012, non poteva essere revocato, in quanto doveroso ex art. 72 del d.l. n. 112/2008, né poteva essere posto nel nulla attraverso un comportamento concludente delle parti, alle quali era solo consentito di prorogare in via di fatto il periodo di preavviso; 4.1. sull’interpretazione dell’art. 72 del d.l. n. 112/2008, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, questa Corte si è più volte pronunciata escludendo la pretesa automaticità fra raggiungimento della massima anzianità contributiva e intimazione del recesso ed affermando che, in presenza dei requisiti soggettivi richiesti dal legislatore, l’Amministrazione non è obbligata a risolvere il rapporto (cfr. sulla non doverosità Cass. n. 1754/2017) ed ha solo la facoltà di recedere, da esercitare con modalità tali da rendere l’esercizio della facoltà stessa rispettoso delle prescrizioni dettate dalla direttiva 2000/78/CE (cfr. fra le più recenti Cass. n. 20396/2021); 4.2. la revoca dell’atto, che il giudice del merito ha ritenuto avvenuta per fatti concludenti, non si pone in contrasto con l’art. 72 del d.l. n. 112/2008, in quanto la n orma non rende obbligata la risoluzione e, quindi, non si è in presenza di un’attività doverosa che l’Amministrazione, nel consentire la prosecuzione del rapporto, avrebbe omesso; 5.parimenti infondato è il motivo nella parte in cui sostiene che la revoca del recesso, in quanto incidente sull’organizzazione dell’ente, doveva essere motivata, con la conseguenza che nel comportamento delle parti poteva essere ravvisata solo una prorogatacita del periodo di preavviso; 5.1. ribadita l’inammissibilità delle argomentazioni che si risolvono in una critica all’accertamento di fatto, va detto che il giudice di merito non si è discostato dall’orientamento già espresso da questa Corte che, sia pure in fattispecie nellaquale veniva in rilievo un rapport o instaurat o con dator e di lavoro privato ha ravvisato nella prosecuzione della prestazione lavorativa oltre la data di scadenza del preavviso una manifestazione tacita della volontà di revocare il licenziamento ed a tal fine ha valorizzato, oltre che l’obiettiva incompatibilità della dichiarazione di recesso con la successiva protrazione dell’attività lavorativa, anche la giuridica impossibilità per la parte recedente «di determinare il momento diproduzione degli effetti del recesso in data diversa da quella già indicata con l'atto negoziale perfezionatosi con la comunicazione al lavoratore» (Cass. n. 24336/2013); 5.2. quanto all’obbligo della motivazione, la censura, che è espressa in termini intrinsecamente contraddittori ( da un lato si afferma che la revoca del licenziamento non richiede l’atto scritto, dall’altro si sostiene che le ragioni della revoca dovevano essere espressamente indicate e non potevano essere manifestate in forma tacita), è incentrata sull’erroneo presupposto della natura autoritativa degli atti che vengono in rilievo, a detta del ricorrente espressione del potere di organizzazione della P.A.; 5.3. questa Corte da tempo ha affermato che nel regime giuridico contrattuale dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche il recesso, in quanto atto di diritto privato, non risponde ai requisiti di forma richiesti per i provvedimenti amministrativi con la conseguenza che non sono applicabili le disposizioni dettate dalla legge n. 241/1990 ( cfr. Cass. n. 7704/2003; Cass. n. 758/2006) e trova, invece, applicazione, ove non espressamente derogata, la normativa dettata per l’impiego privato; 5.4. dal richiamato principio discende l’applicabilità a nche all’impiego pubblico contrattualizzato dell’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «larevoca del licenziamento non richiede la forma scritta atteso il principio per cui i negozi risolutori degli effetti di atti che richiedono - come il licenziamento - la forma scritta non sono assoggettati ad identici requisiti formali in ragione dell'autonomia negoziale, di cui la libertà di forma costituisce, in mancanza di diversa prescrizione legale, significativa espressione. » ( Cass. n. 3647/2019); 6. il secondo motivo è infondato perché incentrato sull’erroneo presupposto dell’applicabilità alla fattispecie dell’art. 18 della legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012; 6.1. occorre premettere che, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, la Corte di Cassazione può ritenere fondata o infondata la questione sollevata dal ricorso anche sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti, perché l’esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti accertati nel giudizio di merito, come esposti nel ricorso e nella sentenza gravata, incontra come unico limite quello imposto dall’art. 112 cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass. n. 25223/2020; Cass. n. 27542/2019; Cass. n. 18775/2017); 6.2. per escludere la fondatezza del motivo è, pertanto, sufficiente rilevare che l’orientamento inaugurato da Cass. n. 11868/2016 quanto all’inapplicabilità all’impiego pubblico contrattualizzato dell’art. 18 della legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012, si è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le tante Cass. n. 21192/2018; Cass. n. 22655/2018; Cass. n. 22683/2018; Cass.n. 23424/2017) ed ha trovato conferma nella riscrittura dell’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 ad opera del d.lgs. n. 75/2017; 7. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 8. si deve dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1-quaterd.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, perché, salva diversa ed espressa previsione, l’esenzione prevista in via generale dal richiamato d.P.R. opera per lesole Amministrazioni dello Stato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto