Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07619/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 dicembre 1968; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel senso del rigetto o, in subordine, dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa per fattispecie in materia di abusiva gestione di rifiuti, in ordine alla quale è stato assolto, ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con sentenza divenuta irrevocabile.

2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con i primi due motivi si deducono violaziont di legge (l'art. 314 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione circa la sussistenza della condotta ostativa costituita dal dolo o dalla colpa grave, avendo la Corte territoriale fatto solo riferimento alla condotta del richiedente, come emergente da conversazioni intercettate, ritenuta solo idonea a determinare l'insorgenza di sospetti sul proprio conto e in considerazione della quale sarebbero state valutate come inverosimili le giustificazioni fornite in sede d'interrogatorio.

2.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce l'iniquità della immotivata statuizione della condanna alle spese processuali.

3. Hanno concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso, e l'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità o, in subordine, del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono inammissibili, compreso il terzo con il quale, in termini peraltro aspecifici, si deduce la mera iniquità della condanna alla rifusione delle spese in favore del Ministero che, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, si fonda sulla totale soccombenza dell'appellante.

2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv.

Rv. 259082-01).

Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001).

La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n.30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).

3. Orbene, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, l'ordinanza impugnata, con motivazione in linea con i principi di cui innanzi oltre che congrua, coerente e non manifestamente illogica e con la quale il ricorrente non si confronta, ha ritenuto sussistente nella specie la condotta del richiedente ostativa all'equa riparazione, in quanto gravemente colposa e in sinergia con l'intervento dell'autorità e con il suo mantenimento, all'esito di apprezzamenti di fatto=11.insindacabili in questa sede.

3.1. La Corte territoriale ha in particolare argomentato dalla condotta extraprocedimentale del richiedente, come emergente dal contenuto di una intercettata conversazione intrattenuta con altro soggetto, sostanziatasi nell'aver accettato di ricevere presso il proprio impianto un quantitativo di terra contaminata da idrocarburi a condizione che il detto materiale potesse essere considerato non tossico all'esito della miscelazione con altra terra non contaminata.

Quanto innanzi è stato altresì valutato in uno con la condotta procedimentale assunta dal richiedente il quale ha reso in sede di interrogatorio dichiarazioni ritenute assolutamente inverosimili, a fronte della captata conversazione e dell'attività di miscelazione effettivamente riscontrata dalla polizia giudiziaria, in quanto tali da giustificare l'avvenuta miscelazione quale mero «rabbocco» necessario al raggiungimento del peso consentito dagli automezzi.

3.2. Si mostrano dunque inammissibili le censure di cui ai primi due motivi di ricorso per l'assorbente considerazione per la quale, con esse, il ricorrente non si è confrontato con la ratio decidendi sottesa al rigetto della richiesta.

Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

Per converso, sono compensate le spese di lite tra le parti del presente giudizio di legittimità in considerazione della circostanza per cui la memoria depositata nell'interesse del Ministero resistente, in ragione della sua estrema genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Compensa le spese di lite tra le parti d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 dicembre 1968; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel senso del rigetto o, in subordine, dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa per fattispecie in materia di abusiva gestione di rifiuti, in ordine alla quale è stato assolto, ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con sentenza divenuta irrevocabile. 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con i primi due motivi si deducono violaziont di legge (l'art. 314 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione circa la sussistenza della condotta ostativa costituita dal dolo o dalla colpa grave, avendo la Corte territoriale fatto solo riferimento alla condotta del richiedente, come emergente da conversazioni intercettate, ritenuta solo idonea a determinare l'insorgenza di sospetti sul proprio conto e in considerazione della quale sarebbero state valutate come inverosimili le giustificazioni fornite in sede d'interrogatorio. 2.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce l'iniquità della immotivata statuizione della condanna alle spese processuali. 3. Hanno concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso, e l'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità o, in subordine, del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, compreso il terzo con il quale, in termini peraltro aspecifici, si deduce la mera iniquità della condanna alla rifusione delle spese in favore del Ministero che, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, si fonda sulla totale soccombenza dell'appellante. 2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n.30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). 3. Orbene, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, l'ordinanza impugnata, con motivazione in linea con i principi di cui innanzi oltre che congrua, coerente e non manifestamente illogica e con la quale il ricorrente non si confronta, ha ritenuto sussistente nella specie la condotta del richiedente ostativa all'equa riparazione, in quanto gravemente colposa e in sinergia con l'intervento dell'autorità e con il suo mantenimento, all'esito di apprezzamenti di fatto=11.insindacabili in questa sede. 3.1. La Corte territoriale ha in particolare argomentato dalla condotta extraprocedimentale del richiedente, come emergente dal contenuto di una intercettata conversazione intrattenuta con altro soggetto, sostanziatasi nell'aver accettato di ricevere presso il proprio impianto un quantitativo di terra contaminata da idrocarburi a condizione che il detto materiale potesse essere considerato non tossico all'esito della miscelazione con altra terra non contaminata. Quanto innanzi è stato altresì valutato in uno con la condotta procedimentale assunta dal richiedente il quale ha reso in sede di interrogatorio dichiarazioni ritenute assolutamente inverosimili, a fronte della captata conversazione e dell'attività di miscelazione effettivamente riscontrata dalla polizia giudiziaria, in quanto tali da giustificare l'avvenuta miscelazione quale mero «rabbocco» necessario al raggiungimento del peso consentito dagli automezzi. 3.2. Si mostrano dunque inammissibili le censure di cui ai primi due motivi di ricorso per l'assorbente considerazione per la quale, con esse, il ricorrente non si è confrontato con la ratio decidendi sottesa al rigetto della richiesta. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). Per converso, sono compensate le spese di lite tra le parti del presente giudizio di legittimità in considerazione della circostanza per cui la memoria depositata nell'interesse del Ministero resistente, in ragione della sua estrema genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Compensa le spese di lite tra le parti d
Sentenza Cassazione n. 07619/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris