Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2580/2022
ECLI:EU:T:2022:807
Testo integrale del provvedimento
62021TJ0182_INF
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 14 dicembre 2022 –
PKK/Consiglio
(causa T‑182/21) (
1
)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti del PKK nell’ambito della lotta al terrorismo – Congelamento dei capitali – Posizione comune 2001/931/PESC – Regolamento (CE) n. 2580/2001 – Applicabilità alle situazioni di conflitto armato – Gruppo terroristico – Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali – Decisione adottata da un’autorità competente – Autorità di uno Stato terzo – Riesame – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»
1.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale avente ad oggetto l’avvio di indagini o di un’azione penale o una condanna – Autorità competente per l’adozione di detta decisione nazionale – Nozione – Autorità amministrativa – Inclusione – Presupposti
(Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 4)
(v. punti 16, 17, 48‑53, 56, 61, 67)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale avente ad oggetto l’avvio di indagini o di un’azione penale o una condanna – Riesame al fine di giustificare il mantenimento nell’elenco relativo al congelamento dei capitali – Cooperazione tra il Consiglio e le autorità competenti – Portata – Distinzione tra adozione iniziale e riesame degli atti
(Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 4)
(v. punti 19, 23)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Obbligo di leale cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione – Decisione iniziale di congelamento dei capitali – Giustificazione – Onere della prova a carico del Consiglio – Portata
(Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 4)
(v. punti 20, 21, 121)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale – Nuovi elementi a giustificazione del mantenimento che devono costituire oggetto di una decisione nazionale adottata successivamente a quella posta a fondamento dell’iscrizione iniziale – Assenza
(Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, §§ 4 e 6)
(v. punti 22, 41, 135, 148)
5.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Congelamento dei capitali – Ambito di applicazione – Persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici – Nozione – Criterio di valutazione – Questione distinta da quella dell’individuazione del gruppo – Violazione del principio della certezza del diritto – Insussistenza
[Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 2; regolamento del Consiglio n. 2580/2001, art. 2, § 3, i) e ii)]
(v. punti 29‑34)
6.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale avente ad oggetto l’avvio di indagini o di un’azione penale o una condanna – Insussistenza di un obbligo di una decisione nazionale che si s’inserisca nell’ambito di un procedimento penale stricto sensu – Presupposti
(Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 4)
(v. punti 54, 55)
7.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Obbligo di leale cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale avente ad oggetto l’avvio di indagini o di un’azione penale o una condanna – Decisione nazionale di condanna – Insussistenza di un obbligo di indicare le prove e gli indizi seri e credibili alla base della decisione nazionale
[Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 4; decisioni del Consiglio (PESC) 2021/142, (PESC) 2021/1192 e (PESC) 2022/152; regolamenti del Consiglio 2021/138, 2021/1188 e 2022/147]
(v. punti 72‑80)
8.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale – Autorità competente per l’adozione di detta decisione nazionale – Nozione – Autorità di uno Stato terzo – Inclusione
[Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 4; decisioni del Consiglio (PESC) 2021/142, (PESC) 2021/1192 e (PESC) 2022/152; regolamenti del Consiglio 2021/138, 2021/1188 e 2022/147]
(v. punti 83, 84)
9.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale di congelamento dei capitali adottata da un’autorità di uno Stato terzo – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Obbligo di motivazione – Portata
[Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 4; decisioni del Consiglio (PESC) 2021/142, (PESC) 2021/1192 e (PESC) 2022/152; regolamenti del Consiglio 2021/138, 2021/1188 e 2022/147]
(v. punti 85, 86, 89, 91‑95)
10.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Congelamento dei capitali – Ambito di applicazione – Persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici – Iscrizione inziale – Atti terroristici – Nozione – Qualificazione operata dalle autorità nazionali – Obbligo di verifica da parte del Consiglio
[Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 3, § 4 e § 6)]
(v. punti 98‑103, 123‑130)
11.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Congelamento dei capitali – Posizione comune 2001/931 – Ambito di applicazione – Conflitto armato ai sensi del diritto internazionale umanitario – Inclusione
(Posizione comune del Consiglio n. 2580/2001; decisione quadro del Consiglio 2002/475)
(v. punti 106‑108, 111‑116, 118)
12.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Congelamento dei capitali – Ambito di applicazione – Principio di autodeterminazione – Distinzione tra gli obiettivi propri dell’esercizio del diritto all’autodeterminazione e i comportamenti attuati per pervenirvi – Potere discrezionale del Consiglio
[Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 3, comma 1, da i) a iii)]
(v. punti 109, 110, 115, 117)
13.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Natura cautelare delle misure adottate – Principio di legalità dei reati e delle pene – Applicabilità – Insussistenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1; Posizione comune del Consiglio 2001/931)
(v. punto 120)
14.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Mantenimento sulla base di una decisione nazionale – Decisione nazionale che non permette più essa sola di concludere per la persistenza del rischio di implicazione in atti terroristici – Obbligo del Consiglio di tener conto di elementi fattuali più recenti, che dimostrino la persistenza di detto rischio
[Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 6; decisioni del Consiglio (PESC) 2021/142, (PESC) 2021/1192 e (PESC) 2022/152; regolamenti del Consiglio 2021/138, 2021/1188 e 2022/147]
(v. punti 131‑134, 142‑144, 146, 147, 149, 152, 156, 157, 163, 214, dispositivo 1)
15.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Mantenimento sulla base di una decisione nazionale adottata da un’autorità competente – Portata del controllo – Controllo che si estende alla totalità degli elementi presi in considerazione per dimostrare la persistenza del rischio di implicazione in atti terroristici – Elementi non ricavati tutti da una decisione nazionale adottata da un’autorità competente – Irrilevanza
(Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 6)
(v. punto 137)
16.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Congelamento dei capitali di un’organizzazione coinvolta in atti di terrorismo – Restrizioni al diritto di proprietà, alla libertà d’espressione e al diritto di riunione – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
[Posizione comune del Consiglio 2001/931; decisioni del Consiglio (PESC) 2021/142, (PESC) 2021/1192 e (PESC) 2022/152; regolamenti del Consiglio 2021/138, 2021/1188 e 2022/147]
(v. punti 165‑170, 173)
17.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Diritto di accesso ai documenti – Diritto subordinato a una domanda presentata in tal senso al Consiglio – Insussistenza della violazione
(Posizione comune del Consiglio 2001/931; regolamento del Consiglio n. 2580/2001)
(v. punto 198)
18.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata
[Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 4; decisioni del Consiglio (PESC) 2021/142, (PESC) 2021/1192 e (PESC) 2022/152; regolamenti del Consiglio n. 2580/2001, art. 2, § 3, 2021/138, 2021/1188 e 2022/147]
(v. punti 200‑203)
19.
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Obbligo di evitare che l’atto annullato venga sostituito da un atto inficiato dal medesimo vizio – Estensione di tale obbligo agli atti successivi
(Art. 266 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, comma 2)
(v. punti 207‑209)
20.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Spese superflue o defatigatorie – Conseguenze del mancato rispetto da parte del Consiglio del suo obbligo di trarre le conseguenze delle illegittimità constatate da una sentenza di annullamento – Condanna di ciascuna parte a sopportare le proprie spese
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 134, § 1, e 135, § 2)
(v. punti 212, 215‑218)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.
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GU C 217 del 7.6.2021
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