CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13972/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato ad ACERRA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del riesame, ha integralmente confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 16 ottobre 2023, che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 644 e 416-bis.1 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso. 2.1. Illogicità o contraddittorietà della motivazione in merito ai gravi indizi di colpevolezza. In particolare, il Tribunale avrebbe riconosciuto la sussistenza del tasso usurario sulla base di elementi evanescenti (un'unica intercettazione telefonica, suffragata da mere congetture), disattendendo le argomentazioni del consulente contabile della difesa, che aveva ritenuto non superato il tasso soglia, sulla base della sola documentazione di sicura provenienza, ovvero le cambiali e gli appunti rinvenuti presso le persone offese e l'indagato. 2.2. Carenza di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, esclusivamente presunta sulla base di «ipotetici "profili di contesto ambientale"». 2.3. Inosservanza della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, assertivamente affermata sulla inconsistente base dell'aggravante suaccennata e di risalenti e non specifici precedenti penali. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'ordinanza impugnata sottolinea come - a fronte della evidente mancanza di sincerità delle persone offese, oltremodo intimorite, e dell'implausibilità della versione dell'indagato - deve darsi preminente rilievo, in questa fase procedimentale ancora fluida, alle nettissime affermazioni contenute in alcune conversazioni intercettate, individuando, con ragionamento privo di vizi- logico giuridici e dunque impermeabile allo scrutinio di legittimità, il saggio di interessi del 100% annuo (pp. 2-6). L'alternativa ricostruzione offerta dalla difesa è congruamente disattesa, evidenziando la parzialità del materiale documentario considerato e la stessa non perfetta tenuta logica degli esiti del consulente, che si trova a dover imputare implausibilmente a mera garanzia un pacco di cambiali per complessivi euro 50.000 (pp. 6-7). Il motivo è dunque non consentito, sollecitando un'impossibile nuova ponderazione della piattaforma indiziaria. 3.2. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente. Il ricorrente, in primo luogo, omette di confrontarsi con l'ampio apparato motivazionale, trascurando di misurarsi con passaggi fondamentali del percorso giustificativo e cadendo in tal modo in un'insuperabile aspecificità dei motivi. L'atto di impugnazione non tiene infatti nella minima considerazione i plurimi elementi - in particolare, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e captazioni - che collocano l'intera condotta usuraria nell'alveo delle attività di diretto interesse del clan Andretta e consentono di rilevare i devastanti effetti della sopraffazione mafiosa nei confronti delle persone offese, timorose persino di riferire la vicenda con sincerità agli inquirenti, quale diretta conseguenza dell'avvalimento della forza intimidatrice che promana dall'associazione (pp. 2-6, 8). I profili di censura in tema di esigenze cautelari sono dunque altresì manifestamente infondati, a fronte della doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari (non scalfita, nel caso di specie, da elementi di segno contrario, secondo la valutazione dei giudici di merito, ed anzi corroborata dai chiari indici di un probabile ricorso ad atti violenti, nonché dal curriculum criminale del ricorrente) e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 febbr