CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25171/2023
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della data dell’adunanza, ma, avendo omesso il ricorrente di depositare la notifica del ricorso alle parti intimate nel giudizio di cassazione, deve essere dichiarata l’inammissibilità del medesimo. Secondo la giurisprudenza Corte (Cass. Sez. U. n. 4353 del 2023) tuttavia, poiché la correzione può essere domandata con ricorso dalla parte interessata, ma anche rilevata d’ufficio dalla Corte (eventualmente dietro mera sollecitazione del privato), laddove sia proposto ricorso per correzione dell’errore materiale e questo sia poi dichiarato inammissibile, improcedibile ovvero, comunque, rinunciato, resta fermo il potere della Corte di correggere d’ufficio la propria statuizione, a condizione che sia instaurato il contraddittorio. Nella specie, non vi è da instaurare il contraddittorio ai fini della correzione d’ufficio posto che parte presente nel giudizio di legittimità era solo l’odierno ricorrente, cui è stata comunicata la data dell’odierna camera di consiglio, mentre le altre parti sono rimaste intimate. Previa conversione della procedura nel rilievo d’ufficio della Corte, va quindi disposta la correzione. P. Q. M. Dichiara l’inammissibilità dell’istanza di correzione di errore materiale; dispone la conversione del procedimento su istanza di parte nella correzione d’ufficio e pertanto dispone che nell’ordinanza n. 10175 del F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f