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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023

Cassazione n. 05742/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo, che contesta la ritenuta affermazione di colpevolezza per tutti i reati oggetto di contestazione, ravvisa un'inesistente carenza di motivazione (tenuto conto della saldatura tra l'apparato giustificativo della sentenza di appello - cfr. pp. 7-8, che con quella di primo grado, secondo il cosiddetto principio della "doppia conforme") e sollecita un'inammissibile rilettura del compendio istruttorio; considerato che il secondo motivo, inerente al vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., si confronta appieno con il richiamo operato in sentenza, nella pienezza della giurisdizione di merito, agli svariati precedenti penali e all'accresciuta propensione delinquenziale dell'imputato, così da escludere che il comportamento possa essere ritenuto non abituale; considerato che il terzo motivo, che censura la mancata concessione delle pene sostitutive, è manifestamente infondato, poiché, secondo l'art. 58,

I. n. 689 del 1981, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 novembre 2022, n. 150, il potere discrezionale del giudice nell'applicazione (e nella scelta) delle misure sostitutive è parametrato, quanto alla previsione sull'adempimento delle prescrizioni, sui criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. e nel caso di specie, il giudice, richiamando i consistenti precedenti dell'imputato (valutabili ai sensi dell'art. 133, comma 2, n. 2, cod. pen.), ha poi ritenuto - implicitamente ma chiaramente - che non ricorressero le condizioni per sostituire la pena detentiva, apparendo ostativa la prognosi negativa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 05/12/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo, che contesta la ritenuta affermazione di colpevolezza per tutti i reati oggetto di contestazione, ravvisa un'inesistente carenza di motivazione (tenuto conto della saldatura tra l'apparato giustificativo della sentenza di appello - cfr. pp. 7-8, che con quella di primo grado, secondo il cosiddetto principio della "doppia conforme") e sollecita un'inammissibile rilettura del compendio istruttorio; considerato che il secondo motivo, inerente al vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., si confronta appieno con il richiamo operato in sentenza, nella pienezza della giurisdizione di merito, agli svariati precedenti penali e all'accresciuta propensione delinquenziale dell'imputato, così da escludere che il comportamento possa essere ritenuto non abituale; considerato che il terzo motivo, che censura la mancata concessione delle pene sostitutive, è manifestamente infondato, poiché, secondo l'art. 58, I. n. 689 del 1981, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 novembre 2022, n. 150, il potere discrezionale del giudice nell'applicazione (e nella scelta) delle misure sostitutive è parametrato, quanto alla previsione sull'adempimento delle prescrizioni, sui criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. e nel caso di specie, il giudice, richiamando i consistenti precedenti dell'imputato (valutabili ai sensi dell'art. 133, comma 2, n. 2, cod. pen.), ha poi ritenuto - implicitamente ma chiaramente - che non ricorressero le condizioni per sostituire la pena detentiva, apparendo ostativa la prognosi negativa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023
Sentenza Cassazione n. 05742/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris