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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 47806/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R.

Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 gennaio 2022 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del 10 ottobre 2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato in mesi sei di reclusione ed èuro duecento di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il residuo reato di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., estinto invece per prescrizione il reato di cui all'art. 171-ter lett. c) della legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, secondo il ricorrente la Corte territoriale non aveva consentito la partecipazione del difensore al giudizio di appello, celebrato nel vigore delle disposizioni in tema di emergenza sanitaria.

Infatti l'udienza del 12 gennaio 2022 - senza il deposito di alcuna istanza di trattazione orale - era stata in ogni caso celebrata in pubblica udienza senza che fosse stato dato il relativo avviso al difensore dell'imputato, quindi in assenza del legale fiduciario e previa nomina di avvocato d'ufficio.

Né il Procuratore generale aveva formulato alcuna conclusione scritta entro il decimo giorno antecedente all'udienza.

In tal senso il processo si era svolto in violazione - rilevabile in ogni stato e grado del procedimento - degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., riguardanti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

4.1. In relazione invero al vizio processuale lamentato, dall'esame del fascicolo d'ufficio (verifica invero consentita in ragione della natura della censura) si ricava in effetti che, senza alcuna comunicazione rivolta alle parti, era stata celebrata pubblica udienza il 12 gennaio 2022 con la partecipazione del Procuratore generale e di difensore nominato a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen..

Laddove per un verso il decreto di citazione per il giudizio d'appello aveva invece specificato che il procedimento, in difetto di istanza delle parti volta ad ottenerne la trattazione orale, si sarebbe tenuto in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, mentre d'altro canto non risulta invero che siano state proposte istanze in tal senso.

Ciò posto, se questa Corte di legittimità ha osservato che nel giudizio d'appello non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179), è stato altresì ritenuto che, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordìnario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750; tutto ciò, naturalmente, ove l'udienza venga celebrata in assenza della parte non edotta, cfr. Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, dep. 2022, N., Rv. 282897).

In specie vi è stata invero trattazione orale ordinaria senza previa istanza, e senza alcun genere di comunicazione strumentale a detta trattazione.

Mentre la difesa è stata conferita in udienza, nell'assenza certamente non illegittima del legale fiduciario, ad avvocato nominato a termini dell'art. 97, comma 4 cit..

4.2. Non vi è pertanto dubbio in ordine alla non manifesta infondatezza del motivo di ricorso, e quindi all'avvenuta instaurazione - in questa sede - del rapporto processuale di impugnazione.

4.3. In ragione di ciò, va altresì rilevato che il reato contestato, di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., è stato accertato il 18 maggio 2012.

In difetto di cause dì sospensione, la prescrizione deve intendersi così maturata il 18 maggio 2022.

Tutto ciò ancor prima dell'avvenuta trasmissione del fascicolo, infatti pervenuto solo il 17 giugno 2022, a questa Corte di legittimità.

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendo dirsi, sulla base del compendio probatorio di cui si dà atto nelle due sentenze di merito, che sia evidente la prova dell'assenza di responsabilità del ricorrente in ordine al residuo reato contestato (già estinto per prescrizione in sede di gravame il reato di cui all'art. 171-ter lett. c della legge 22 aprile 1941, n. 633).

5. In conseguenza, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 gennaio 2022 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del 10 ottobre 2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato in mesi sei di reclusione ed èuro duecento di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il residuo reato di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., estinto invece per prescrizione il reato di cui all'art. 171-ter lett. c) della legge 22 aprile 1941, n. 633. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, secondo il ricorrente la Corte territoriale non aveva consentito la partecipazione del difensore al giudizio di appello, celebrato nel vigore delle disposizioni in tema di emergenza sanitaria. Infatti l'udienza del 12 gennaio 2022 - senza il deposito di alcuna istanza di trattazione orale - era stata in ogni caso celebrata in pubblica udienza senza che fosse stato dato il relativo avviso al difensore dell'imputato, quindi in assenza del legale fiduciario e previa nomina di avvocato d'ufficio. Né il Procuratore generale aveva formulato alcuna conclusione scritta entro il decimo giorno antecedente all'udienza. In tal senso il processo si era svolto in violazione - rilevabile in ogni stato e grado del procedimento - degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., riguardanti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. 4.1. In relazione invero al vizio processuale lamentato, dall'esame del fascicolo d'ufficio (verifica invero consentita in ragione della natura della censura) si ricava in effetti che, senza alcuna comunicazione rivolta alle parti, era stata celebrata pubblica udienza il 12 gennaio 2022 con la partecipazione del Procuratore generale e di difensore nominato a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.. Laddove per un verso il decreto di citazione per il giudizio d'appello aveva invece specificato che il procedimento, in difetto di istanza delle parti volta ad ottenerne la trattazione orale, si sarebbe tenuto in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, mentre d'altro canto non risulta invero che siano state proposte istanze in tal senso. Ciò posto, se questa Corte di legittimità ha osservato che nel giudizio d'appello non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179), è stato altresì ritenuto che, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordìnario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750; tutto ciò, naturalmente, ove l'udienza venga celebrata in assenza della parte non edotta, cfr. Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, dep. 2022, N., Rv. 282897). In specie vi è stata invero trattazione orale ordinaria senza previa istanza, e senza alcun genere di comunicazione strumentale a detta trattazione. Mentre la difesa è stata conferita in udienza, nell'assenza certamente non illegittima del legale fiduciario, ad avvocato nominato a termini dell'art. 97, comma 4 cit.. 4.2. Non vi è pertanto dubbio in ordine alla non manifesta infondatezza del motivo di ricorso, e quindi all'avvenuta instaurazione - in questa sede - del rapporto processuale di impugnazione. 4.3. In ragione di ciò, va altresì rilevato che il reato contestato, di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., è stato accertato il 18 maggio 2012. In difetto di cause dì sospensione, la prescrizione deve intendersi così maturata il 18 maggio 2022. Tutto ciò ancor prima dell'avvenuta trasmissione del fascicolo, infatti pervenuto solo il 17 giugno 2022, a questa Corte di legittimità. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendo dirsi, sulla base del compendio probatorio di cui si dà atto nelle due sentenze di merito, che sia evidente la prova dell'assenza di responsabilità del ricorrente in ordine al residuo reato contestato (già estinto per prescrizione in sede di gravame il reato di cui all'art. 171-ter lett. c della legge 22 aprile 1941, n. 633). 5. In conseguenza, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 2
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