CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 29871/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NI. FATTO 1.Il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (medici veterinari assunti dapprima con contratto a tempo determinato e successivamente con contratto a tempo indeterminato), volte ad ottenere le somme a titolo di indennità di posizione variabile. Il Tribunale ha ritenuto illegittimo il comportamento del Policlinico, in quanto violativo della norma pattizia che aveva riconosciuto anche a tale categoria di medici l’indennità di posizione variabile. 2. La Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello principale proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] I, nonché l’appello incidentale proposto avverso tale sentenza da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. La Corte territoriale ha evidenziato che l’appello principale aveva censurato il riconoscimento dell’indennità di posizione variabile nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e dello Scalise per la parte eccedente il minimo contrattuale, in quanto i medesimi non erano titolari di alcun incarico di posizione che ne giustificasse la corresponsione, come previsto da ll’art. 35 del CCNL e d a lle delibere nn. 29 e 31 del 11.10.2006 e del 30.11.2006. 4. Il giudice di appello ha condiviso le statuizioni del Tribunale, secondo cui la mancata adozione del provvedimento di graduazione da parte dell’Azienda non era conforme ai principi di correttezza e buona fede, e secondo cui da tale inerzia non poteva farsi discendere il mancato riconoscimento della specifica voce retributiva; ha dunque richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui non può prescindersi dalla corresponsione di una retribuzione di posizione minima costituita dalle componenti, fissa e variabile, destinata ad essere riassorbita nel valore economico complessivo successivamente attribuito all’incarico. 5. Il giudice di appello ha ritenuto l’illegittimità del comportamento dell’Azienda, che non aveva riconosciuto il minimo tabellarein quanto aveva escluso in radice l’attribuzione dell’indennità di posizione variabile ; ha pertanto respinto l’appello principale. 6. Ha altresì respinto l’appello incidentale, volto ad ottenere l’integrale riconoscimento dell’indennità di posizione a fronte della violazione posta in essere dall’azienda, in quanto tali somme , che costituiscono una “mera anticipazione prevista dal contratto collettivo”, sono dovute fino al riconoscimento dell’incarico nel quale sono destinate ad essere riassorbite. 7. Ha ritenuto che la deduzione degli appellanti incidentali, secondo cui non poteva essere apportata alcuna riduzione in quanto il titolo del riconoscimento derivava direttamente dal contratto sottoscritto, confliggesse con i principi enunciati dal giudice dilegittimità; ha sul punto precisato che l’atto di graduazione delle funzioni disposto dall’azienda fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] costituisce un atto di macro organizzazione che consentiva di cristallizzare le loro posizioni. 8. Ha pertanto ritenuto corretta la decisione del Tribunale, che aveva individuato nell’illegittimità della condotta aziendale la fonte del risarcimento del danno, quale conseguenza diretta della violazione, ed ha rilevato che la quantificazione non era stataoggetto di contestazione. 9. Avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] I ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo. 10. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria. DIRITTO 1.Con l’unico motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. in relazione all’art. 35 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 1998-2001 e dell’art. 24 del d.lgs. n. 26/1993, dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1375, 1358 e 1359 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Richiama il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui non è previsto alcuno specifico termine per la determinazione della parte accessoria della retribuzione del dirigente correlata alle funzioni e alle responsabilità(Cass. S.U. n. 7768/2009) nonché la giurisprudenza di questa Cortesecondo cui in assenza di graduazione non sussiste il diritto al trattamento accessorio. Aggiungeche nel caso di specie non è in contestazione la corresponsione dell’avvenuta retribuzione di posizione minima, ma l’inerzia del Policlinico nel determinare le condizioni per la corresponsione della parte eventualmente aggiuntiva rispetto al minimo; evidenziache la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla sentenza di primo gradonon ha affermato che l’inerzia nella graduazione delle funzioni è fonte di credito risarcitorio. 2. I controricorrenti hanno eccepito l’inammi s sibilità del ricorso deducendoche era passata in giudicato la statuizione del Tribunale secondo cui la condotta dell’Azienda (che non aveva posto in essere la graduazione ovvero aveva sospeso una graduazione già in atto) aveva costituito inadempimento contrattuale ed era fonte di responsabilità risarcitoria. In particolare, i controricorrenti hanno dedotto che l’Azienda nell’atto di appello avrebbe dovuto censurare la statuizione del Tribunale, fondata sul risarcimento del danno, e non sulla violazione di norme pattizieche avevano riconosciuto l’indennità di posizione variabile. 3. L’eccezione va disattesa. Infatti dalla sentenza impugnata risulta che il primo giudice aveva condannato l’Azienda al risarcimento del danno nei confronti dello Scalise e del [OSCURATO:PERSONA], a fronte dell’illegittimità della sua condotta, derivante dalla violazione della norma pattizia che aveva riconosciuto ai dirigenti medici veterinari l’indennità di posizione variabile;dalla medesima sentenza risulta che l’Azienda con l’appello principale ha lamentato la violazione, da parte del Tribunale, delle norme che avevano riconosciuto ai dirigenti medici l’indennità di posizione variabile. Avendo l’Azienda censurato con l’appello principale la statuizione della sentenza di primo grado, ha rimesso in discussione l’accertamento della propria responsabilità risarcitoria. 4.Il ricorso è infondato. La Corte territorialeha condiviso le statuizioni del primo giudice in ordine al ritenuto inadempimento contrattuale, per non avere l’[OSCURATO:PERSONA] I tempestivamente adottato la prescritta delibera di pesatura degli incarichi; ha dunque ravvisato la violazione datoriale dei criteri di correttezza e buona fede. Per quanto attieneai criteri di liquidazione del danno, ha riconosciuto la retribuzione di posizione minima. 5. La sentenza impugnata è dunque conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 7110/2023), che in una fattispecie analoga ha enunciato i seguenti principi di diritto: “In tema di dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la P.A. è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il procedimento per l’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, nel cui ambito la fase di consultazione sindacale, finalizzata anche a determinare l’ammontare delle risorse destinate al pagamento della quota variabile della retribuzione di posizione definita in sede aziendale e dipendentedalla graduazione delle funzioni, ha carattere endoprocedimentale; il mancato rispetto dei termini interni che ne scandiscono lo svolgimento, l’omessa conclusione delle trattative entro la data fissata dal contratto collettivo e le eventuali problematiche concernenti il fondo espressamente dedicato, ai sensi del medesimo contratto collettivo, alla quantificazione della menzionata quota variabile non fanno venir meno di per sé l’obbligo gravante sulla P.A. di attivare e concludere la procedura diretta all’adozione di tale provvedimento”;“La violazione dell’obbligazione della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi legittima il dirigente medico interessato a chiedere non l’adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. A tal fine, il dirigente medico è tenuto solo ad allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento della controparte; il datore di lavoro è gravato, invece, dell’onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa o della dimostrazione che il proprio inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile”; “Il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, conseguente all’inadempimento della P.A. all’obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi a tal fine necessaria, può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa; in proposito il dipendente deve allegare l’esistenza di tale danno e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità”. 6. Il ricorso va pertanto rigettato. 7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 8. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 6.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente ri