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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34679/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAavviso allp udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 7 giugno 2021 il Tribunale di Foggia ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 110 e l'ha condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di euro cinquemila di ammenda; Considerato che l'imputato ha proposto appello, qualificato come ricorso per cassazione dall'adita Corte di appello di Bari, che lo ha trasmesso a questa Corte; Ritenuto l'esame del ricorso nel merito precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sua inammissibilità, per non essere stato l'atto di impugnazione sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione e, quindi, abilitato al patrocinio di legittimità; Considerato, invero, che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, e anche nel caso di appello convertito in ricorso per cassazione, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, «a pena di inammissibilità», da difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione; Ritenuta irrilevante l'autenticazione, ad opera di un legale (neppure peraltro munito della particolare legittimazione richiesta), della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peri., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAavviso allp udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 7 giugno 2021 il Tribunale di Foggia ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 110 e l'ha condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di euro cinquemila di ammenda; Considerato che l'imputato ha proposto appello, qualificato come ricorso per cassazione dall'adita Corte di appello di Bari, che lo ha trasmesso a questa Corte; Ritenuto l'esame del ricorso nel merito precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sua inammissibilità, per non essere stato l'atto di impugnazione sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione e, quindi, abilitato al patrocinio di legittimità; Considerato, invero, che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, e anche nel caso di appello convertito in ricorso per cassazione, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, «a pena di inammissibilità», da difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione; Ritenuta irrilevante l'autenticazione, ad opera di un legale (neppure peraltro munito della particolare legittimazione richiesta), della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peri., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 34679/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris