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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15212/2026

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sentenza n. 17251/2015 emessa dalla Corte di cassazione indata 27/08/2015;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO1.

Con ricorso del 17.7.2025, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], premesso di averrichiesto, con il ricorso per cassazione n. 18296/2011 presentatonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], la distrazione delle spese di giudizio comeavvocato antistatario (cfr. pag. 6 del ricorso) e che questa Corte aveva, consentenza n. 17251 del 27.8.2015, accolto il ricorso condannando il Ministerodella Giustizia al pagamento delle spese processuali, ma omettendo diNumero registro generale 15188/2025Numero sezionale 437/2026Numero di raccolta generale 15212/2026Data pubblicazione 20/05/2026dichiarare la richiesta distrazione delle spese in suo favore, ha chiestocorreggersi l’errore materiale indicato, disponendo che le spese liquidatecon la sentenza n. 17251/2015 siano distratte in suo favore.2.

Il ricorso merita di essere accolto alla luce del principio consolidatosecondo cui «In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione dellespese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione deglierrori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso senel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deveritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicitadichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed allamancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersiimplicitamente contenuta nella domanda di distrazione» (Cass., Sez.

U,Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019).3.

Pertanto, la sentenza n. 17251 del 2015 va corretta, nel suo dispositivo,nel senso che le spese liquidate in favore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] essere distratte in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (trale tante, Cass. n. 21213/2013).

P.Q.Maccoglie il ricorso e dispone che la sentenza di questa Corte, Sezione Sestacivile - 1, n. 17251 del 27 agosto 2015, venga corretta, nel dispositivo, conl'aggiunta, dopo le espressioni "compensate per un terzo" e“compensazione per la metà” e prima, in entrambi i casi, del punto, diquanto segue: “, con distrazione in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],dichiaratosene antistatario.".Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 24.2.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza n. 17251/2015 emessa dalla Corte di cassazione indata 27/08/2015;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO1. Con ricorso del 17.7.2025, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], premesso di averrichiesto, con il ricorso per cassazione n. 18296/2011 presentatonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], la distrazione delle spese di giudizio comeavvocato antistatario (cfr. pag. 6 del ricorso) e che questa Corte aveva, consentenza n. 17251 del 27.8.2015, accolto il ricorso condannando il Ministerodella Giustizia al pagamento delle spese processuali, ma omettendo diNumero registro generale 15188/2025Numero sezionale 437/2026Numero di raccolta generale 15212/2026Data pubblicazione 20/05/2026dichiarare la richiesta distrazione delle spese in suo favore, ha chiestocorreggersi l’errore materiale indicato, disponendo che le spese liquidatecon la sentenza n. 17251/2015 siano distratte in suo favore.2. Il ricorso merita di essere accolto alla luce del principio consolidatosecondo cui «In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione dellespese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione deglierrori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso senel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deveritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicitadichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed allamancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersiimplicitamente contenuta nella domanda di distrazione» (Cass., Sez. U,Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019).3. Pertanto, la sentenza n. 17251 del 2015 va corretta, nel suo dispositivo,nel senso che le spese liquidate in favore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] essere distratte in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (trale tante, Cass. n. 21213/2013). P.Q.Maccoglie il ricorso e dispone che la sentenza di questa Corte, Sezione Sestacivile - 1, n. 17251 del 27 agosto 2015, venga corretta, nel dispositivo, conl'aggiunta, dopo le espressioni "compensate per un terzo" e“compensazione per la metà” e prima, in entrambi i casi, del punto, diquanto segue: “, con distrazione in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],dichiaratosene antistatario.".Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 24.2.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15212/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris